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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39044/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La difesa lamenta, nel motivo unico proposto, violazione dell'art. 40 cod. pen.; mancanza e insufficienza della motivazione con riferimento al contributo causale offerto dalla imputata alla realizzazione del fatto i di cui all'imputazione; violazione dell'art. 43 cod. pen. circa la coscienza e volontà dell'imputata di contribuire alla realizzazione del reato contestato; violazione dell'art. 110 cod. pen.

Ritenuto che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 13 e seguenti della sentenza, in cui sono illustrati in modo puntuale e coerente gli elementi dai quali è stato desunto il convincimento della partecipazione dell'imputata all'attività illecita contestata) Considerato che non si individuano gli errori di diritto lamentati dalla difesa ed il prospettato malgoverno dell'art. 110 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La difesa lamenta, nel motivo unico proposto, violazione dell'art. 40 cod. pen.; mancanza e insufficienza della motivazione con riferimento al contributo causale offerto dalla imputata alla realizzazione del fatto i di cui all'imputazione; violazione dell'art. 43 cod. pen. circa la coscienza e volontà dell'imputata di contribuire alla realizzazione del reato contestato; violazione dell'art. 110 cod. pen. Ritenuto che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 13 e seguenti della sentenza, in cui sono illustrati in modo puntuale e coerente gli elementi dai quali è stato desunto il convincimento della partecipazione dell'imputata all'attività illecita contestata) Considerato che non si individuano gli errori di diritto lamentati dalla difesa ed il prospettato malgoverno dell'art. 110 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris