CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 31230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno 1 febbraio 2000 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli non convalidava l'arresto eseguito dal personale di P.G. in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Marano di Napoli NOR Sez. Radiomobile, in data 20 febbraio 2026 alle ore 17.00, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Evidenzia il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA], sorvegliato speciale in forza dell'ordinanza n. 156/2024 R.G.M.P. emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione per la durata di un anno e sei mesi, alla misura dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza attuale -inteso sin dalla esecuzione della misura stessa quale Comune di Melito di Napoli- in data 20 febbraio 2026 era stato sottoposto a controllo in [OSCURATO:PERSONA]; precisa il ricorrente che tale strada, seppurconfinante, in quel tratto specifico, con il Comune di Melito di Napoli, rientra topograficamente nel territorio del Comune di Mugnano di Napoli, costituendo la condotta del ricorrente, una palese violazione dell'obbligo di soggiorno. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Va premesso che avverso il provvedimento con il quale è stata negata la convalida dell'arresto, è orientamento costante di questa Corte che la valutazione del Giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245444). Infatti, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato delle Forze dell'Ordine sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). Il controllo di ragionevolezza deve essere condotto dal Giudice della convalida "ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità" (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Rv. 265885; nello stesso senso, più di recente, da Sez. 6, n. 29693 del 27/06/2022, non mass., e da Sez. 6, n. 48603 del 28/10/2022, non mass.). 3. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la Polizia giudiziaria, al momento dell'arresto, posto che il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla misura diprevenzione speciale dell'obbligo di dimora nel Comune di Mento di Napoli, non avesse verificato la condizione territoriale delle strade e dei confini tra i due centri cittadini di Melito e Mugnano di Napoli. In realtà, il Mugnano è stato fermato in un Comune diverso da quello indicato nel provvedimento impositivo come emerge dalla non equivoca dichiarazione dell'operante sentito nell'udienza di convalida, il cui contenuto è trascurato dal C1-12.1(A_ JL Giudice ifir-P-Rg che afferma assertivamente non essere stata verificata "la condizione territoriale delle strade e dei confini tra i due centri cittadini" e che non sarebbe stata specificata che "la connotazione dei luoghi". A fronte di tali circostanze di fatto, astrattamente idonee a configurare il contestato delitto ipotizzato e sintomatici della oggettiva gravità del fatto e della connessa pericolosità sociale dell'agente, il Giudice della convalida, anziché operare una valutazione di ragionevolezza dell'apprezzamento dei presupposti legittimanti l'arresto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, ha dedotto l'assenza di tali presupposti, senza tenere conto che, dagli atti della esecuzione della misura di prevenzione speciale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di eseguire la misura nel Comune di Melito di Napoli -ove domicilia unitamente alla moglie ed ai figli- e non nel Comune di Mugnano, ove risiede anagraficamente, con ciò travalicando i limiti propri del giudizio di convalida ed estendendo il controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. 5. All'accoglimento del ricorso, in punto di non convalida dell'arresto, segue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L'annullamento, su ricorso del Pubblico Ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va, infatti, disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Rv. 284323 - 01; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042). P.Q.M. Ann P.Q.[OSCURATO:PERSONA],10 Doit.