CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1956
Cassazione n. 31965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1956 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen. risultano generici in quanto privi di reale critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che su detti punti esaustiva risulta la motivazione della Corte di merito che ha complessivamente evidenziato le ragioni in ordine alle quali il ricorrente era a conoscenza delle falsità delle accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA], funzionario del Comune di Taranto, facendo riferimento ai dati contenuti nel prospetto dei contributi INPS, nonché al fatto che l'accusa di aver deliberatamente omesso per un senso di rivalsa di corrispondere gli stessi durante il periodo in cui era stato sospeso per motivi disciplinari era idonea ad sussumere la prospettazione veicolata attraverso la denuncia nella fattispecie di reato di abuso di ufficio; ritenuto che declinate in fatto risultano quelle censure che tendono ad accreditare l'esistenza di differenti dati a disposizione del ricorrente sulla cui base sarebbe stata presentata la denuncia, essendo state le stesse adeguatamente confutate dai Giudici di merito; che l'alternativa prospettazione della sequenza degli eventi si rivela meramente perlustrativa in quanto mai supportata da idonee allegazioni; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende._ _ Co