Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 34863/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27721-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2983/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in parziale accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del Tribunale di Benevento, aveva respinto la domanda della società volta ad ottenere la declaratoria di ingiustificato recesso dei convenuti dal contratto di appalto o dalle trattative, col conseguente risarcimento del danno; che la sentenza impugnata, dopo aver escluso la conclusione di un contratto di appalto inter partes , aveva altresì sostenuto – diversamente dalla decisione di primo grado –che non fossero stati provati gli estremi dell’interesse negativo (sotto forma di danno emergente e lucro cessante); Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 2697, 1226 e 2056 c.c., giacché la Corte territoriale avrebbe mancato di considerare che le parti avevano già raggiunto un accordo avanzato sui lavori da effettuare, come si sarebbe potuto evincere dalla denuncia al genio Civile del 27 aprile 2010, dal corrispettivo presuntivo, dalla mancata esecuzione di altri lavori da parte dell’impresa nel periodo considerato.

Il danno sarebbe dovuto corrispondere a tutto l’utile che l’appaltatore avrebbe ritratto dall’esecuzione dell’intera opera; che, col secondo, si invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1655, 1657, 1671, 2697, 2733, 1226 e 2056 c.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per aver i secondi giudici trascurato di considerare che il contratto di appalto ben avrebbe potuto essere concluso verbalmente e nonostante il mancato accordo sull’esatta determinazione del corrispettivo; che la stessa controparte, nel depositare la scrittura del 4 febbraio 2011, l’avrebbe espressamente qualificata come “contratto”; che si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso avversario, svolgendo ricorso incidentale condizionato, sulla scorta di due motivi riguardanti l’eccepita nullità della domanda avversaria e la reiezione della propria domanda di risarcimento dei danni; che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che entrambi i motivi del ricorso principale – che possono essere ricondotti alle stesse premesse logiche e dunque possono essere scrutinati congiuntamente -sono inammissibili; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che, alla luce di tutto questo, la Corte d’appello ha plausibilmente concluso che, per un verso, il contratto di appalto inter partes non fosse stato portato a termine e che, per altro verso, non vi fossero elementi sufficienti a integrare –secondo gli usuali criteri seguiti da questa Suprema Corte – la sussistenza di un danno precontrattuale, nelle sue declinazioni del danno emergente e del lucro cessante; che, le censure pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anc he il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che, in definitiva, la differente lettura proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che la memoria depositata dalla società ricorrente non fornisce elementi idonei a mutare il quadro testé esposto, essendo meramente esplicativa della posizione già espressa con l’impugnazione; che i motivi di ricorso incidentale condizionato restano assorbiti; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500 (quattromila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27721-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2983/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in parziale accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del Tribunale di Benevento, aveva respinto la domanda della società volta ad ottenere la declaratoria di ingiustificato recesso dei convenuti dal contratto di appalto o dalle trattative, col conseguente risarcimento del danno; che la sentenza impugnata, dopo aver escluso la conclusione di un contratto di appalto inter partes , aveva altresì sostenuto – diversamente dalla decisione di primo grado –che non fossero stati provati gli estremi dell’interesse negativo (sotto forma di danno emergente e lucro cessante); Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 2697, 1226 e 2056 c.c., giacché la Corte territoriale avrebbe mancato di considerare che le parti avevano già raggiunto un accordo avanzato sui lavori da effettuare, come si sarebbe potuto evincere dalla denuncia al genio Civile del 27 aprile 2010, dal corrispettivo presuntivo, dalla mancata esecuzione di altri lavori da parte dell’impresa nel periodo considerato. Il danno sarebbe dovuto corrispondere a tutto l’utile che l’appaltatore avrebbe ritratto dall’esecuzione dell’intera opera; che, col secondo, si invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1655, 1657, 1671, 2697, 2733, 1226 e 2056 c.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per aver i secondi giudici trascurato di considerare che il contratto di appalto ben avrebbe potuto essere concluso verbalmente e nonostante il mancato accordo sull’esatta determinazione del corrispettivo; che la stessa controparte, nel depositare la scrittura del 4 febbraio 2011, l’avrebbe espressamente qualificata come “contratto”; che si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso avversario, svolgendo ricorso incidentale condizionato, sulla scorta di due motivi riguardanti l’eccepita nullità della domanda avversaria e la reiezione della propria domanda di risarcimento dei danni; che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che entrambi i motivi del ricorso principale – che possono essere ricondotti alle stesse premesse logiche e dunque possono essere scrutinati congiuntamente -sono inammissibili; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che, alla luce di tutto questo, la Corte d’appello ha plausibilmente concluso che, per un verso, il contratto di appalto inter partes non fosse stato portato a termine e che, per altro verso, non vi fossero elementi sufficienti a integrare –secondo gli usuali criteri seguiti da questa Suprema Corte – la sussistenza di un danno precontrattuale, nelle sue declinazioni del danno emergente e del lucro cessante; che, le censure pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anc he il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che, in definitiva, la differente lettura proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che la memoria depositata dalla società ricorrente non fornisce elementi idonei a mutare il quadro testé esposto, essendo meramente esplicativa della posizione già espressa con l’impugnazione; che i motivi di ricorso incidentale condizionato restano assorbiti; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500 (quattromila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co
Sentenza Cassazione n. 34863/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris