CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 25375/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito non sono incorsi in alcuna violazione, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) e che, nel caso di specie, come si evince dal tenore della sentenza impugnata (cfr., pag. 4) è stato esaustivamente individuato nella non particolare tenuità del pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa, quantificato in oltre ottocento euro; ritenuto che l'ulteriore motivo, inerente alle pene sostitutive, è formulato in termini non consentiti in questa sede avendo questa Corte anche recentemente ribadito che anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, come nel caso di specie avvenuto sia pure in termini sintetici, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., Sez. 3 - , n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il