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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07487/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte di appello di Potenza confermava la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Potenza, datata 28 giugno 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., e, previo riconoscimento della prevalenza delle attenuanti già concesse di cui agli artt. 62 bis ed 89 cod. pen. rispetto all'aggravante ritenuta di cui all'art. 577 n. 1 cod. pen., applicata la diminuente per il rito abbreviato, rideterminava la pena in anni 6 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 1, 61 n. 5 cod. pen. perché compiva atti idonei ed univocamente diretti a cagionare la morte della coniuge [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, dopo essersi posto a cavalcioni sul ventre della persona offesa, distesa a riposare sul divano, la colpiva, a mezzo di un coltello da cucina della lunghezza di 30 cm, con un fendente diretto alla gola, non riuscendo nell'intento omicidiarìo per cause indipendenti dalla sua volontà in quanto la persona offesa, dopo il colpo subito, riusciva a bloccare il marito, disarmandolo, e ad attirare l'attenzione del figlio [OSCURATO:PERSONA].

1.1. La sentenza del G.i.p. aveva ricostruito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle concordi dichiarazioni rese dalla persona offesa nonché dal figlio presente ai fatti e degli esiti delle attività di riscontro (verbale di ispezione dei luoghi e referti medici) e d'indagine effettuate dalla polizia giudiziaria, elementi che avevano portato prima all'arresto e poi all'applicazione della misura cautelare a carico del predetto; ulteriori elementi di convincimento venivano poi tratti dalle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'imputato il quale aveva ammesso di aver aggredito e colpito la moglie, riconducendo, tuttavia, la propria condotta ad un raptus improvviso che lo aveva spinto ad agire per uccidere la moglie e poi suicidarsi.

Sulla base di tali dichiarazioni confessorie, oltre che sulla scorta della valutazione del tipo di arma utilizzata (un coltello da cucina, con punta e lama di 21 cm), modalità dell'aggressione (Cefola dapprima aveva staccato i fili del telefono e poi si era posizionato a cavalcioni sulla vittima distesa sul divano, bloccandole il collo con la mano sinistra e colpendola contemporaneamente con il coltello impugnato con la mano destra), parte del corpo attinta (il collo), il Giudice di primo grado aveva ritenuto ampiamente provato l'intento omicidiario, attribuendo invece scarsa rilevanza alle circostanze dedotte dalla difesa circa il fatto che l'imputato avesse svegliato la vittima prima di aggredirla - aspetto ritenuto legato più alle ragioni che avevano spinto l'imputato ad agire e che veniva comunque valutato ai fini dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - e che l'avesse colpita una sola volta, attesa la pronta reazione della moglie che, dopo il primo fendente, era riuscita a disarmare l'imputato e a richiedere l'intervento del figlio che, presente in casa, sopraggiungeva immediatamente bloccando l'imputato.

Il G.i.p. aveva poi riconosciuto a favore dell'imputato l'attenuante di cui all'art.89 cod. pen. in ragione dell'esito della perizia medico legale attestante una parziale limitazione della capacità di intendere e volere di [OSCURATO:PERSONA] al momento dei fatti, nonché le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento collaborativo tenuto dal prevenuto successivamente ai fatti e dell'ammissione delle sue responsabilità, con giudizio, tuttavia, di mera equivalenza rispetto alla contestata aggravante del rapporto di coniugio, attesa la gravità della condotta criminosa e l'allarmante personalità dimostrata.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni otto di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile liquidati in complessivi euro 80.000, con sequestro conservativo dei beni del predetto nei limiti del corrispondente importo; veniva, altresì, applicata nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due in ragione della pericolosità sociale dello stesso.

1.2. Tali essendo i fatti, la Corte territoriale riconosceva, in sintonia col Giudice di primo grado, l'attendibilità delle dichiarazioni di Anorue, intrinsecamente coerenti e logiche, oltreché prive di intenti calunniatori, perfettamente riscontrate dalla certificazione medica attestante la presenza lungo il collo di una ferita lacero contusa di circa 4 cm; dai rilievi fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione dell'imputato, che evidenziavano consistenti tracce di sangue sul pavimento e sul divano del soggiorno su cui dormiva la vittima; dalle convergenti dichiarazioni rese dal figlio in relazione alle modalità dell'intervento dello stesso che, a seguito delle urla emesse dalla madre, si era adoperato immediatamente per sottrarre al padre altri strumenti di offesa al fine di evitare ulteriori gravi conseguenze.

Inoltre, riteneva corretta la qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di tentato omicidio: le dichiarazioni di carattere sostanzialmente confessorio rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia confermavano la ricostruzione dei fatti per come desumibile sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dalla moglie e dal figlio, comprovanti l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di compiere una duplice azione di omicidio e suicidio, peraltro desumibile dai plurimi tentativi autolesionistici posti in essere dal medesimo subito dopo l'azione aggressiva contro la moglie.

Infine, accoglieva il motivo di gravame diretto al riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui agli art. 89 e 62 bis cod. pen. rispetto all'aggravante di cui all'art. 577 n. 1 cod. pen., in considerazione della presenza di un disturbo depressivo endoreattivo idoneo a determinare una considerevole limitazione della capacità di intendere e volere dell'imputato all'epoca dei fatti, così come emergente dalle risultanze peritali.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso, viene dedotto vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova dichiarativa resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di sommarie informazioni testimoniali, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio.

Il ricorrente lamenta l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale delle notevoli discrasie risultanti dal confronto tra le dichiarazioni rese nella querela dalla parte civile Anorue - secondo la quale il figlio era riuscito a bloccare il padre ed a chiuderlo a chiave in camera così evitando che questi avesse potuto aggredirla nuovamente - e quelle rese pochi minuti dopo da [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece affermato che al momento del suo arrivo il padre stava cercando dei coltelli nei cassetti della cucina al fine di compiere un atto suicidiario; intento quest'ultimo confermato nei passaggi successivi della medesima deposizione da cui emerge che l'imputato si era impossessato di un coltello da cucina per trafiggersi, aveva preso delle bottiglie di dopobarba per avvelenarsi ed aveva addirittura staccato i fili del telefono per provare a soffocarsi.

Secondo la difesa, la corretta valutazione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], quale prova dichiarativa decisiva, avrebbe permesso di ricostruire in termini differenti la dinamica dei fatti, minare la credibilità della parte civile, rivalutare la configurazione dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Con il secondo motivo di ricorso, vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla corretta configurazione giuridica della condotta attribuita all'imputato.

La sentenza impugnata risulterebbe sprovvista di un percorso argomentativo esaustivo in ordine all'inquadramento dell'ipotesi di reato contestata: le risultanze peritali denotanti le serie condizioni psicofisiche in cui versava l'imputato, l'iniziale gesto dello stesso di svegliare la moglie e la sua decisione di desistere dal colpirla dopo la colluttazione iniziale imponevano di ricondurre il comportamento del predetto alla fattispecie di lesioni personali.

A parere del difensore, pertanto, le circostanze addotte dalla Corte quali la tipologia di coltello utilizzato, la zona vitale attinta dal colpo, le caratteristiche della lesione inferta e le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia non avrebbero potuto essere valorizzate ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo in grado di giustificare una condanna per il delitto di tentato omicidio.

Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 4 "01

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si profila inammissibile per essere i motivi formulati dal ricorrente manifestamente infondati.

2. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione, nel quale si contesta la correttezza della valutazione effettuata in riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che risulterebbero, ad avviso della difesa, notevolmente difformi rispetto a quelle rese dalla parte civile, su punti decisivi.

Va preliminarmente ricordato che «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01).

In particolare, con specifico riferimento al vizio di travisamento di prova dichiarativa, «è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice» (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018) Rv. 272406 - 01).

Tanto premesso, la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondata perché non è tale da evidenziare in che cosa sarebbe consistito il preteso travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisite in sede di sommarie informazioni, non essendosi attribuito ad esse un significato diverso da quello loro oggettivamente spettante.

Ed invero, vale osservare che le dichiarazioni rese dal figlio della vittima sono state correttamente ritenute collimanti, nel nucleo essenziale, con quanto riferito dalla parte civile, specie in relazione alla descrizione dei momenti successivi all'aggressione: come si legge nella sentenza di primo grado - la quale contiene per intero il contenuto delle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda -, il giovane interveniva a seguito delle strazianti urla emesse dalla madre e provenienti dal soggiorno e, constatato che la stessa era ferma vicino alla porta con il collo insanguinato e con in mano un coltello da cucina sottratto al marito, si adoperava, nell'immediato, per impedire che costui si munisse di altri possibili strumenti di offesa, al fine di evitare ulteriori gravi conseguenze nei confronti della madre e del padre stesso.

Tale ricostruzione dei fatti risulta, del resto, pienamente avvalorata dallo stesso imputato il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva di aver voluto "farla finita" e di aver voluto "portare con sé la moglie".

Nè, tantomeno, la difesa dimostra in che misura l'asserito travisamento scardini la motivazione della sentenza impugnata: in effetti, la circostanza che il figlio avesse visto il padre rovistare nei cassetti della cucina per cercare dei coltelli non può in alcun modo ritenersi decisiva, attenendo ad una fase successiva al tentato omicidio - connotata da tentativi di suicidio - e che, come tale, non elide la condotta contestata, già pienamente consumata prima dell'intervento del giovane.

In definitiva, a fronte dell'iter argomentativo della decisione, scevro da vizi logici e giuridici, le deduzioni difensive appaiono largamente inammissibili perché insistono su una diversa interpretazione della ricostruzione della dinamica dei fatti, quando invece ne risulta chiaro il significato alla luce della valutazione necessariamente unitaria e globale delle risultanze probatorie sul tema.

3. Analogamente può dirsi quanto al secondo motivo dì ricorso, con il quale la difesa critica l'inquadramento della condotta in esame sub specie del delitto di tentato omicidio, in luogo di quello di lesioni personali, asserendo la mancanza di una approfondita disamina dell'elemento psicologico in capo all'imputato, specie alla luce delle risultanze peritali in atti, attestanti la limitata capacità di intendere e volere di [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sentenza indica gli elementi di fatto che hanno indotto i Giudici di merito a qualificare la condotta come tentato omicidio, sia sotto il profilo dell'idoneità oggettiva sia sotto quello del dolo intenzionale: le inequivoche modalità esecutive (Cefola dapprima aveva staccato i fili del telefono e poi si era posizionato a cavalcioni sulla vittima distesa sul divano, bloccandole il collo con la mano sinistra e colpendola contemporaneamente con il coltello impugnato con la mano destra), il mezzo 6 5-fi impiegato per l'azione (un coltello da cucina, con punta e lama di 21 cm), la parte del corpo attinta (il collo).

In proposito, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, l'indagine sull'elemento psicologico sia stata agevolata dalla valorizzazione delle dichiarazioni di carattere sostanzialmente confessorio rese dall'imputato, che, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva appunto di aver voluto uccidere la propria moglie per poi suicidarsi.

In tale prospettiva, la censura concernente l'erroneo reperimento dell'elemento soggettivo pure in relazione alle condizioni psichiche dell'imputato si scontra in maniera evidente con i congrui rilievi dei Giudici di merito, i quali hanno specificato che l'animus necandí non risultava neutralizzato dal vizio parziale di mente: infatti, la accertata condizione psicopatologica dell'imputato non comportava, all'adeguata valutazione peritale fatta motivatamente propria dalla sentenza impugnata, la decisiva compromissione della capacità di discernimento in capo al ricorrente nel momento dell'azione, essendo stato riconosciuto nei confronti dello stesso il solo vizio parziale di mente ai sensi dell'art. 89 cod. pen.

Va, al riguardo, ribadito che il vizio parziale di mente è logicamente compatibile con il dolo, attesa la piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà, e l'intensità dell'elemento intenzionale, che riguarda il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l'obiettivo considerato.

Così, una volta che sia stato accertato l'elemento soggettivo sub specie di dolo diretto del reato di tentato omicidio, nessuna influenza ha, riguardo ad esso, il vizio parziale di mente che inerisce alla sfera di imputabilità dell'agente, posto che il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta all'evento che si è rappresentato e attiene alla colpevolezza, di guisa che esso presuppone il superamento logico dell'analisi relativa all'imputabilità e non può essere influenzato da questa quando venga accertato il vizio parziale di mente che rileva ai fini delle diminuzione della pena (cfr. Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 262151; Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall'aglio, Rv. 251183, per la riaffermazione del punto che l'imputabilità, quale capacità di intendere e di valore, componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla colpevolezza, inerente alla coscienza e volontà dell'atto).

Questa premessa giuridica ha condotto anche alla conclusione che la diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo, che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa (Sez. 5, n. 19639 del 08;04/2011, Ianiro, Rv. 250110).Appare, dunque, evidente come per sostenere l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta contestata, adottata dal Giudice di primo grado e confermata dalla Corte territoriale, il ricorrente, pur prospettando violazione di legge e vizio di motivazione, non faccia che riproporre argomenti in fatto, sollecitando questa Corte ad esprimere un diverso giudizio di merito a riguardo.

Invitano, in tal modo, ancora una volta ad una rilettura non consentita del compendio probatorio agli atti e ripercorrono aspecificamente gli stessi rilievi svolti in appello, ampiamente vagliati e disattesi dalle articolate giustificazioni che sorreggono le conclusioni della decisione impugnata.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte di appello di Potenza confermava la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Potenza, datata 28 giugno 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., e, previo riconoscimento della prevalenza delle attenuanti già concesse di cui agli artt. 62 bis ed 89 cod. pen. rispetto all'aggravante ritenuta di cui all'art. 577 n. 1 cod. pen., applicata la diminuente per il rito abbreviato, rideterminava la pena in anni 6 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 1, 61 n. 5 cod. pen. perché compiva atti idonei ed univocamente diretti a cagionare la morte della coniuge [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, dopo essersi posto a cavalcioni sul ventre della persona offesa, distesa a riposare sul divano, la colpiva, a mezzo di un coltello da cucina della lunghezza di 30 cm, con un fendente diretto alla gola, non riuscendo nell'intento omicidiarìo per cause indipendenti dalla sua volontà in quanto la persona offesa, dopo il colpo subito, riusciva a bloccare il marito, disarmandolo, e ad attirare l'attenzione del figlio [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La sentenza del G.i.p. aveva ricostruito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle concordi dichiarazioni rese dalla persona offesa nonché dal figlio presente ai fatti e degli esiti delle attività di riscontro (verbale di ispezione dei luoghi e referti medici) e d'indagine effettuate dalla polizia giudiziaria, elementi che avevano portato prima all'arresto e poi all'applicazione della misura cautelare a carico del predetto; ulteriori elementi di convincimento venivano poi tratti dalle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'imputato il quale aveva ammesso di aver aggredito e colpito la moglie, riconducendo, tuttavia, la propria condotta ad un raptus improvviso che lo aveva spinto ad agire per uccidere la moglie e poi suicidarsi. Sulla base di tali dichiarazioni confessorie, oltre che sulla scorta della valutazione del tipo di arma utilizzata (un coltello da cucina, con punta e lama di 21 cm), modalità dell'aggressione (Cefola dapprima aveva staccato i fili del telefono e poi si era posizionato a cavalcioni sulla vittima distesa sul divano, bloccandole il collo con la mano sinistra e colpendola contemporaneamente con il coltello impugnato con la mano destra), parte del corpo attinta (il collo), il Giudice di primo grado aveva ritenuto ampiamente provato l'intento omicidiario, attribuendo invece scarsa rilevanza alle circostanze dedotte dalla difesa circa il fatto che l'imputato avesse svegliato la vittima prima di aggredirla - aspetto ritenuto legato più alle ragioni che avevano spinto l'imputato ad agire e che veniva comunque valutato ai fini dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - e che l'avesse colpita una sola volta, attesa la pronta reazione della moglie che, dopo il primo fendente, era riuscita a disarmare l'imputato e a richiedere l'intervento del figlio che, presente in casa, sopraggiungeva immediatamente bloccando l'imputato. Il G.i.p. aveva poi riconosciuto a favore dell'imputato l'attenuante di cui all'art.89 cod. pen. in ragione dell'esito della perizia medico legale attestante una parziale limitazione della capacità di intendere e volere di [OSCURATO:PERSONA] al momento dei fatti, nonché le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento collaborativo tenuto dal prevenuto successivamente ai fatti e dell'ammissione delle sue responsabilità, con giudizio, tuttavia, di mera equivalenza rispetto alla contestata aggravante del rapporto di coniugio, attesa la gravità della condotta criminosa e l'allarmante personalità dimostrata. Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni otto di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile liquidati in complessivi euro 80.000, con sequestro conservativo dei beni del predetto nei limiti del corrispondente importo; veniva, altresì, applicata nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due in ragione della pericolosità sociale dello stesso. 1.2. Tali essendo i fatti, la Corte territoriale riconosceva, in sintonia col Giudice di primo grado, l'attendibilità delle dichiarazioni di Anorue, intrinsecamente coerenti e logiche, oltreché prive di intenti calunniatori, perfettamente riscontrate dalla certificazione medica attestante la presenza lungo il collo di una ferita lacero contusa di circa 4 cm; dai rilievi fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione dell'imputato, che evidenziavano consistenti tracce di sangue sul pavimento e sul divano del soggiorno su cui dormiva la vittima; dalle convergenti dichiarazioni rese dal figlio in relazione alle modalità dell'intervento dello stesso che, a seguito delle urla emesse dalla madre, si era adoperato immediatamente per sottrarre al padre altri strumenti di offesa al fine di evitare ulteriori gravi conseguenze. Inoltre, riteneva corretta la qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di tentato omicidio: le dichiarazioni di carattere sostanzialmente confessorio rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia confermavano la ricostruzione dei fatti per come desumibile sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dalla moglie e dal figlio, comprovanti l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di compiere una duplice azione di omicidio e suicidio, peraltro desumibile dai plurimi tentativi autolesionistici posti in essere dal medesimo subito dopo l'azione aggressiva contro la moglie. Infine, accoglieva il motivo di gravame diretto al riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui agli art. 89 e 62 bis cod. pen. rispetto all'aggravante di cui all'art. 577 n. 1 cod. pen., in considerazione della presenza di un disturbo depressivo endoreattivo idoneo a determinare una considerevole limitazione della capacità di intendere e volere dell'imputato all'epoca dei fatti, così come emergente dalle risultanze peritali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotto vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova dichiarativa resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di sommarie informazioni testimoniali, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio. Il ricorrente lamenta l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale delle notevoli discrasie risultanti dal confronto tra le dichiarazioni rese nella querela dalla parte civile Anorue - secondo la quale il figlio era riuscito a bloccare il padre ed a chiuderlo a chiave in camera così evitando che questi avesse potuto aggredirla nuovamente - e quelle rese pochi minuti dopo da [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece affermato che al momento del suo arrivo il padre stava cercando dei coltelli nei cassetti della cucina al fine di compiere un atto suicidiario; intento quest'ultimo confermato nei passaggi successivi della medesima deposizione da cui emerge che l'imputato si era impossessato di un coltello da cucina per trafiggersi, aveva preso delle bottiglie di dopobarba per avvelenarsi ed aveva addirittura staccato i fili del telefono per provare a soffocarsi. Secondo la difesa, la corretta valutazione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], quale prova dichiarativa decisiva, avrebbe permesso di ricostruire in termini differenti la dinamica dei fatti, minare la credibilità della parte civile, rivalutare la configurazione dell'elemento soggettivo del reato contestato. Con il secondo motivo di ricorso, vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla corretta configurazione giuridica della condotta attribuita all'imputato. La sentenza impugnata risulterebbe sprovvista di un percorso argomentativo esaustivo in ordine all'inquadramento dell'ipotesi di reato contestata: le risultanze peritali denotanti le serie condizioni psicofisiche in cui versava l'imputato, l'iniziale gesto dello stesso di svegliare la moglie e la sua decisione di desistere dal colpirla dopo la colluttazione iniziale imponevano di ricondurre il comportamento del predetto alla fattispecie di lesioni personali. A parere del difensore, pertanto, le circostanze addotte dalla Corte quali la tipologia di coltello utilizzato, la zona vitale attinta dal colpo, le caratteristiche della lesione inferta e le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia non avrebbero potuto essere valorizzate ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo in grado di giustificare una condanna per il delitto di tentato omicidio. Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 4 "01 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si profila inammissibile per essere i motivi formulati dal ricorrente manifestamente infondati. 2. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione, nel quale si contesta la correttezza della valutazione effettuata in riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che risulterebbero, ad avviso della difesa, notevolmente difformi rispetto a quelle rese dalla parte civile, su punti decisivi. Va preliminarmente ricordato che «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01). In particolare, con specifico riferimento al vizio di travisamento di prova dichiarativa, «è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice» (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018) Rv. 272406 - 01). Tanto premesso, la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondata perché non è tale da evidenziare in che cosa sarebbe consistito il preteso travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisite in sede di sommarie informazioni, non essendosi attribuito ad esse un significato diverso da quello loro oggettivamente spettante. Ed invero, vale osservare che le dichiarazioni rese dal figlio della vittima sono state correttamente ritenute collimanti, nel nucleo essenziale, con quanto riferito dalla parte civile, specie in relazione alla descrizione dei momenti successivi all'aggressione: come si legge nella sentenza di primo grado - la quale contiene per intero il contenuto delle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda -, il giovane interveniva a seguito delle strazianti urla emesse dalla madre e provenienti dal soggiorno e, constatato che la stessa era ferma vicino alla porta con il collo insanguinato e con in mano un coltello da cucina sottratto al marito, si adoperava, nell'immediato, per impedire che costui si munisse di altri possibili strumenti di offesa, al fine di evitare ulteriori gravi conseguenze nei confronti della madre e del padre stesso. Tale ricostruzione dei fatti risulta, del resto, pienamente avvalorata dallo stesso imputato il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva di aver voluto "farla finita" e di aver voluto "portare con sé la moglie". Nè, tantomeno, la difesa dimostra in che misura l'asserito travisamento scardini la motivazione della sentenza impugnata: in effetti, la circostanza che il figlio avesse visto il padre rovistare nei cassetti della cucina per cercare dei coltelli non può in alcun modo ritenersi decisiva, attenendo ad una fase successiva al tentato omicidio - connotata da tentativi di suicidio - e che, come tale, non elide la condotta contestata, già pienamente consumata prima dell'intervento del giovane. In definitiva, a fronte dell'iter argomentativo della decisione, scevro da vizi logici e giuridici, le deduzioni difensive appaiono largamente inammissibili perché insistono su una diversa interpretazione della ricostruzione della dinamica dei fatti, quando invece ne risulta chiaro il significato alla luce della valutazione necessariamente unitaria e globale delle risultanze probatorie sul tema. 3. Analogamente può dirsi quanto al secondo motivo dì ricorso, con il quale la difesa critica l'inquadramento della condotta in esame sub specie del delitto di tentato omicidio, in luogo di quello di lesioni personali, asserendo la mancanza di una approfondita disamina dell'elemento psicologico in capo all'imputato, specie alla luce delle risultanze peritali in atti, attestanti la limitata capacità di intendere e volere di [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sentenza indica gli elementi di fatto che hanno indotto i Giudici di merito a qualificare la condotta come tentato omicidio, sia sotto il profilo dell'idoneità oggettiva sia sotto quello del dolo intenzionale: le inequivoche modalità esecutive (Cefola dapprima aveva staccato i fili del telefono e poi si era posizionato a cavalcioni sulla vittima distesa sul divano, bloccandole il collo con la mano sinistra e colpendola contemporaneamente con il coltello impugnato con la mano destra), il mezzo 6 5-fi impiegato per l'azione (un coltello da cucina, con punta e lama di 21 cm), la parte del corpo attinta (il collo). In proposito, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, l'indagine sull'elemento psicologico sia stata agevolata dalla valorizzazione delle dichiarazioni di carattere sostanzialmente confessorio rese dall'imputato, che, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva appunto di aver voluto uccidere la propria moglie per poi suicidarsi. In tale prospettiva, la censura concernente l'erroneo reperimento dell'elemento soggettivo pure in relazione alle condizioni psichiche dell'imputato si scontra in maniera evidente con i congrui rilievi dei Giudici di merito, i quali hanno specificato che l'animus necandí non risultava neutralizzato dal vizio parziale di mente: infatti, la accertata condizione psicopatologica dell'imputato non comportava, all'adeguata valutazione peritale fatta motivatamente propria dalla sentenza impugnata, la decisiva compromissione della capacità di discernimento in capo al ricorrente nel momento dell'azione, essendo stato riconosciuto nei confronti dello stesso il solo vizio parziale di mente ai sensi dell'art. 89 cod. pen. Va, al riguardo, ribadito che il vizio parziale di mente è logicamente compatibile con il dolo, attesa la piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà, e l'intensità dell'elemento intenzionale, che riguarda il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l'obiettivo considerato. Così, una volta che sia stato accertato l'elemento soggettivo sub specie di dolo diretto del reato di tentato omicidio, nessuna influenza ha, riguardo ad esso, il vizio parziale di mente che inerisce alla sfera di imputabilità dell'agente, posto che il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta all'evento che si è rappresentato e attiene alla colpevolezza, di guisa che esso presuppone il superamento logico dell'analisi relativa all'imputabilità e non può essere influenzato da questa quando venga accertato il vizio parziale di mente che rileva ai fini delle diminuzione della pena (cfr. Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 262151; Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall'aglio, Rv. 251183, per la riaffermazione del punto che l'imputabilità, quale capacità di intendere e di valore, componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla colpevolezza, inerente alla coscienza e volontà dell'atto). Questa premessa giuridica ha condotto anche alla conclusione che la diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo, che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa (Sez. 5, n. 19639 del 08;04/2011, Ianiro, Rv. 250110).Appare, dunque, evidente come per sostenere l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta contestata, adottata dal Giudice di primo grado e confermata dalla Corte territoriale, il ricorrente, pur prospettando violazione di legge e vizio di motivazione, non faccia che riproporre argomenti in fatto, sollecitando questa Corte ad esprimere un diverso giudizio di merito a riguardo. Invitano, in tal modo, ancora una volta ad una rilettura non consentita del compendio probatorio agli atti e ripercorrono aspecificamente gli stessi rilievi svolti in appello, ampiamente vagliati e disattesi dalle articolate giustificazioni che sorreggono le conclusioni della decisione impugnata. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichia
Sentenza Cassazione n. 07487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris