CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18086/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 183-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro COMUNE di MONTERIGGIONI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorren te- avverso la sentenza n. 796/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00183 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: 1. la commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Monteriggioni nei confronti della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] II, in relazione alla omessa denuncia e all'omesso pagamento dell'Ici dell'anno 2011 riguardo ad un complesso immobiliare sportivo polifunzionale denominato "Palaorlandi"; 2. la sentenza è impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] II; 3. il Comune ha depositato controricorso; 4. in data 22 marzo 2022 è stata depositata rinuncia al ricorso, con accettazione del Comune controricorrente, a spese compensate; 5 . ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve dichiararsi estinto il giudizio a spese compensate; 6. non vi è luogo all'applicazione del raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura, avente natura in senso lato sanzionatoria, si applica ai soli casi -tipicamente previsti dall'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012- del rigetto, dell'inammissibilità o della improcedibilità della impugnazione e non quindi a quello della rinuncia (v. Cass. sez.6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015); PQM la Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022, svolta con modalità da remoto