Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35388/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 febbraio 1963; avverso la ordinanza n. 431/21 RegGenTRS del Tribunale di Milano del 30 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ORSI, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano ha, con ordinanza del 30 dicembre 2021, rigettato la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], confermando, pertanto, la ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Milano il precedente 30 novembre 2021 e con la quale era stato disposto il sequestro preventivo sia diretto che per equivalente in danno della Soremet e dello stesso Coppi degli importi pari alle somme di danaro che, secondo la ipotesi accusatoria provvisoria, costituirebbero il profitto conseguito da Soremet nel corso di tre anni di imposta (2012, 2013 e 2014) a seguito della postazione nelle dichiarazioni dei redditi da questa presentate di fatture passive relative ad operazioni inesistenti emesse da una ditta individuale "cartiera"; il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame presentata dal Coppi ha preliminarmente dato atto che il provvedimento emesso dal Gip di Milano faceva seguito ad altri provvedimenti emessi dalla Autorità giudiziaria bresciana che tuttavia erano venuti meno per effetto della ritenuta incompetenza territoriale di tale Autorità giudiziaria, dichiarata con sentenza del Tribunale di Brescia che ha fatto venire meno per quanto concerne il Coppi il criterio di collegamento della connessione qualificata con i reati ivi giudicati, e che, pertanto, erano stati rinnovati, previa trasmissione degli atti da Brescia a Milano, dal Gip di Milano.

Avverso il provvedimento ora descritto ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Coppi, articolando diverse censure.

La prima attiene alla violazione della domanda cautelare in cui sarebbe incorso il Gip milanese nel disporre il sequestro non, eventualmente, nei soli confronti del Coppi, come richiesto dal Pm procedente, ma anche nei confronti della Soremet; aggiunge il ricorrente che, attesa la natura sussidiaria del sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica, laddove l'immediato beneficiario del reato sia una persona giuridica, il fatto che il Pm avesse chiesto il sequestro in danno solo della persona fisica, senza chiederlo anche in relazione alla persona giuridica, avrebbe reso inammissibile la richiesta in danno del primo soggetto indicato.

Un ulteriore motivo di ricorso - sempre riguardante la mancata corrispondenza fra la richiesta di provvedimento cautelare e la sua adozione, vizio non rilevato dal Tribunale del riesame che ha ascritto la difformità ad un semplice errore materiale contenuto nella richiesta del Pm di Milano - attiene alla indicazione degli anni di imposta in ordine ai quali vi sarebbe stato l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, avendo il Pm, anche nell'atto con il quale aveva comunicato l'avvenuta conclusione delle indagini, indicato gli anni dal 2013 al 2015, laddove il Gip ha invece disposto il sequestro in relazione agli anni di imposta 2012/2014, mentre per quanto concerne il fatto che si sia ritenuto trattarsi di fittizietà oggettiva e non meramente soggettiva (come invece ritenuto dalla Autorità bresciana), ciò rientrerebbe, secondo la tesi esposta dal Tribunale, nella qualificazione del fatto ad opera del giudice procedente.

Ancora il ricorrente ha lamentato che sia stato disposto il sequestro, sebbene il fumus del delitto contestato fosse ricavabile esclusivamente dalla ritenuta avvenuta retrocessione di somme di danaro da parte della legale rappresentante delle società cartiere al Coppi, retrocessione che, in ogni caso, potrebbe essere stata documentata tramite intercettazioni telefoniche, solo con riferimento ad un periodo di tempo non sufficiente a dimostrare la fittizietà di tutti i rapporti intercorsi fra l'indagato e la persona in questione.

Ulteriormente il ricorrente ha segnalato il fatto che l'Agenzia delle entrate non aveva rilevato alcuna inadempienza tributaria da parte della Soremet, per cui il sequestro non poteva essere giustificato, non potendo essere lo stesso funzionale ad alcuna confisca, non risultando pendenze tributarie a carico del Coppi nella citata qualità.

Le doglianze hanno avuto, altresì, ad oggetto il fatto che, nel calcolare l'importo delle imposte evase, parametro di riferimento per l'ammontare della somma sequestrata, non si sia tenuto conto del fatto che, trattandosi di fittizietà esclusivamente soggettiva, una parte dei costi apparentemente sostenuti dal Coppi doveva comunque essere veritiera.

Infine, la ricorrente difesa ha lamentato la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo del danno quale elemento legittIrnante la adozione della misura cautelare in oggetto.

Con memoria del 27 maggio 2022 la ricorrente difesa ha insistito nel senso della mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo nel ritardo, precisando anche la circostanza che, non essendo stata avanzata alcuna pretesa creditoria dalla Agenzia delle entrate, in pericolo in questione è, in re ipsa, inesistente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere conseguentemente, rigettato.

Quanto alla prima questione sollevata con l'atto introduttivo del presente giudizio, afferente ad una pretesa ultrapetiZione in cui sarebbe incorso il Gip del Tribunale di Milano nel disporre, ad onta di una richiesta di adozione della misura cautelare formulata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti del solo Coppi in proprio, il sequestro anche a carico dei beni della [OSCURATO:PERSONA], società della quale l'indagato è il legale rappresentante, si rileva che la stessa non sia fondata.

Come, infatti, è lo stesso ricorrente a segnalare, nel formulare la propria richiesta il Pm ambrosiano ha chiaramente inteso sollecitare la rinnovazione della misura già a suo tempo disposta dalla Autorità giudiziaria bresciana; questa era stata pacificamente indirizzata nei confronti del Coppi sia in quanto indagato sia in quanto legale rappresentante della Soremet, di tal che non vi è stata alcuna ultrapetizione da parte del Gip milanese nel riprodurre la misura a carico del Coppi nella duplice veste da lui ricoperta.

Correttamente, pertanto, il Tribunale non ha segnalato come vizio del provvedimento impugnato tale duplice verso della misura cautelare.

Passando al secondo motivo di impugnazione, in parte connesso al precedente in quanto anch'esso riferibile alla conformità fra il contenuto della misura e la richiesta con la quale la stessa è stata sollecitata dalla pubblica accusa all'organo giudicante, osserva il Collegio che anche in questo caso la doglianza non ha fondamento; correttamente, infatti, il Gip del Tribunale di Milano, come analogamente ha fatto il Tribunale in sede di riesame, ha attribuito ad un mero errore materiale, inidoneo a rendere equivoca la contestazione mossa al Coppi (e, pertanto, non tale da cagionare una rilevante lesione al suo diritto di esercitare la difesa in ogni fase e grado del giudizio), la indicazione delle annualità di imposta cui si riferiva la provvisoria contestazione al medesimo mossa; fin troppo chiaramente deponevano nel senso individuato dai predetti organi sia i precedenti atti procedimentali, perfettamente conosciuti dall'indagato, richiamanti gli anni di imposta poi tenuti presenti sia dal Gip che dal Tribunale, sia il riferimento al profitto in ipotesi conseguito con gli illeciti contestati, che nei suoi singoli "ammontari" non poteva che essere, rispettivamente, riferito, come risultante dalle dichiarazioni di imposta dall'indagato presentate nella veste di legale rappresentante di Soremet, ai predetti anni di imposta e non a quelli erroneamente indicati nella richiesta redatta dal Pm di Milano.Quanto al terzo motivo di impugnazione, con il quale ci si è lagnati di una presunta mancanza di motivazione in ordine alla dimostrazione della sussistenza del fumus delicti, va, in questa sede, ribadito che, giusta la espressa formulazione dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., i provvedimenti resi in materia cautelare reale sono suscettibili di essere oggetto di ricorso per cassazione nei soli limiti della allegazione da parte del soggetto impugnante del vizio di violazione di legge.

Ora, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia esteso il relativo concetto, ampliandolo rispetto alla sola indicazione di specifici errores in ludicando ovvero in procedendo commessi dalla autorità giudiziaria nell'applicare le pertinenti disposizioni legislative, ricomprendendo in esso anche le ipotesi in cui la totale assenza o la mera apparenza della motivazione - considerandosi in tale modo violato il disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. il quale impone, a pena di nullità, l'obbligo di corredare di idonea motivazione i provvedimenti giurisdizionali - ridondi quale vizio di violazione di legge, ritiene questa Corte che una siffatta ipotesi non ricorra nella presente fattispecie.

Deve, in primo luogo rilevarsi la irrilevanza del fatto che la fittizietà delle operazioni commerciali documentata con le fatture emessa a carico della Soremet dalla ditta individuale Living di tale [OSCURATO:PERSONA], sia stata ritenuta dapprima oggettiva dal Gip ed invece meramente soggettiva poi dal Tribunale in sede di riesame.

Una tale valutazione rientra, infatti, nei poteri di qualificazione giuridica del fatto di reato - sulla cui sussistenza non incide la circostanza che si tratti di fittizietà oggettiva ovvero meramente soggettiva - che spettano ordinariamente alla Autorità giudiziaria.

Quanto alla motivazione sulla sussistenza della condotta delittuosa ascritta al Coppi, questa, lungi dall'essere non esauriente, appare, nei limiti della presente fase cautelare del giudizio, congruamente sviluppata attraverso la evidenziazione dei rapporti finanziari quanto meno torbidi esistenti fra la predetta Chiesa ed il Coppi, caratterizzati dalla non giustificata retrocessione in favore dell'indagato delle somme da questo versate a copertura delle forniture apparentemente documentate con le fatture emesse dalla Living di cui al capo di imputazione; elementi di fatto senza dubbio sufficienti in fini della individuazione del fumus commissi delictiI dei reati in contestazione.A nulla vale rilevare, come è stato, invece, segnalato dalla difesa del ricorrente, che le intercettazioni telefoniche indizianti nel senso della esistenza dei rapporti finanziari fra il Coppi e la Chiesa risalgano solo ad una fase temporale della articolata contestazione mossa a carico del primo; infatti, la valenza indiziaria di tali fatti - che non sono esclusi per un periodo diverso da quello interessato dalle captazioni ma semplicemente non da queste dimostrati - è implementata dalla circostanza, che si collega logicamente con la precedente, che la ditta emittente le fatture non aveva, anche in relazione agli altri segmenti temporali rilevanti, alcuna organizzazione imprenditoriale che le avrebbe permesso di espletare le forniture di cui alla fatture dalla stessa emesse, fattore questo che costituisce di per sé elemento indicativo della fittizietà delle operazioni in questione.

Con riferimento alla circostanza che non sussisterebbero gli elementi di fatto per l'adozione della misura cautelare, stante la mancanza di un accertamento da parte della Agenzia delle entrate in ordine ad una evasione fiscale da parte della Soremet, elemento questo anch'esso valorizzato in sede di impugnazione da parte della difesa del ricorrente, è sufficiente rilevare che la autonomia del giudizio penale rispetto a quello tributario, non richiede, ai fini della ricorrenza del fumus delictí (né, peraltro, ai fini dell'accertamento fundítus dei reato) che vi sia stato un previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria di un pregresso inadempimento tributario, essendo compito del giudice penale, nel proprio ambito di competenza, verificare la esistenza e l'entità di esso.

E' ben vero che questa Corte in più occasioni ha rilevato che l'eventuale provvedimento di sgravio con il quale l'Amministrazione finanziaria dia atto dell'avvenuta estinzione ovvero della inesistenza del debito fiscale si pone come ostativa alla configurabilità del profitto tipico del reato tributario (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 marzo 2021, n. 8226; idem Sezione III penale, 27 aprile 2017, n. 1994; dem Sezione III penale, 28 luglio 2015, n. 39187), ma una tale giurisprudenza è riferita esclusivamente alla ipotesi in cui vi sia stata da parte della Amministrazione finanziaria una esplicita affermazione, contenuta in un atto fidefacente, di non dovutezza del tributo, non anche al caso, quale è il presente, in cui vi è una mera assenza di accertamento e non anche, come nella diversa ipotesi dianzi prospettata, la evidenza di un accertamento negativo in ordine alla esistenza di un debito tributario.Quanto alla mancata considerazione, trattandosi di fittizietà meramente soggettiva delle operazioni documentate con fatture di cui alla provvisoria imputazione, dei costi aziendali, tali da comportare un abbattimento del vantaggio fiscale conseguito attraverso l'utilizzazione delle fatture di cui sopra, sarà compito del giudice del merito, in assenza per altro allo stato di idonee allegazioni in ordine all'ammontare ed alla computabilità di tali "costi inerenti", determinare, anche ai fini della eventuale confisca del profitto conseguito attraverso a commissione del reato, l'ammontare di questo, dovendo, allo stato, in assenza si ripete di elementi utilizzabili per la determinazione della consistenza dei costi inerenti alla attività imprenditoriale, considerarsi profitto l'intero ammontare dei costi indebitamente allegati in quanto riferiti ad operazioni fittizie.

Infine, quanto alla indicazione degli elementi, riferiti al pericolo nel ritardo, giustificanti l'adozione del provvedimento cautelare, la cui assenza è stata evocata anche con i motivi aggiunti depositati, peraltro intempestivamente solo in data 27 maggio 2022, si osserva che, pur aderendo in pieno al recente orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (così, infatti, Corte di cassazione Sezioni unite penali, 11 ottobre 2021, n. 36959), si rileva: sia che il Tribunale di Milano, evidenziando le modalità piuttosto sofisticate di perpetrazione dell'illecito in provvisoria contestazione, comportanti la movimentazione di masse finanziarie anche attraverso transazioni commerciali apparentemente operate su conti correnti postati su banche estere o comunque all'estero, ha messo in evidenza il rischio di dispersione delle somme sottratte all'Erario e destinate ad essere a questo riconsegnate; sia che la ingenza delle somme oggetto dei reati in provvisoria contestazione, si parla, infatti, di poco meno di 6 milioni di euro, costituisce, in assenza di qualsivoglia dato deponente per la esistenza di altri elementi patrimoniali in capo ai soggetti coinvolti dalle indagini idonei a costituire garanzia dell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal reato o comunque della effettiva eseguibilità della pronunzia penale sanzionatoria, t:Destituisce di per sé/ ragione sufficiente per l'affermazione della esistenza del pericolo nel ritardo legittimante la adozione cautelare delle misure strumentali alla successiva confisca penale.Il ricorso proposto, stante la infondatezza dei motivi posti a suo sostegno, deve, conclusivamente, essere rigettato, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 febbraio 1963; avverso la ordinanza n. 431/21 RegGenTRS del Tribunale di Milano del 30 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ORSI, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano ha, con ordinanza del 30 dicembre 2021, rigettato la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], confermando, pertanto, la ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Milano il precedente 30 novembre 2021 e con la quale era stato disposto il sequestro preventivo sia diretto che per equivalente in danno della Soremet e dello stesso Coppi degli importi pari alle somme di danaro che, secondo la ipotesi accusatoria provvisoria, costituirebbero il profitto conseguito da Soremet nel corso di tre anni di imposta (2012, 2013 e 2014) a seguito della postazione nelle dichiarazioni dei redditi da questa presentate di fatture passive relative ad operazioni inesistenti emesse da una ditta individuale "cartiera"; il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame presentata dal Coppi ha preliminarmente dato atto che il provvedimento emesso dal Gip di Milano faceva seguito ad altri provvedimenti emessi dalla Autorità giudiziaria bresciana che tuttavia erano venuti meno per effetto della ritenuta incompetenza territoriale di tale Autorità giudiziaria, dichiarata con sentenza del Tribunale di Brescia che ha fatto venire meno per quanto concerne il Coppi il criterio di collegamento della connessione qualificata con i reati ivi giudicati, e che, pertanto, erano stati rinnovati, previa trasmissione degli atti da Brescia a Milano, dal Gip di Milano. Avverso il provvedimento ora descritto ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Coppi, articolando diverse censure. La prima attiene alla violazione della domanda cautelare in cui sarebbe incorso il Gip milanese nel disporre il sequestro non, eventualmente, nei soli confronti del Coppi, come richiesto dal Pm procedente, ma anche nei confronti della Soremet; aggiunge il ricorrente che, attesa la natura sussidiaria del sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica, laddove l'immediato beneficiario del reato sia una persona giuridica, il fatto che il Pm avesse chiesto il sequestro in danno solo della persona fisica, senza chiederlo anche in relazione alla persona giuridica, avrebbe reso inammissibile la richiesta in danno del primo soggetto indicato. Un ulteriore motivo di ricorso - sempre riguardante la mancata corrispondenza fra la richiesta di provvedimento cautelare e la sua adozione, vizio non rilevato dal Tribunale del riesame che ha ascritto la difformità ad un semplice errore materiale contenuto nella richiesta del Pm di Milano - attiene alla indicazione degli anni di imposta in ordine ai quali vi sarebbe stato l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, avendo il Pm, anche nell'atto con il quale aveva comunicato l'avvenuta conclusione delle indagini, indicato gli anni dal 2013 al 2015, laddove il Gip ha invece disposto il sequestro in relazione agli anni di imposta 2012/2014, mentre per quanto concerne il fatto che si sia ritenuto trattarsi di fittizietà oggettiva e non meramente soggettiva (come invece ritenuto dalla Autorità bresciana), ciò rientrerebbe, secondo la tesi esposta dal Tribunale, nella qualificazione del fatto ad opera del giudice procedente. Ancora il ricorrente ha lamentato che sia stato disposto il sequestro, sebbene il fumus del delitto contestato fosse ricavabile esclusivamente dalla ritenuta avvenuta retrocessione di somme di danaro da parte della legale rappresentante delle società cartiere al Coppi, retrocessione che, in ogni caso, potrebbe essere stata documentata tramite intercettazioni telefoniche, solo con riferimento ad un periodo di tempo non sufficiente a dimostrare la fittizietà di tutti i rapporti intercorsi fra l'indagato e la persona in questione. Ulteriormente il ricorrente ha segnalato il fatto che l'Agenzia delle entrate non aveva rilevato alcuna inadempienza tributaria da parte della Soremet, per cui il sequestro non poteva essere giustificato, non potendo essere lo stesso funzionale ad alcuna confisca, non risultando pendenze tributarie a carico del Coppi nella citata qualità. Le doglianze hanno avuto, altresì, ad oggetto il fatto che, nel calcolare l'importo delle imposte evase, parametro di riferimento per l'ammontare della somma sequestrata, non si sia tenuto conto del fatto che, trattandosi di fittizietà esclusivamente soggettiva, una parte dei costi apparentemente sostenuti dal Coppi doveva comunque essere veritiera. Infine, la ricorrente difesa ha lamentato la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo del danno quale elemento legittIrnante la adozione della misura cautelare in oggetto. Con memoria del 27 maggio 2022 la ricorrente difesa ha insistito nel senso della mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo nel ritardo, precisando anche la circostanza che, non essendo stata avanzata alcuna pretesa creditoria dalla Agenzia delle entrate, in pericolo in questione è, in re ipsa, inesistente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere conseguentemente, rigettato. Quanto alla prima questione sollevata con l'atto introduttivo del presente giudizio, afferente ad una pretesa ultrapetiZione in cui sarebbe incorso il Gip del Tribunale di Milano nel disporre, ad onta di una richiesta di adozione della misura cautelare formulata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti del solo Coppi in proprio, il sequestro anche a carico dei beni della [OSCURATO:PERSONA], società della quale l'indagato è il legale rappresentante, si rileva che la stessa non sia fondata. Come, infatti, è lo stesso ricorrente a segnalare, nel formulare la propria richiesta il Pm ambrosiano ha chiaramente inteso sollecitare la rinnovazione della misura già a suo tempo disposta dalla Autorità giudiziaria bresciana; questa era stata pacificamente indirizzata nei confronti del Coppi sia in quanto indagato sia in quanto legale rappresentante della Soremet, di tal che non vi è stata alcuna ultrapetizione da parte del Gip milanese nel riprodurre la misura a carico del Coppi nella duplice veste da lui ricoperta. Correttamente, pertanto, il Tribunale non ha segnalato come vizio del provvedimento impugnato tale duplice verso della misura cautelare. Passando al secondo motivo di impugnazione, in parte connesso al precedente in quanto anch'esso riferibile alla conformità fra il contenuto della misura e la richiesta con la quale la stessa è stata sollecitata dalla pubblica accusa all'organo giudicante, osserva il Collegio che anche in questo caso la doglianza non ha fondamento; correttamente, infatti, il Gip del Tribunale di Milano, come analogamente ha fatto il Tribunale in sede di riesame, ha attribuito ad un mero errore materiale, inidoneo a rendere equivoca la contestazione mossa al Coppi (e, pertanto, non tale da cagionare una rilevante lesione al suo diritto di esercitare la difesa in ogni fase e grado del giudizio), la indicazione delle annualità di imposta cui si riferiva la provvisoria contestazione al medesimo mossa; fin troppo chiaramente deponevano nel senso individuato dai predetti organi sia i precedenti atti procedimentali, perfettamente conosciuti dall'indagato, richiamanti gli anni di imposta poi tenuti presenti sia dal Gip che dal Tribunale, sia il riferimento al profitto in ipotesi conseguito con gli illeciti contestati, che nei suoi singoli "ammontari" non poteva che essere, rispettivamente, riferito, come risultante dalle dichiarazioni di imposta dall'indagato presentate nella veste di legale rappresentante di Soremet, ai predetti anni di imposta e non a quelli erroneamente indicati nella richiesta redatta dal Pm di Milano.Quanto al terzo motivo di impugnazione, con il quale ci si è lagnati di una presunta mancanza di motivazione in ordine alla dimostrazione della sussistenza del fumus delicti, va, in questa sede, ribadito che, giusta la espressa formulazione dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., i provvedimenti resi in materia cautelare reale sono suscettibili di essere oggetto di ricorso per cassazione nei soli limiti della allegazione da parte del soggetto impugnante del vizio di violazione di legge. Ora, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia esteso il relativo concetto, ampliandolo rispetto alla sola indicazione di specifici errores in ludicando ovvero in procedendo commessi dalla autorità giudiziaria nell'applicare le pertinenti disposizioni legislative, ricomprendendo in esso anche le ipotesi in cui la totale assenza o la mera apparenza della motivazione - considerandosi in tale modo violato il disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. il quale impone, a pena di nullità, l'obbligo di corredare di idonea motivazione i provvedimenti giurisdizionali - ridondi quale vizio di violazione di legge, ritiene questa Corte che una siffatta ipotesi non ricorra nella presente fattispecie. Deve, in primo luogo rilevarsi la irrilevanza del fatto che la fittizietà delle operazioni commerciali documentata con le fatture emessa a carico della Soremet dalla ditta individuale Living di tale [OSCURATO:PERSONA], sia stata ritenuta dapprima oggettiva dal Gip ed invece meramente soggettiva poi dal Tribunale in sede di riesame. Una tale valutazione rientra, infatti, nei poteri di qualificazione giuridica del fatto di reato - sulla cui sussistenza non incide la circostanza che si tratti di fittizietà oggettiva ovvero meramente soggettiva - che spettano ordinariamente alla Autorità giudiziaria. Quanto alla motivazione sulla sussistenza della condotta delittuosa ascritta al Coppi, questa, lungi dall'essere non esauriente, appare, nei limiti della presente fase cautelare del giudizio, congruamente sviluppata attraverso la evidenziazione dei rapporti finanziari quanto meno torbidi esistenti fra la predetta Chiesa ed il Coppi, caratterizzati dalla non giustificata retrocessione in favore dell'indagato delle somme da questo versate a copertura delle forniture apparentemente documentate con le fatture emesse dalla Living di cui al capo di imputazione; elementi di fatto senza dubbio sufficienti in fini della individuazione del fumus commissi delictiI dei reati in contestazione.A nulla vale rilevare, come è stato, invece, segnalato dalla difesa del ricorrente, che le intercettazioni telefoniche indizianti nel senso della esistenza dei rapporti finanziari fra il Coppi e la Chiesa risalgano solo ad una fase temporale della articolata contestazione mossa a carico del primo; infatti, la valenza indiziaria di tali fatti - che non sono esclusi per un periodo diverso da quello interessato dalle captazioni ma semplicemente non da queste dimostrati - è implementata dalla circostanza, che si collega logicamente con la precedente, che la ditta emittente le fatture non aveva, anche in relazione agli altri segmenti temporali rilevanti, alcuna organizzazione imprenditoriale che le avrebbe permesso di espletare le forniture di cui alla fatture dalla stessa emesse, fattore questo che costituisce di per sé elemento indicativo della fittizietà delle operazioni in questione. Con riferimento alla circostanza che non sussisterebbero gli elementi di fatto per l'adozione della misura cautelare, stante la mancanza di un accertamento da parte della Agenzia delle entrate in ordine ad una evasione fiscale da parte della Soremet, elemento questo anch'esso valorizzato in sede di impugnazione da parte della difesa del ricorrente, è sufficiente rilevare che la autonomia del giudizio penale rispetto a quello tributario, non richiede, ai fini della ricorrenza del fumus delictí (né, peraltro, ai fini dell'accertamento fundítus dei reato) che vi sia stato un previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria di un pregresso inadempimento tributario, essendo compito del giudice penale, nel proprio ambito di competenza, verificare la esistenza e l'entità di esso. E' ben vero che questa Corte in più occasioni ha rilevato che l'eventuale provvedimento di sgravio con il quale l'Amministrazione finanziaria dia atto dell'avvenuta estinzione ovvero della inesistenza del debito fiscale si pone come ostativa alla configurabilità del profitto tipico del reato tributario (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 marzo 2021, n. 8226; idem Sezione III penale, 27 aprile 2017, n. 1994; dem Sezione III penale, 28 luglio 2015, n. 39187), ma una tale giurisprudenza è riferita esclusivamente alla ipotesi in cui vi sia stata da parte della Amministrazione finanziaria una esplicita affermazione, contenuta in un atto fidefacente, di non dovutezza del tributo, non anche al caso, quale è il presente, in cui vi è una mera assenza di accertamento e non anche, come nella diversa ipotesi dianzi prospettata, la evidenza di un accertamento negativo in ordine alla esistenza di un debito tributario.Quanto alla mancata considerazione, trattandosi di fittizietà meramente soggettiva delle operazioni documentate con fatture di cui alla provvisoria imputazione, dei costi aziendali, tali da comportare un abbattimento del vantaggio fiscale conseguito attraverso l'utilizzazione delle fatture di cui sopra, sarà compito del giudice del merito, in assenza per altro allo stato di idonee allegazioni in ordine all'ammontare ed alla computabilità di tali "costi inerenti", determinare, anche ai fini della eventuale confisca del profitto conseguito attraverso a commissione del reato, l'ammontare di questo, dovendo, allo stato, in assenza si ripete di elementi utilizzabili per la determinazione della consistenza dei costi inerenti alla attività imprenditoriale, considerarsi profitto l'intero ammontare dei costi indebitamente allegati in quanto riferiti ad operazioni fittizie. Infine, quanto alla indicazione degli elementi, riferiti al pericolo nel ritardo, giustificanti l'adozione del provvedimento cautelare, la cui assenza è stata evocata anche con i motivi aggiunti depositati, peraltro intempestivamente solo in data 27 maggio 2022, si osserva che, pur aderendo in pieno al recente orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (così, infatti, Corte di cassazione Sezioni unite penali, 11 ottobre 2021, n. 36959), si rileva: sia che il Tribunale di Milano, evidenziando le modalità piuttosto sofisticate di perpetrazione dell'illecito in provvisoria contestazione, comportanti la movimentazione di masse finanziarie anche attraverso transazioni commerciali apparentemente operate su conti correnti postati su banche estere o comunque all'estero, ha messo in evidenza il rischio di dispersione delle somme sottratte all'Erario e destinate ad essere a questo riconsegnate; sia che la ingenza delle somme oggetto dei reati in provvisoria contestazione, si parla, infatti, di poco meno di 6 milioni di euro, costituisce, in assenza di qualsivoglia dato deponente per la esistenza di altri elementi patrimoniali in capo ai soggetti coinvolti dalle indagini idonei a costituire garanzia dell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal reato o comunque della effettiva eseguibilità della pronunzia penale sanzionatoria, t:Destituisce di per sé/ ragione sufficiente per l'affermazione della esistenza del pericolo nel ritardo legittimante la adozione cautelare delle misure strumentali alla successiva confisca penale.Il ricorso proposto, stante la infondatezza dei motivi posti a suo sostegno, deve, conclusivamente, essere rigettato, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese proces
Sentenza Cassazione n. 35388/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris