CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21508/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 8000,00 di multa. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché al conseguente trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso é manifestamente infondato. Inammissibile é la prima censura con cui sotto l'egida del vizio di motivazione e peraltro in termini generici si contesta la valutazione operata dai giudici di merito circa la valenza del compendio probatorio ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente traducendosi la doglianza in una richiesta di nuova valutazione degli elementi probatori, preclusa in sede di legittimità. Inammissibile é anche la seconda censura con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che la questione non ha formato oggetto di motivo di appello. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il