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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34240/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Torino aveva confermato la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e dieci giorni di arresto.

Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Torino, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Bologna il 12 ottobre 2018, notificatogli nella stessa data, che lo obbligava a presentarsi entro un giorno dalla notifica presso la Questura di Alessandria.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Torino aveva confermato la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e dieci giorni di arresto. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Torino, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Bologna il 12 ottobre 2018, notificatogli nella stessa data, che lo obbligava a presentarsi entro un giorno dalla notifica presso la Questura di Alessandria. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 34240/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris