Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34963/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA]° Barbara [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento penale n.

RGNR 1446/2025 pendente innanzi al TRIBUNALE di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la richiesta deve ritenersi inammissibile per più concorrenti ragioni, ritenuto in particolare che la stessa non risulta notificata alle altre parti entro il termine di cui all'art 46 cpp, il cui rispetto è previsto a pena di inammissibilità; ritenuto, ancora, che tramite l'istituto della rimessione del processo il legislatore ha inteso apprestare un rimedio per fronteggiare situazioni di messa in pe'icolc della sicurezza o della pubblica incolumità, ovvero quando sia gravemente cempromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, non " altrimenti eliminabili", nel senso che non vi si possa porre rimedio, in particolare, con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela della imparzialità della funzione giurisdizionale, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice ( Sez. 1 n. 740 del 07/07/1995, Rv. 200762); rilevato, inoltre, che l'istituto della rinnessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito pe!- legge e che, come tale, esso comporta la necessità di un'interpretazionerestrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "traslati° judicii" e che alla luce di tale indicazioni di principio, per "grave situazione locale", deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge,. e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto diretto ad incidere sulla imparzialità del giudice( inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza diretta di essa (Sez.

U. Ord. n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223638; Conf.

Sez. 6 n. 44570 del 06/02/2004, Rv. 230521; Sez. 3 n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952; Sez,, 5, Sentenza n. 33226 del 16/04/2019, Rv. 276929); ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, la richiesta di rimessione è manifestamente infondata perché apoditticamente rivendica la sussistenza dei relativi presupposti legittimanti, prospettando temi del tutto non idonei a rappresentare la situazione di pericolo foriera del legittimo sospetto diretto a giustdicare l'istanza, valutata nei termini di estrema e stringente rigorosità interpretativa sopra rassegnati; ritenuto che alla rilevata valutazione di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'ad 616 cpp come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA]° Barbara [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento penale n. RGNR 1446/2025 pendente innanzi al TRIBUNALE di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la richiesta deve ritenersi inammissibile per più concorrenti ragioni, ritenuto in particolare che la stessa non risulta notificata alle altre parti entro il termine di cui all'art 46 cpp, il cui rispetto è previsto a pena di inammissibilità; ritenuto, ancora, che tramite l'istituto della rimessione del processo il legislatore ha inteso apprestare un rimedio per fronteggiare situazioni di messa in pe'icolc della sicurezza o della pubblica incolumità, ovvero quando sia gravemente cempromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, non " altrimenti eliminabili", nel senso che non vi si possa porre rimedio, in particolare, con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela della imparzialità della funzione giurisdizionale, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice ( Sez. 1 n. 740 del 07/07/1995, Rv. 200762); rilevato, inoltre, che l'istituto della rinnessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito pe!- legge e che, come tale, esso comporta la necessità di un'interpretazionerestrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "traslati° judicii" e che alla luce di tale indicazioni di principio, per "grave situazione locale", deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge,. e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto diretto ad incidere sulla imparzialità del giudice( inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza diretta di essa (Sez. U. Ord. n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223638; Conf. Sez. 6 n. 44570 del 06/02/2004, Rv. 230521; Sez. 3 n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952; Sez,, 5, Sentenza n. 33226 del 16/04/2019, Rv. 276929); ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, la richiesta di rimessione è manifestamente infondata perché apoditticamente rivendica la sussistenza dei relativi presupposti legittimanti, prospettando temi del tutto non idonei a rappresentare la situazione di pericolo foriera del legittimo sospetto diretto a giustdicare l'istanza, valutata nei termini di estrema e stringente rigorosità interpretativa sopra rassegnati; ritenuto che alla rilevata valutazione di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'ad 616 cpp come da dispositivo P.Q.M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34963/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris