CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/06/2020 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto; Lette le conclusioni del difensore della parte civile SAPUPPO Francesca, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese sostenute nel grado come da notula [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catania ha riformato la sentenza emessa in data 07/12/2018 dal Tribunale di Catania, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa, loro ascritto in concorso in danno di SAPUPPO Francesca, per la tardività della querela. In particolare, la Corte d'Appello ha condannato i [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato loro ascritto, e al risarcimento dei danni subiti dalla SAPUPPO, costituitasi parte civile. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta tempestività della querela. Si censura la sentenza per aver ritenuto che il delitto di truffa si fosse consumato solo il 22/02/2011 (data di convocazione della SAPUPPO, da parte dei [OSCURATO:PERSONA], per la stipula del contratto definitivo di compravendita), dal momento che la parte civile non si presentò a quell'appuntamento, avendo evidentemente già piena consapevolezza della mancanza del certificato di abitabilità da lei ritenuto indispensabile. In realtà, ad avviso dei ricorrenti, il momento consunnativo doveva essere individuato al momento della conoscenza, in capo alla SAPUPPO, del fatto che l'immobile era privo del certificato: momento anteriore al 05/02/2011, come comprovato dalla trascrizione della telefonata tra la parte civile e [OSCURATO:PERSONA] Angelo: doveva quindi ritenersi tardiva, come già ritenuto dal primo giudice, la querela sporta dalla SAPUPPO in data 17/05/2011. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato contestato. Si rileva l'assenza, nella motivazione, di elementi idonei a suffragare l'ipotesi accusatoria, considerando che non vi era stato un contratto preliminare scritto e che l'immobile, pur privo del certificato di abitabilità, era liberamente commerciabile come dimostrato dal successivo acquisto da parte di terzi. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Si lamenta la mancanza di motivazione anche quanto alle attenuanti generiche, la cui applicazione era stata sollecitata in sede di conclusioni del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorsi, nel complesso infondati, sono tuttavia idonei a radicare ritualmente il rapporto processuale. Da ciò consegue, per un verso, l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali, risultando ampiamente decorso, alla data odierna, il termine massimo di sette anni e sei mesi (anche tenendo conto dei periodi di sospensione richiamati nella sentenza impugnata), dal momento che il delitto di truffa contestato ai [OSCURATO:PERSONA] risulta consumato in data 22/02/2011. Per altro verso, la condanna al risarcimento del danno subito da SAPUPPO Francesca, costituitasi parte civile, pronunciata dalla Corte d'Appello con la sentenza di integrale riforma di quella emessa dal Tribunale di Catania, impone l'esame dei motivi di ricorso rilevanti per le statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Il Tribunale di Catania aveva ritenuto tardiva la querela presentata in data 17/05/2011 dalla SAPUPPO, che aveva consegnato nel novembre 2010 agli odierni ricorrenti la somma di Euro 7.500 a titolo di caparra confirmatoria dell'acquisto di un immobile di loro proprietà, dopo aver ricevuto dai [OSCURATO:PERSONA] rassicurazioni sulla regolarità amministrativa dell'immobile, di recente costruzione. A tali conclusioni, il primo giudice era pervenuto valorizzando il telegramma del 05/02/2011 con cui i [OSCURATO:PERSONA] avevano invitato la SAPUPPO - nel frattempo edotta della mancanza del certificato di abitabilità, attraverso gli accertamenti prodromici alla conclusione di un mutuo ipotecario - alla stipula dell'atto pubblico di compravendita dinanzi a un notaio per il giorno 22/02/2011, avvertendo al contempo la SAPUPPO che, qualora non si fosse presentata, si sarebbero ritenuti liberi da ogni ulteriore vincolo. Ad avviso del Tribunale, il tenore del predetto telegramma aveva consentito alla SAPUPPO - che in una precedente conversazione registrata aveva informato i [OSCURATO:PERSONA] di non essere più intenzionata all'acquisto in mancanza del certificato di abitabilità, sentendosi rispondere che il certificato non era necessario e che comunque avrebbe potuto vedersi restituita la caparra, se lo avesse voluto - di avere conoscenza ufficiale della truffa perpetrata a suo danno. 2.2. La Corte d'Appello ha disatteso tale ricostruzione, valorizzando il fatto che in data 18/02/2012 (ovvero dopo la ricezione del telegramma ma prima della data indicata dai [OSCURATO:PERSONA] per la stipula notarne) la SAPUPPO aveva inviato alle controparti una raccomandata, intimando di fornire copia del certificato di abitabilità o di restituire la caparra, essendo a loro interamente addebitabile la mancata conclusione del contratto. Secondo la Corte territoriale, la conoscenza del reato poteva dirsi definitivamente acquisita, in capo alla SAPUPPO, solo dopo la mancata consegna del certificato, intimata per il 22/02/2011: in altri termini, solo alla data fissata dai ricorrenti per la stipula poteva ritenersi che la parte civile avesse avuto effettiva e definitiva contezza dell'intenzione degli imputati di non consegnare il certificato richiesto, e di incamerare al contempo la caparra ricevuta (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata).Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, non solo perché connotato da una più compiuta valutazione delle risultanze acquisite, ma anche perché imperniato sull'assunto, privo di illogicità, per cui la SAPUPPO poteva essersi convinta che i [OSCURATO:PERSONA], pressati dalla raccomandata, si sarebbero rapidamente posti in condizione di adempiere a quanto richiesto, per addivenire alla vendita dell'immobile ed evitare la restituzione della caparra. In tale diversa prospettiva, la querela risulta evidentemente tempestiva, essendo stata proposta a meno di tre mesi non solo dal giorno individuato per la stipula, ma anche da quello dell'invio della raccomandata da parte della SAPUPPO. 3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche quanto al secondo motivo. Sia pure in termini sintetici, la Corte d'Appello (pag. 6 seg.) ha posto a base della condanna la ricostruzione proveniente dalla SAPUPPO, corroborata dalle risultanze documentali (quietanza relativa alla caparra del 14/12/2010; telegramma del 05/02/2011; raccomandata del 18/02/2011) e captative (conversazione registrata dalla SAPUPPO durante un colloquio con i ricorrenti). Sulla scorta di tale compendio probatorio, è stata ritenuta perfezionata la fattispecie di truffa contrattuale, ritenendosi provato sia l'inganno perpetrato dai [OSCURATO:PERSONA], nella fase delle trattative, in ordine alla regolarità urbanistico- edilizia dell'immobile, sia l'induzione in errore della SAPUPPO, sia l'ingiusto profitto e il conseguente danno correlati alla consegna della caparra, mai restituita. Inequivocabile, sul punto, è il tenore della conversazione registrata, in cui la parte civile aveva rappresentato ai propri interlocutori non solo che non avrebbe proceduto all'acquisto, in assenza del certificato, ma anche che non si sarebbe mai determinata in tal senso, versando la caparra, qualora avesse saputo dall'inizio della mancanza del certificato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). In buona sostanza, si è dinanzi ad un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, per nulla vulnerato dai rilievi difensivi inerenti la mancanza di un accordo scritto e la possibilità di stipulare comunque un atto di vendita anche senza certificato: argomenti all'evidenza privi di incidenza sulla configurabilità del reato, nei termini condivisibilmente delineati dalla Corte territoriale. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono la conferma della sentenza impugnata agli effetti civili, e la condanna dei [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile SAPUPPO Francesca, che si liquidano in complessivi Euro 3.015,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile SAPUPPO Francesca, liquidate in Euro 3.015,00 oltre ac