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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 32230/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso 1632-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente pro tempore, domiciliata ope legis 2258 in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5891/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2014 R.G.N. 1505/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 1632/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva respinto il ricorso, proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di risultato per gli anni dal 2006 al 2009 e la conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma dovuta a detto titolo, richiesta, in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese la [OSCURATO:PERSONA];

3. con atto del 31 maggio 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la rinuncia è stata accettata, in calce, dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. deve essere dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l'estinzione del processo di cassazione perché la rinuncia è stata formulata da [OSCURATO:PERSONA] nelle forme prescritte dall'art. 390 cod. proc. civ., è stata accettata dal legale rappresentante della Comunità, ed i rispettivi difensori hanno sottoscritto l'atto per autentica e per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale;

2. l'avvenuta accettazione esime il Collegio dal provvedere sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell'impugnazione o iella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 6888 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 23 giugno 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] (311:>A1ARIO [OSCURATO:PERSONA] P oia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 1632-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente pro tempore, domiciliata ope legis 2258 in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5891/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2014 R.G.N. 1505/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 1632/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva respinto il ricorso, proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di risultato per gli anni dal 2006 al 2009 e la conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma dovuta a detto titolo, richiesta, in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese la [OSCURATO:PERSONA]; 3. con atto del 31 maggio 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la rinuncia è stata accettata, in calce, dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. deve essere dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l'estinzione del processo di cassazione perché la rinuncia è stata formulata da [OSCURATO:PERSONA] nelle forme prescritte dall'art. 390 cod. proc. civ., è stata accettata dal legale rappresentante della Comunità, ed i rispettivi difensori hanno sottoscritto l'atto per autentica e per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale; 2. l'avvenuta accettazione esime il Collegio dal provvedere sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell'impugnazione o iella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 6888 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 giugno 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] (311:>A1ARIO [OSCURATO:PERSONA] P oia [OSCURATO:PERSONA]
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