Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 1978

Cassazione n. 05078/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1978 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Im [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa 1'8.02.2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha accolto il reclamo proposto dal DAP avverso l'ordinanza emessa in data 9.04.2021 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] proposto ai sensi dell'art. 35 bis ord.pen. dal detenuto, teso all'acquisto e ascolto di CD musicali e utilizzo RADIO Fm; per l'effetto il Tribunale disapplica le disposizioni impartire nell'ordinanza impugnata limitatamente all'autorizzazione "all'acquisto solo ed esclusivamente tramite impresa di mantenimento di lettore CD e CD musicali provvisti di marchio SIAE e sigillati, previa disapplicazione di ordini di servizio contrari".

In motivazione, il Tribunale osserva che il diniego di consentire la detenzione di una radio FM non comporta alcuna lesione o compressione di diritti soggettivi del detenuto tanto più che è consentito allo stesso l'acquisto e la detenzione di radio a media frequenza.

La previsione che vieta la sintonizzazione sulle frequenze più alte risulta altresì ragionevole e giustificata dalle esigenze di ordine e sicurezza potendosi ipotizzare l'utilizzo di tali frequenze per comunicazioni illecite.

Il Tribunale evidenzia, inoltre, che gli approfondimenti istruttori necessitati evidenziano che il diritto accordato dell'acquisto di lettore CD e CD musicali, rende impossibile all'amministrazione il doveroso controllo capillare sul flusso di comunicazioni illecite che l'utilizzo di tali dispositivi e delle prerogative accordate comporta.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SCORNAIéCHI Luigi deducendo violazione di legge in relazione all'art. 69, co. 6 lett. b), O.P. e vizio di motivazione nella parte in cui non si riconosce come diritto soggettivo quanto oggetto di reclamo da parte del detenuto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 II Collegio rileva che sul tema oggetto di ricorso questa Corte di legittimità ha già affermato - in modo del tutto condivisibile - che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez.

I n. 43484 del 30.9.2021, rv 282213).

A tale orientamento interpretativo ci si riporta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1978 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Im [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'8.02.2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha accolto il reclamo proposto dal DAP avverso l'ordinanza emessa in data 9.04.2021 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] proposto ai sensi dell'art. 35 bis ord.pen. dal detenuto, teso all'acquisto e ascolto di CD musicali e utilizzo RADIO Fm; per l'effetto il Tribunale disapplica le disposizioni impartire nell'ordinanza impugnata limitatamente all'autorizzazione "all'acquisto solo ed esclusivamente tramite impresa di mantenimento di lettore CD e CD musicali provvisti di marchio SIAE e sigillati, previa disapplicazione di ordini di servizio contrari". In motivazione, il Tribunale osserva che il diniego di consentire la detenzione di una radio FM non comporta alcuna lesione o compressione di diritti soggettivi del detenuto tanto più che è consentito allo stesso l'acquisto e la detenzione di radio a media frequenza. La previsione che vieta la sintonizzazione sulle frequenze più alte risulta altresì ragionevole e giustificata dalle esigenze di ordine e sicurezza potendosi ipotizzare l'utilizzo di tali frequenze per comunicazioni illecite. Il Tribunale evidenzia, inoltre, che gli approfondimenti istruttori necessitati evidenziano che il diritto accordato dell'acquisto di lettore CD e CD musicali, rende impossibile all'amministrazione il doveroso controllo capillare sul flusso di comunicazioni illecite che l'utilizzo di tali dispositivi e delle prerogative accordate comporta. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SCORNAIéCHI Luigi deducendo violazione di legge in relazione all'art. 69, co. 6 lett. b), O.P. e vizio di motivazione nella parte in cui non si riconosce come diritto soggettivo quanto oggetto di reclamo da parte del detenuto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 II Collegio rileva che sul tema oggetto di ricorso questa Corte di legittimità ha già affermato - in modo del tutto condivisibile - che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. I n. 43484 del 30.9.2021, rv 282213). A tale orientamento interpretativo ci si riporta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 05078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris