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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04042/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Chieti e condannato il ricorrente alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa, in ordine al delitto di tentato furto aggravato dalla esposizione delle cose alla pubblica fede; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di furto - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui:" In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo." (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete e altro, Rv. 261186 - 01).

Per altro la deduzione della inidoneità dell'azione risulta manifestamente infondata, a fronte di una motivazione congrua della Corte di appello, oltre che in sintonia con il principio per il quale l'invocata inidoneità debba avere carattere assoluto, il che nel caso in esame non è stato ritenuto, in quanto l'azione dell'imputato aveva già visto l'appropriazione della refurtiva nello zaino, condotta senza manifeste illogicità ritenuta idonea all'impossessamento.

In tal senso l'idoneità degli atti di cui all'art. 56 cod. pen. è correttamente motivata, come anche l'esclusione del reato impossibile, in sintonia con Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058 - 01, che afferma che ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Conf.: N. 721 del 1989, N. 5450 del 1992, N. 7630 del 2004 Rv. 228557 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.7 cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale ha infatti escluso la sussistenza di una sorveglianza continua e costante da parte di personale addetto, cosicché ha fatto corretta applicazione al caso di specie dell'orientamento consolidato secondo il quale, "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen." (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Chieti e condannato il ricorrente alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa, in ordine al delitto di tentato furto aggravato dalla esposizione delle cose alla pubblica fede; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di furto - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui:" In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo." (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete e altro, Rv. 261186 - 01). Per altro la deduzione della inidoneità dell'azione risulta manifestamente infondata, a fronte di una motivazione congrua della Corte di appello, oltre che in sintonia con il principio per il quale l'invocata inidoneità debba avere carattere assoluto, il che nel caso in esame non è stato ritenuto, in quanto l'azione dell'imputato aveva già visto l'appropriazione della refurtiva nello zaino, condotta senza manifeste illogicità ritenuta idonea all'impossessamento. In tal senso l'idoneità degli atti di cui all'art. 56 cod. pen. è correttamente motivata, come anche l'esclusione del reato impossibile, in sintonia con Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058 - 01, che afferma che ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Conf.: N. 721 del 1989, N. 5450 del 1992, N. 7630 del 2004 Rv. 228557 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.7 cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha infatti escluso la sussistenza di una sorveglianza continua e costante da parte di personale addetto, cosicché ha fatto corretta applicazione al caso di specie dell'orientamento consolidato secondo il quale, "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen." (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigl
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