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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 10141/2022

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ORDINANZA sul ricorso 7843/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 91 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Numero sezionale 440/2022 Numero di raccolta generale 10141/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 41 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 5433/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Numero sezionale 440/2022 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di moglie di [OSCURATO:PERSONA], Numero di raccolta generale 10141/2022Data pubblicazione 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figli, le eredi di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Pasquale di Matteo, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il risarcimento del danno.

Esposero gli attori che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto il giorno 8 settembre 1993 allorquando costui, dipendente della società convenuta, di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico, mentre [OSCURATO:PERSONA] era direttore dei lavori, si era introdotto nell’area antistante di cava di calce, coltivata dalla società medesima, per eseguirvi operazioni di caricamento di materiale, ed era rimasto schiacciato da masso staccatosi dal fronte cava.

Aggiunsero che nel processo penale si erano costituiti parti civili gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e che con la sentenza di appello, passata in cosa giudicata, era stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili della decisione di primo grado di condanna al danno morale per complessive Lire

280.000.000. [OSCURATO:PERSONA], altro figlio della persona deceduta, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno.

Riunite le cause, il Tribunale adito rigettò le domande.

Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza di data 27 agosto 2018 la Corte d’appello di Roma, rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento degli altri appelli condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di Euro 165.960,00, detratto quanto percepito a titolo di provvisionale, oltre accessori; condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Numero sezionale 440/2022 dell’importo di Euro 273.940,00, detratto quanto percepito a titolo Numero di raccolta generale 10141/2022Data pubblicazione 29/03/2022 di provvisionale, oltre accessori; condannò infine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Andrea, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di Euro 165.960,00 ciascuno, detratto sempre quanto percepito a titolo di provvisionale, oltre accessori.

Premise la corte territoriale che la domanda risarcitoria per danno morale era stata rigettata in primo grado sulla base dell’erroneo rilievo che gli attori avessero già ottenuto quanto richiesto in qualità di parti civili dal giudice penale con la liquidazione della somma di Euro 280.000,00 a titolo di provvisionale, la quale costituiva invece un anticipo di quanto al giudice civile sarebbe stato chiesto di liquidare.

Osservò quindi che andava riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], figlio della vittima, in applicazione delle Tabelle di Milano, l’importo di Euro 165.960,00 costituente il valore medio, non risultando dedotto alcunché di peculiare che ne giustificasse il discostarsene, e che a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Luca DI Matteo andava riconosciuto il medesimo importo per le medesime ragioni.

Aggiunse che spettava in favore di [OSCURATO:PERSONA], figlia convivente della vittima, in applicazione delle Tabelle di Milano, l’importo di Euro 248.940,00, in ragione della giovane età della danneggiata, ancora lungi dal divenire maggiorenne, e che le spettava anche il danno patrimoniale, il quale, tenuto conto della richiesta, era congruo liquidare all’attualità nella misura di Euro 25.000,00.

Osservò ancora che il termine di prescrizione derivante dalla sentenza penale di condanna al risarcimento del danno era decennale e che gli atti interruttivi indirizzati ai Pennacchi operavano anche nei confronti del responsabile solidale ai sensi dell’art. 1310 cod. civ..

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Matteo, [OSCURATO:PERSONA] e Luca DI Matteo.

Ha proposto altresì Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e resiste con controricorso Data pubblicazione 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA].

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: va previamente disposta la riunione delle impugnazioni.

Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..

Osservano le parti ricorrenti che sono inammissibili per novità le domande di risarcimento per danno non patrimoniale, essendo stato chiesto in primo grado solo il danno morale, e con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] nuova era anche la domanda relativa al danno patrimoniale, mai chiesto in primo grado.

Il motivo è infondato.

La censura è inammissibile con riferimento alle parti diverse da [OSCURATO:PERSONA], per le quali parte ricorrente non ha specificatamente indicato di avere sollevato l'eccezione di novità della domanda nel giudizio di appello.

Ne consegue che l’eccezione non è prospettabile come motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendo (l'ipotetica violazione dell'art. 345 c.p.c.) questione rilevabile d'ufficio e, dunque, rilevabile anche dalla parte per tutta la durata del grado di appello, fino alla conclusionale, il non averla rilevata nemmeno con essa, in mancanza di previsione della rilevabilità in ogni stato e grado del processo, ha consumato il potere di impugnazione.

In tal senso è Cass. n. 40996 del 2021 che sul punto dà attuazione, quanto all’esegesi dell'art. 157 c.p.c., comma 3, cod. proc. civ., al condivisibile principio di diritto enunciato da Cass. n. 21381 del 2018 nei termini seguenti: «la regola dettata dall'art. 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata all Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022a durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia Data pubblicazione 29/03/2022 deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo» (fra le tante conformi da ultimo Cass. n. 26310 del 2021, n. 25743 del 2021, n. 21529 del 2021).

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], per il quale a pag. 6 di entrambi ricorsi si specifica che l’eccezione di novità della domanda è stata sollevata, la censura è infondata.

Al riguardo va rammentato che, come affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, il danno morale, al pari di quello dinamico- relazionale in cui si sostanzia il danno biologico, è componente autonoma dell’unitario danno non patrimoniale.

Chiedere il riconoscimento del danno non patrimoniale non è pertanto domanda nuova rispetto a quella avente ad oggetto il danno morale.

Quanto poi al danno patrimoniale invocato da [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello, è appena il caso di aggiungere che, come precisato nel controricorso, nelle conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, dopo che era stata chiesta la liquidazione del danno morale, è stato chiesto il riconoscimento anche del risarcimento, come si legge in citazione, «di ogni ulteriore voce di danno non espressamente indicata tra quelle di cui sopra (da ritenersi quindi non esaustive) ma comunque causalmente riconducibili all’evento per cui è causa e per come risultante dall’istruttoria».

Al riguardo vale il seguente principio di diritto: in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando Data pubblicazione 29/03/2022 un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate (da ultimo Cass. n. 15523 del 2019).

Deve pertanto intendersi che la liquidazione del danno patrimoniale, richiesta in appello, non costituisca domanda nuova.

Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 att., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 125, 126, 2043, 2056, 2059 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..

Osservano le parti ricorrenti che la motivazione ha carattere apparente con riferimento alla liquidazione del danno, dovendosi escludere l’esistenza di un meccanismo automatico di liquidazione, con la conseguenza che risultano violati anche i principi dell’onere della prova e della domanda.

Aggiungono che priva di motivazione è altresì la liquidazione del danno patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

Ricorrente è nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, quale concretizzazione della clausola generale di liquidazione equitativa del danno conforme a legge per il diritto vivente, costituiscono parametro di valutazione per la corretta applicazione dell’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 10579 del 2021).

Essendo il parametro tabellare elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Numero sezionale 440/2022 ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", Numero di raccolta generale 10141/2022Data pubblicazione 29/03/2022 l’onere motivazionale specifico per il giudice del merito insorge quando si tratti di discostarsi dal detto parametro, sulla base di circostanze del caso concreto che impongano il superamento dei limiti massimi o minimi previsti dalla tabella (fra le tante Cass. 11 novembre 2019, n. 28988; 29 maggio 2019, n. 14746; 23 febbraio 2016, n. 3505).

Nel caso di specie il giudice ha identificato il valore medio della tabella quale corretta liquidazione del danno, e dunque il punto centrale dell’oscillazione corrispondente alla situazione perfettamente rientrante nell’“id quod plerumque accidit”, e di ciò ha dato conto chiarendo che non risultano dedotte circostanze tali da giustificare un diverso valore.

Non era quindi insorto l’onere motivazionale specifico derivante dalla presenza di circostanze che giustificassero il superamento dei limiti massimi e minimi e per il giudice di merito era sufficiente fare applicazione del criterio tabellare quale criterio predeterminato di liquidazione equitativa del danno, in considerazione dell’assoluta ordinarietà della fattispecie, tale da giustificare l’applicazione dello stesso valore medio.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della liquidazione del maggior importo, è poi stata valutata la relazione di convivenza e la giovane età della danneggiata, ancora lungi dal divenire maggiorenne.

Il rigetto della censura concernente l’inesistenza della motivazione determina l’assorbimento delle censure espressamente denunciate come conseguenti all’apparenza di motivazione (violazione dei principi dell’onere della prova e della domanda).

Quanto infine alla liquidazione del danno patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione non è inesistente in quanto il giudice ha liquidato il danno «tenuto conto della richiesta» e dunque ha fatto riferimento alle circostanze indicate nella domanda recependole nella motivazione.

Sul punto è peraltro assorbente il mancato assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 comma 1, n. 6 cod. proc. civ., non avendo la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 precisato in quali termini appunto la “richiesta” sia stata fatta e quale Data pubblicazione 29/03/2022 sia stata la replica sul punto (peraltro non vi è stata replica alle deduzioni puntuali in tal senso della controricorrente - pag. 12-13 controricorso; si veda circa l’onere processuale in tema di impugnazione di motivazione per relationem Cass. n. 7074 del 2017).

Con il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e con il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osservano le parti ricorrenti che la corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., nonché in ordine all’eccezione di difetto di responsabilità e prova quanto al danno patito ed al relativo quantum.

Il motivo è inammissibile.

In relazione all’eccezione sollevata ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. va rammentato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (fra le tante Cass. n. 6174 del 2018; n. 321 del 2016).

I ricorrenti si sono limitati a censurare l’omessa pronuncia sull’eccezione, senza denunciare in specifico il vizio della decisione per violazione dell’art. 342.

Peraltro, ove si ritenga tale censura proposta, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non risultano indicate le concrete modalità dell’appello proposto tali da integrare il vizio di carenza di specificità.

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Con il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 1310 e 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la ricorrente che la società non ha partecipato quale responsabile civile al processo penale e che l’applicazione dell’art.2953 cod. civ. presuppone la partecipazione del responsabile civile al giudizio penale, per cui nel caso di specie trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ..

Aggiunge che gli atti interruttivi della prescrizione notificati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono privi di efficacia nei confronti della società in quanto l’art. 1310 presuppone la qualifica di debitore in solido, nella specie mancante per essere stata emessa la sentenza penale soltanto nei confronti dei Pennacchi.

Il motivo è infondato.

La ricorrente non censura l’applicabilità in astratto del termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953, afferma però che ad essa non è applicabile in quanto responsabile civile che non ha partecipato al processo penale.

Questa Corte, fin da Cass. Sez.

U. n. 1329 del 1967, ha invece affermato che la conversione del termine di prescrizione prevista F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 dall'art. 2953 cod. civ., nel caso di condanna dell’imputato al Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 risarcimento del danno a favore del danneggiato costituitosi parte Data pubblicazione 29/03/2022 civile, si verifica anche rispetto al responsabile civile, abbia o non abbia quest’ultimo partecipato al giudizio penale in cui è stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno.

E’ poi evidente che la qualità di debitore solidale del responsabile civile, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 1310, non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale anche del responsabile civile, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale che possiede la pronuncia giurisdizionale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 di legge.

Data pubblicazione 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Luca DI Matteo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7843/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 91 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Numero sezionale 440/2022 Numero di raccolta generale 10141/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 41 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 5433/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Numero sezionale 440/2022 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di moglie di [OSCURATO:PERSONA], Numero di raccolta generale 10141/2022Data pubblicazione 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figli, le eredi di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Pasquale di Matteo, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il risarcimento del danno. Esposero gli attori che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto il giorno 8 settembre 1993 allorquando costui, dipendente della società convenuta, di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico, mentre [OSCURATO:PERSONA] era direttore dei lavori, si era introdotto nell’area antistante di cava di calce, coltivata dalla società medesima, per eseguirvi operazioni di caricamento di materiale, ed era rimasto schiacciato da masso staccatosi dal fronte cava. Aggiunsero che nel processo penale si erano costituiti parti civili gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e che con la sentenza di appello, passata in cosa giudicata, era stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili della decisione di primo grado di condanna al danno morale per complessive Lire 280.000.000. [OSCURATO:PERSONA], altro figlio della persona deceduta, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno. Riunite le cause, il Tribunale adito rigettò le domande. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 27 agosto 2018 la Corte d’appello di Roma, rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento degli altri appelli condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di Euro 165.960,00, detratto quanto percepito a titolo di provvisionale, oltre accessori; condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Numero sezionale 440/2022 dell’importo di Euro 273.940,00, detratto quanto percepito a titolo Numero di raccolta generale 10141/2022Data pubblicazione 29/03/2022 di provvisionale, oltre accessori; condannò infine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Andrea, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di Euro 165.960,00 ciascuno, detratto sempre quanto percepito a titolo di provvisionale, oltre accessori. Premise la corte territoriale che la domanda risarcitoria per danno morale era stata rigettata in primo grado sulla base dell’erroneo rilievo che gli attori avessero già ottenuto quanto richiesto in qualità di parti civili dal giudice penale con la liquidazione della somma di Euro 280.000,00 a titolo di provvisionale, la quale costituiva invece un anticipo di quanto al giudice civile sarebbe stato chiesto di liquidare. Osservò quindi che andava riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], figlio della vittima, in applicazione delle Tabelle di Milano, l’importo di Euro 165.960,00 costituente il valore medio, non risultando dedotto alcunché di peculiare che ne giustificasse il discostarsene, e che a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Luca DI Matteo andava riconosciuto il medesimo importo per le medesime ragioni. Aggiunse che spettava in favore di [OSCURATO:PERSONA], figlia convivente della vittima, in applicazione delle Tabelle di Milano, l’importo di Euro 248.940,00, in ragione della giovane età della danneggiata, ancora lungi dal divenire maggiorenne, e che le spettava anche il danno patrimoniale, il quale, tenuto conto della richiesta, era congruo liquidare all’attualità nella misura di Euro 25.000,00. Osservò ancora che il termine di prescrizione derivante dalla sentenza penale di condanna al risarcimento del danno era decennale e che gli atti interruttivi indirizzati ai Pennacchi operavano anche nei confronti del responsabile solidale ai sensi dell’art. 1310 cod. civ.. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Matteo, [OSCURATO:PERSONA] e Luca DI Matteo. Ha proposto altresì Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e resiste con controricorso Data pubblicazione 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: va previamente disposta la riunione delle impugnazioni. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osservano le parti ricorrenti che sono inammissibili per novità le domande di risarcimento per danno non patrimoniale, essendo stato chiesto in primo grado solo il danno morale, e con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] nuova era anche la domanda relativa al danno patrimoniale, mai chiesto in primo grado. Il motivo è infondato. La censura è inammissibile con riferimento alle parti diverse da [OSCURATO:PERSONA], per le quali parte ricorrente non ha specificatamente indicato di avere sollevato l'eccezione di novità della domanda nel giudizio di appello. Ne consegue che l’eccezione non è prospettabile come motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendo (l'ipotetica violazione dell'art. 345 c.p.c.) questione rilevabile d'ufficio e, dunque, rilevabile anche dalla parte per tutta la durata del grado di appello, fino alla conclusionale, il non averla rilevata nemmeno con essa, in mancanza di previsione della rilevabilità in ogni stato e grado del processo, ha consumato il potere di impugnazione. In tal senso è Cass. n. 40996 del 2021 che sul punto dà attuazione, quanto all’esegesi dell'art. 157 c.p.c., comma 3, cod. proc. civ., al condivisibile principio di diritto enunciato da Cass. n. 21381 del 2018 nei termini seguenti: «la regola dettata dall'art. 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata all Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022a durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia Data pubblicazione 29/03/2022 deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo» (fra le tante conformi da ultimo Cass. n. 26310 del 2021, n. 25743 del 2021, n. 21529 del 2021). Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], per il quale a pag. 6 di entrambi ricorsi si specifica che l’eccezione di novità della domanda è stata sollevata, la censura è infondata. Al riguardo va rammentato che, come affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, il danno morale, al pari di quello dinamico- relazionale in cui si sostanzia il danno biologico, è componente autonoma dell’unitario danno non patrimoniale. Chiedere il riconoscimento del danno non patrimoniale non è pertanto domanda nuova rispetto a quella avente ad oggetto il danno morale. Quanto poi al danno patrimoniale invocato da [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello, è appena il caso di aggiungere che, come precisato nel controricorso, nelle conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, dopo che era stata chiesta la liquidazione del danno morale, è stato chiesto il riconoscimento anche del risarcimento, come si legge in citazione, «di ogni ulteriore voce di danno non espressamente indicata tra quelle di cui sopra (da ritenersi quindi non esaustive) ma comunque causalmente riconducibili all’evento per cui è causa e per come risultante dall’istruttoria». Al riguardo vale il seguente principio di diritto: in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando Data pubblicazione 29/03/2022 un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate (da ultimo Cass. n. 15523 del 2019). Deve pertanto intendersi che la liquidazione del danno patrimoniale, richiesta in appello, non costituisca domanda nuova. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 att., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 125, 126, 2043, 2056, 2059 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osservano le parti ricorrenti che la motivazione ha carattere apparente con riferimento alla liquidazione del danno, dovendosi escludere l’esistenza di un meccanismo automatico di liquidazione, con la conseguenza che risultano violati anche i principi dell’onere della prova e della domanda. Aggiungono che priva di motivazione è altresì la liquidazione del danno patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Ricorrente è nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, quale concretizzazione della clausola generale di liquidazione equitativa del danno conforme a legge per il diritto vivente, costituiscono parametro di valutazione per la corretta applicazione dell’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 10579 del 2021). Essendo il parametro tabellare elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Numero sezionale 440/2022 ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", Numero di raccolta generale 10141/2022Data pubblicazione 29/03/2022 l’onere motivazionale specifico per il giudice del merito insorge quando si tratti di discostarsi dal detto parametro, sulla base di circostanze del caso concreto che impongano il superamento dei limiti massimi o minimi previsti dalla tabella (fra le tante Cass. 11 novembre 2019, n. 28988; 29 maggio 2019, n. 14746; 23 febbraio 2016, n. 3505). Nel caso di specie il giudice ha identificato il valore medio della tabella quale corretta liquidazione del danno, e dunque il punto centrale dell’oscillazione corrispondente alla situazione perfettamente rientrante nell’“id quod plerumque accidit”, e di ciò ha dato conto chiarendo che non risultano dedotte circostanze tali da giustificare un diverso valore. Non era quindi insorto l’onere motivazionale specifico derivante dalla presenza di circostanze che giustificassero il superamento dei limiti massimi e minimi e per il giudice di merito era sufficiente fare applicazione del criterio tabellare quale criterio predeterminato di liquidazione equitativa del danno, in considerazione dell’assoluta ordinarietà della fattispecie, tale da giustificare l’applicazione dello stesso valore medio. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della liquidazione del maggior importo, è poi stata valutata la relazione di convivenza e la giovane età della danneggiata, ancora lungi dal divenire maggiorenne. Il rigetto della censura concernente l’inesistenza della motivazione determina l’assorbimento delle censure espressamente denunciate come conseguenti all’apparenza di motivazione (violazione dei principi dell’onere della prova e della domanda). Quanto infine alla liquidazione del danno patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione non è inesistente in quanto il giudice ha liquidato il danno «tenuto conto della richiesta» e dunque ha fatto riferimento alle circostanze indicate nella domanda recependole nella motivazione. Sul punto è peraltro assorbente il mancato assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 comma 1, n. 6 cod. proc. civ., non avendo la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 precisato in quali termini appunto la “richiesta” sia stata fatta e quale Data pubblicazione 29/03/2022 sia stata la replica sul punto (peraltro non vi è stata replica alle deduzioni puntuali in tal senso della controricorrente - pag. 12-13 controricorso; si veda circa l’onere processuale in tema di impugnazione di motivazione per relationem Cass. n. 7074 del 2017). Con il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e con il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osservano le parti ricorrenti che la corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., nonché in ordine all’eccezione di difetto di responsabilità e prova quanto al danno patito ed al relativo quantum. Il motivo è inammissibile. In relazione all’eccezione sollevata ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. va rammentato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (fra le tante Cass. n. 6174 del 2018; n. 321 del 2016). I ricorrenti si sono limitati a censurare l’omessa pronuncia sull’eccezione, senza denunciare in specifico il vizio della decisione per violazione dell’art. 342. Peraltro, ove si ritenga tale censura proposta, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non risultano indicate le concrete modalità dell’appello proposto tali da integrare il vizio di carenza di specificità. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 Quanto al resto della censura, premesso che integra violazione Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 dell'art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia sul fatto avente effetto Data pubblicazione 29/03/2022 impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., mentre è suscettibile di determinare vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la pretermissione da parte del giudice del fatto secondario, allegato in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore (Cass.n. 459 del 2021), va evidenziato che la censura non è stata formulata con riferimento a fatti, cui collegare l’effetto giuridico dell’eccezione, ma in relazione alla generica difesa di carenza di responsabilità e prova del danno, e dunque con riferimento alla mera difesa. Con il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 1310 e 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la società non ha partecipato quale responsabile civile al processo penale e che l’applicazione dell’art.2953 cod. civ. presuppone la partecipazione del responsabile civile al giudizio penale, per cui nel caso di specie trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ.. Aggiunge che gli atti interruttivi della prescrizione notificati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono privi di efficacia nei confronti della società in quanto l’art. 1310 presuppone la qualifica di debitore in solido, nella specie mancante per essere stata emessa la sentenza penale soltanto nei confronti dei Pennacchi. Il motivo è infondato. La ricorrente non censura l’applicabilità in astratto del termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953, afferma però che ad essa non è applicabile in quanto responsabile civile che non ha partecipato al processo penale. Questa Corte, fin da Cass. Sez. U. n. 1329 del 1967, ha invece affermato che la conversione del termine di prescrizione prevista F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 dall'art. 2953 cod. civ., nel caso di condanna dell’imputato al Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 risarcimento del danno a favore del danneggiato costituitosi parte Data pubblicazione 29/03/2022 civile, si verifica anche rispetto al responsabile civile, abbia o non abbia quest’ultimo partecipato al giudizio penale in cui è stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno. E’ poi evidente che la qualità di debitore solidale del responsabile civile, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 1310, non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale anche del responsabile civile, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale che possiede la pronuncia giurisdizionale. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 7843/2019 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 10141/2022 di legge. Data pubblicazione 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Luca DI Matteo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S
Sentenza Cassazione n. 10141/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris