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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13219/2026

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fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti;– controricorrente –Numero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLE MARCHE, n. 854/4/2024, depositata in data8/10/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;Con pvc del 30/09/2016 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “la contribuente”), esercente l’attività di“supermercati”, le cui quote sono interamente detenute da componentidella famiglia Rita, la Guardia di Finanza ha preso in esame il periododal 2011 al 2015.

A seguito di indagine finanziaria, previamenteautorizzata, sui conti della società e dei soci legati da vincoli familiari,sono state contestate alcune movimentazioni.

I verificatori hannoimputato a reddito gli ammontari dei prelevamenti e versamenti rimastiprivi di giustificazione in ottemperanza dell’art. 32 nn. 2 e 7 d.P.R. n.600/1973.La società ha presentato osservazioni al pvc per l’anno 2012, in buonaparte accolte dall’Ufficio, che ha imputato a reddito esclusivamente lemovimentazioni rimaste del tutto prive di giustificazione o per cui nonera stata una giustificazione plausibile all’esito di tale disamina.Sulla base di tale pvc e delle osservazioni della contribuente, l’Ufficioha emesso l’avviso di accertamento n.

TQY03X200670-2017 per l’anno2012, a mezzo del quale sono stati accertati maggiori redditi per euro256.378, nonché maggior imponibile ai fini Iva in misuracorrispondente ai soli versamenti, irrogando le conseguenti sanzioni.L’avviso ha altresì recuperato il costo di euro 10.500 relativo a unaconsulenza resa da [OSCURATO:PERSONA], figlio di un socio, ritenendolo noninerente.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026La società ha proposto ricorso alla C.T.P., sostenendo la violazionedell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, del principio del contraddittorioe l’inerenza del costo contestato.Ha resistito l’Ufficio, sostenendo a sua volta che il contraddittorio nonera obbligatorio e comunque vi era stato, che l’applicazione dellapresunzione in tema di indagini bancarie non richiede la previa provadi riferibilità alla società contribuente dei conti intestati a terziamministratori o soci, l’inattendibilità della giustificazione dellemovimentazioni sui conti del [OSCURATO:PERSONA] per prestiti personali addottein modo massiccio, nonché contraddicendo sulle altre censure.Con memoria illustrativa, la società ha introdotto nuovi temi,sostenendo la compatibilità dei redditi dei soci familiari titolari dei contiverificati con le cifre movimentate e producendo la documentazionereddituale, e che l’attività di supermercato svolta dalla società nonsarebbe suscettibile di operare a “nero” con conseguente inapplicabilitàdel metodo di accertamento utilizzato.La C.T.P., sentenza n. 548/03/2018, ha accolto il ricorso della società.L’Ufficio ha proposto appello, lamentando la violazione dellepresunzioni di cui al citato art. 32 dpr 600/73, del principio di inerenzaquanto al costo contestato, della valutazione delle prove.La contribuente ha resistito, proponendo appello incidentalesostenendo la irregolarità anche formale dell’atto.Con la sentenza n. 854/04/24, la Corte di giustizia di II grado, harespinto l’appello dell’Ufficio.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, l’Agenzia delle Entrateha chiesto la definizione del procedimento nelle forme ordinarie, aisensi dell’art. 380 bis. c.p.c.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026L’Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 32 nn. 2 e 7 dpr 600/73 e dell’art. 51 comma 2n. 2 del DPR 633/1972, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate deduce che sarebbe pacifico e incontroversoche:- la [OSCURATO:SOCIETA]., operante nella gestione di supermercati, è unasocietà a ristretta base di capitale, i cui soci e amministratori sonolegati da rapporti di parentela;- la ripresa a tassazione scaturisce dall’imputazione ad imponibile dellemovimentazioni su conti dei soci rimaste prive di giustificazione, o digiustificazione ritenuta valida dall’Ufficio, all’esito del contraddittorio.A fronte di tale stato di fatto, il Giudice ha respinto l’appello dell’Ufficio,assumendo che:-la gestione dei supermercati sarebbe esclusa dall’ambito diapplicazione della presunzione di legge in tema di indagini finanziarieperché la tipologia di attività non si presterebbe a acquisti e cessioni “anero”;- l’utilizzazione delle indagini finanziarie sui conti di amministratori esoci richiederebbe la previa prova da parte dell’Ufficio della riferibilitàall’ente dei conti di terzi;- la prova contraria incombente al contribuente possa essere assoltamediante la dimostrazione che i redditi dei nuclei familiari dei titolaridei conti verificati sarebbero compatibili con l’ammontare dellemovimentazioni contestate.Tali rationes decidendi, secondo l’Agenzia ricorrente, contrasterebberocon la disciplina del regime probatorio in tema di risultanze delleindagini finanziarie.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Sull'argomento, deduce l’ufficio che i Giudici di legittimità, con costantegiurisprudenza, insegnano che: “in tema di accertamento sulle impostesui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa,l'art. 32 del DPR n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circala natura di ricavi sia dei prelevamenti, sia dei versamenti su contocorrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, chei versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sonoserviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituireacquisizione di utili.

Pertanto, in virtù della disposta inversionedell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare lasuddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specificicosti e oneri deducibili, che deve essere fondata su concreti elementidi prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generaleo sul mero richiamo all'equità” (ex multis Cassazione Civile n.15161/2020, n. 16896/2014 e n. 13035/2012).L’effetto di inversione dell’onere della prova determinato dallerisultanze di indagini sui conti correnti, e la conseguente derogaall’ordinario meccanismo della prova presuntiva, è stato illustrato inmolte altre pronunce, ove si dichiara che: “gli artt. 32 del D.P.R. n. 600del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzionelegale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita deirequisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuentedi ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementidesumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioniimponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare conrigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente perciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza deller.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026relative risultanze” (ex multis Cassazione, n. 13112/2020, n.10480/2018 e n. 11102/2017).Quanto all’oggetto e all’intensità di siffatta prova contraria richiesta èpacifico che non può consistere in generiche allegazioni, ma nellaanalitica dimostrazione della irrilevanza di ogni movimentazionecontestata.In proposito si ritiene infatti che: “al fine di superare la presunzioneposta a carico del contribuente dal. citato D.P.R. n. 633 del 1972 nonè sufficiente una prova generica.

Non serve cioè dimostraregenericamente di avere fatto affluire somme su un proprio contocorrente bancario, ma è necessario che il contribuente fornisca la provaanalitica della riferibilità ad attività estranea (e non imponibile) di ognisingola movimentazione del conto (Cass. n. 13818/2007).

Giacchéaltrimenti devesi presumere l'inerenza dei movimenti del conto aoperazioni imponibili (v. ancora Cass. n. 21132/2011; Cass. n.21125/2010)” (Cass. civ. Sez.

VI - 5 Ordinanza, 01-02-2013, n. 2484con riferimento a accertamento basato anche su prelevamenti bancarinei confronti di esercente professione sanitaria, nonché Cass. civ. Sez.V, 27-06-2011, n. 14041).E ancora: “la norma tributaria (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma1, n. 2) determina, infatti, in relazione tanto ai "versamenti", quantoai "prelevamenti" registrati sul conto, una inversione dell'onereprobatorio che viene posto a carico del contribuente il quale è tenuto afornire analitica giustificazione di tali impieghi se vuole impedire che icorrispondenti importi vengano considerati "ex lege" come redditi daassoggettare ad imposta (cfr., con riferimento alle imposte dirette:Corte Cass. 5^ sez. 21.3.2008 n. 7766; id. 5^ sez. 26.2.2009 n. 4589;id. 5^ sez. 4.8.2010 n. 18081 secondo cui il contribuente "devedimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancarianon sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, unar.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica dellariferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare comeciascuna delle operazioni effettuale sia estranea a tali imponibili").”(Cass. civ. Sez.

V, 12-09-2012, n. 15217, in tal senso anche n. 4859dell’1103.15 e n. 9721 del 13.05.15).Deduce l’ufficio che la sentenza si discosterebbe dai predetti principisotto tre distinti profili.In primo luogo, il Giudice di appello si sarebbe sostituito al legislatore,disattendendo la presunzione legale posta in tema di indaginifinanziarie, nella parte in cui afferma che alcune attività economiche,tra cui la gestione di supermercati qui in rilievo, sarebbero esenti dallaapplicazione della presunzione di legge.

Siffatta limitazione non trovaalcun appiglio testuale nella norma che preordina uno strumento dicarattere generale volto alla determinazione del reddito sulla base diuna prova ritenuta particolarmente affidabile dal legislatore con propriavalutazione, a cui il singolo giudice tributario non può sostituirsi.L’assunto del Giudice di appello contrasterebbe altresì con la ratio dellanorma, da rinvenirsi nella predetta attendibilità della fonte di prova conriferimento a tutti i settori produttivi, senza eccezione alcuna (“Lapresunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioniimponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevanteprobabilità che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possadisporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all'eserciziodell'attività”) (Cass. civ. Sez.

V, 14-01-2011, n. 767).L’unica differenziazione in ragione della tipologia di attività esplicatadal contribuente soggetto alla indagine su conti correnti è costituitadalla attività di lavoro autonomo, che per sua natura, come dichiaratodalla Corte Costituzionale con sentenza 228/2014, è estranea almeccanismo produttivo input-output a causa dell’apporto personalepreponderante di siffatta attività.

Tali considerazioni hanno portato allar.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026esclusione del meccanismo presuntivo soltanto limitatamente allaimputazione a reddito dei prelevamenti.In secondo luogo, contrasterebbe con le norme in epigrafe l’assuntosecondo cui l’utilizzazione nei confronti di una società dei conti di socie amministratori richiederebbe la previa prova della natura fittizia dellaintestazione o comunque della riferibilità di tali conti all’ente.La tesi fatta propria dal Giudice di appello sarebbe stata di conseguenzarespinta da molti anni dalla Corte, che costantemente affermerebbeche “è da disattendere la tesi difensiva volta a sostenere che laindagine bancaria e la utilizzazione dei dati rilevati dallemovimentazioni sui conti bancari intestati a soggetti diversi dalcontribuente (nella specie la società) rimane necessariamentesubordinata alla previa dimostrazione da parte della Amministrazionefinanziaria che le somme giacenti sui conti dei soci sono di fatto nellaesclusiva disponibilità della società medesima, ovvero alla previadimostrazione della interposizione personale fittizia dei conti bancari”(Cass. civ. Sez.

V, 20-07-2012, n. 12624).In terzo luogo, la sentenza contraddirebbe il meccanismo di prova econtroprova previsto dalle citate disposizioni in tema di indaginifinanziarie, il quale impone al contribuente un onere di prova analitica.Infatti, il Giudice d’appello avrebbe ritenuto idonea a superare lapresunzione di legge la prova costituita dalla compatibilità dei redditidei nuclei familiari dei titolari dei conti correnti con le movimentazionibancarie contestate.

Si tratterebbe dunque del caso di scuola della c.d.“giustificazione per masse”, contrapposta appunto a quella “analitica”,operazione per operazione, richiesta dalla norma in epigrafe.

Il giudicedi appello avrebbe contravvenuto pertanto al principio che impone lanatura analitica della controprova fornita dal contribuente, la qualedeve riferirsi specificamente a ogni singola movimentazioner.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026singolarmente considerata, non essendo ammissibile unagiustificazione “per masse”.1.1.

Il motivo è inammissibile.Il nucleo fondamentale della sentenza impugnata poggia sulla ratiodecidendi secondo la quale non basta all’Agenzia delle Entrateaffermare che i conti correnti intestati ai soci di una società di capitali,sebbene a ristretta base partecipativa, sono, per ciò solo, utilizzatianche per le movimentazioni finanziarie imputabili allo svolgimentodell’attività economica da parte della società: occorrono prove, anchepresuntive, non potendo tale affermazione autolegittimarsi sulla solaconsiderazione che si tratta di società familiare o a ristretta base.Legittimare una tale prassi operativa, infatti, porterebbe allaconseguenza di una sistematica promiscuità tra i soggetti destinataridelle indagini fiscali (i soci) e quelli destinatari della ripresa fiscale,rendendo altresì difficile l’esercizio del diritto di difesa secondo legaranzie previste dalla legge, visto che il soggetto (la società) al qualeverrebbero imputati i maggiori redditi accertati mediante l’accesso aidati di conto corrente dei soci sarebbe costretta a difendersi deducendofatti e circostanze relative all’attività di terzi, rispetto ai quali potrebbenon avere piena contezza disponendo, riguardo ad esse, di un limitatobagaglio informativo.Coglie nel segno, dunque, la sentenza impugnata quando afferma chel’amministrazione, per imputare movimenti finanziari sul contocorrente personale dei soci quale maggior reddito della società, haquantomeno l’onere di addurre fatti e circostanze specifiche dalle qualisi possa presumere che quei conti personali siano utilizzati anche permovimenti relativi all’attività economica della società o, comunque,fatti e circostanze dalle quali si possa presumere che determinate postetransitate sui conti personali siano relative all’attività economica dellasocietà.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 9Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il detto onere della prova, almeno presuntiva, a caricodell’amministrazione è richiesto, peraltro, dalla più recentegiurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 10364 del19/04/2025, Rv. 674948 – 01; Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 25690 del19/09/2025, Rv. 676639 - 01).Rispetto alla detta ratio decidendi, è una affermazione adabundantiam, anche se errata nella sua genericità, quella,stigmatizzata dall’Agenzia ricorrente, secondo la quale unsupermercato non potrebbe vendere prodotti “a nero” in quanto levendite sarebbero tutte scontrinate: pur non condividendo taleaffermazione, resta il fatto che, secondo il giudice d’appello,l’amministrazione non ha addotto fatti dai quali si sarebbe potutogiungere a ritenere che determinati movimenti finanziari rilevati suiconti correnti personali dei soci fossero imputabili alla società.Inoltre, i giudici di appello, oltre ad affermare che l’amministrazionenon ha adempiuto all’onere di indicare elementi di fatto e circostanzespecifiche volte a provare l’imputabilità delle poste dei conti correntipersonali alla società, ha anche detto che le poste individuatedall’amministrazione erano compatibili con le dichiarazioni fiscalipresentate dai soci: un modo per dire, sostanzialmente, che, fermorestando l’inadempimento dell’onere della prova a caricodell’amministrazione, vi erano elementi, desumibili dalle dichiarazionifiscali dei soci, per ritenere che le poste rilevate sui loro conti correntipersonali erano riconducibili ai redditi dei soci medesimi.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità del procedimentoper violazione dell’art. 115, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver fattomalgoverno del principio di non contestazione con riferimento ai fattiaddotti dalla contribuente per negare che le poste rinvenute sui conticorrenti dei soci fossero imputabili alla società.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 10Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/20262.1.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.In disparte la considerazione che è la stessa amministrazione che, nelcorpo del motivo di ricorso in esame, riconosce che l’affermazionecensurata sulla non contestazione delle giustificazioni offerte dallacontribuente è stata fatta ad abundantiam, e dunque senza che essaassurga a ratio decidendi, la necessità delle giustificazioni deimovimenti sui conti correnti dei soci cade una volta che, dichiaratoinammissibile il primo motivo di ricorso, sia rimasta intattal’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale era oneredell’amministrazione fornire elementi di prova circa l’imputabilità allasocietà delle poste sui conti correnti dei soci.Infatti, solo raggiunta, quand’anche a livello presuntivo, tale prova, lacontribuente avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria che quelleposte non costituivano materia imponibile.3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità per difetto dimotivazione in violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art.132 cpc del DPR 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 delc.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata percarenza di motivazione con riferimento alle giustificazioni date dallacontribuente con riferimento alle poste rilevate sui conti correnti deisoci.3.1.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.Per statuizione, rimasta intatta, della sentenza d’appello, eral’amministrazione a dover provare la imputabilità alla società deimovimenti dei conti correnti dei soci.Non avendo assolto a tale onere probatorio, diventa inutile censurarela sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato circal’attendibilità delle giustificazioni addotte dalla contribuente conriferimento ai movimenti dei conti correnti dei soci.4.

Il ricorso è inammissibile.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 11Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.L’Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento, in favore dellasocietà, della somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., determinata indispositivo.L’Agenzia delle Entrate è altresì condannata a pagare, in favore dellacassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c.,determinata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della societàRitagross s.r.l., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro seimilaper compenso, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. comeper legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive, nonché alpagamento della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di euro cinquecento, ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 12Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Maria [OSCURATO:PERSONA].g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 13Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti;– controricorrente –Numero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLE MARCHE, n. 854/4/2024, depositata in data8/10/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;Con pvc del 30/09/2016 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “la contribuente”), esercente l’attività di“supermercati”, le cui quote sono interamente detenute da componentidella famiglia Rita, la Guardia di Finanza ha preso in esame il periododal 2011 al 2015. A seguito di indagine finanziaria, previamenteautorizzata, sui conti della società e dei soci legati da vincoli familiari,sono state contestate alcune movimentazioni. I verificatori hannoimputato a reddito gli ammontari dei prelevamenti e versamenti rimastiprivi di giustificazione in ottemperanza dell’art. 32 nn. 2 e 7 d.P.R. n.600/1973.La società ha presentato osservazioni al pvc per l’anno 2012, in buonaparte accolte dall’Ufficio, che ha imputato a reddito esclusivamente lemovimentazioni rimaste del tutto prive di giustificazione o per cui nonera stata una giustificazione plausibile all’esito di tale disamina.Sulla base di tale pvc e delle osservazioni della contribuente, l’Ufficioha emesso l’avviso di accertamento n. TQY03X200670-2017 per l’anno2012, a mezzo del quale sono stati accertati maggiori redditi per euro256.378, nonché maggior imponibile ai fini Iva in misuracorrispondente ai soli versamenti, irrogando le conseguenti sanzioni.L’avviso ha altresì recuperato il costo di euro 10.500 relativo a unaconsulenza resa da [OSCURATO:PERSONA], figlio di un socio, ritenendolo noninerente.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026La società ha proposto ricorso alla C.T.P., sostenendo la violazionedell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, del principio del contraddittorioe l’inerenza del costo contestato.Ha resistito l’Ufficio, sostenendo a sua volta che il contraddittorio nonera obbligatorio e comunque vi era stato, che l’applicazione dellapresunzione in tema di indagini bancarie non richiede la previa provadi riferibilità alla società contribuente dei conti intestati a terziamministratori o soci, l’inattendibilità della giustificazione dellemovimentazioni sui conti del [OSCURATO:PERSONA] per prestiti personali addottein modo massiccio, nonché contraddicendo sulle altre censure.Con memoria illustrativa, la società ha introdotto nuovi temi,sostenendo la compatibilità dei redditi dei soci familiari titolari dei contiverificati con le cifre movimentate e producendo la documentazionereddituale, e che l’attività di supermercato svolta dalla società nonsarebbe suscettibile di operare a “nero” con conseguente inapplicabilitàdel metodo di accertamento utilizzato.La C.T.P., sentenza n. 548/03/2018, ha accolto il ricorso della società.L’Ufficio ha proposto appello, lamentando la violazione dellepresunzioni di cui al citato art. 32 dpr 600/73, del principio di inerenzaquanto al costo contestato, della valutazione delle prove.La contribuente ha resistito, proponendo appello incidentalesostenendo la irregolarità anche formale dell’atto.Con la sentenza n. 854/04/24, la Corte di giustizia di II grado, harespinto l’appello dell’Ufficio.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, l’Agenzia delle Entrateha chiesto la definizione del procedimento nelle forme ordinarie, aisensi dell’art. 380 bis. c.p.c.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026L’Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 32 nn. 2 e 7 dpr 600/73 e dell’art. 51 comma 2n. 2 del DPR 633/1972, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate deduce che sarebbe pacifico e incontroversoche:- la [OSCURATO:SOCIETA]., operante nella gestione di supermercati, è unasocietà a ristretta base di capitale, i cui soci e amministratori sonolegati da rapporti di parentela;- la ripresa a tassazione scaturisce dall’imputazione ad imponibile dellemovimentazioni su conti dei soci rimaste prive di giustificazione, o digiustificazione ritenuta valida dall’Ufficio, all’esito del contraddittorio.A fronte di tale stato di fatto, il Giudice ha respinto l’appello dell’Ufficio,assumendo che:-la gestione dei supermercati sarebbe esclusa dall’ambito diapplicazione della presunzione di legge in tema di indagini finanziarieperché la tipologia di attività non si presterebbe a acquisti e cessioni “anero”;- l’utilizzazione delle indagini finanziarie sui conti di amministratori esoci richiederebbe la previa prova da parte dell’Ufficio della riferibilitàall’ente dei conti di terzi;- la prova contraria incombente al contribuente possa essere assoltamediante la dimostrazione che i redditi dei nuclei familiari dei titolaridei conti verificati sarebbero compatibili con l’ammontare dellemovimentazioni contestate.Tali rationes decidendi, secondo l’Agenzia ricorrente, contrasterebberocon la disciplina del regime probatorio in tema di risultanze delleindagini finanziarie.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Sull'argomento, deduce l’ufficio che i Giudici di legittimità, con costantegiurisprudenza, insegnano che: “in tema di accertamento sulle impostesui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa,l'art. 32 del DPR n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circala natura di ricavi sia dei prelevamenti, sia dei versamenti su contocorrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, chei versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sonoserviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituireacquisizione di utili. Pertanto, in virtù della disposta inversionedell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare lasuddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specificicosti e oneri deducibili, che deve essere fondata su concreti elementidi prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generaleo sul mero richiamo all'equità” (ex multis Cassazione Civile n.15161/2020, n. 16896/2014 e n. 13035/2012).L’effetto di inversione dell’onere della prova determinato dallerisultanze di indagini sui conti correnti, e la conseguente derogaall’ordinario meccanismo della prova presuntiva, è stato illustrato inmolte altre pronunce, ove si dichiara che: “gli artt. 32 del D.P.R. n. 600del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzionelegale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita deirequisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuentedi ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementidesumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioniimponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare conrigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente perciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza deller.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026relative risultanze” (ex multis Cassazione, n. 13112/2020, n.10480/2018 e n. 11102/2017).Quanto all’oggetto e all’intensità di siffatta prova contraria richiesta èpacifico che non può consistere in generiche allegazioni, ma nellaanalitica dimostrazione della irrilevanza di ogni movimentazionecontestata.In proposito si ritiene infatti che: “al fine di superare la presunzioneposta a carico del contribuente dal. citato D.P.R. n. 633 del 1972 nonè sufficiente una prova generica. Non serve cioè dimostraregenericamente di avere fatto affluire somme su un proprio contocorrente bancario, ma è necessario che il contribuente fornisca la provaanalitica della riferibilità ad attività estranea (e non imponibile) di ognisingola movimentazione del conto (Cass. n. 13818/2007). Giacchéaltrimenti devesi presumere l'inerenza dei movimenti del conto aoperazioni imponibili (v. ancora Cass. n. 21132/2011; Cass. n.21125/2010)” (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 01-02-2013, n. 2484con riferimento a accertamento basato anche su prelevamenti bancarinei confronti di esercente professione sanitaria, nonché Cass. civ. Sez.V, 27-06-2011, n. 14041).E ancora: “la norma tributaria (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma1, n. 2) determina, infatti, in relazione tanto ai "versamenti", quantoai "prelevamenti" registrati sul conto, una inversione dell'onereprobatorio che viene posto a carico del contribuente il quale è tenuto afornire analitica giustificazione di tali impieghi se vuole impedire che icorrispondenti importi vengano considerati "ex lege" come redditi daassoggettare ad imposta (cfr., con riferimento alle imposte dirette:Corte Cass. 5^ sez. 21.3.2008 n. 7766; id. 5^ sez. 26.2.2009 n. 4589;id. 5^ sez. 4.8.2010 n. 18081 secondo cui il contribuente "devedimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancarianon sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, unar.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica dellariferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare comeciascuna delle operazioni effettuale sia estranea a tali imponibili").”(Cass. civ. Sez. V, 12-09-2012, n. 15217, in tal senso anche n. 4859dell’1103.15 e n. 9721 del 13.05.15).Deduce l’ufficio che la sentenza si discosterebbe dai predetti principisotto tre distinti profili.In primo luogo, il Giudice di appello si sarebbe sostituito al legislatore,disattendendo la presunzione legale posta in tema di indaginifinanziarie, nella parte in cui afferma che alcune attività economiche,tra cui la gestione di supermercati qui in rilievo, sarebbero esenti dallaapplicazione della presunzione di legge. Siffatta limitazione non trovaalcun appiglio testuale nella norma che preordina uno strumento dicarattere generale volto alla determinazione del reddito sulla base diuna prova ritenuta particolarmente affidabile dal legislatore con propriavalutazione, a cui il singolo giudice tributario non può sostituirsi.L’assunto del Giudice di appello contrasterebbe altresì con la ratio dellanorma, da rinvenirsi nella predetta attendibilità della fonte di prova conriferimento a tutti i settori produttivi, senza eccezione alcuna (“Lapresunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioniimponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevanteprobabilità che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possadisporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all'eserciziodell'attività”) (Cass. civ. Sez. V, 14-01-2011, n. 767).L’unica differenziazione in ragione della tipologia di attività esplicatadal contribuente soggetto alla indagine su conti correnti è costituitadalla attività di lavoro autonomo, che per sua natura, come dichiaratodalla Corte Costituzionale con sentenza 228/2014, è estranea almeccanismo produttivo input-output a causa dell’apporto personalepreponderante di siffatta attività. Tali considerazioni hanno portato allar.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026esclusione del meccanismo presuntivo soltanto limitatamente allaimputazione a reddito dei prelevamenti.In secondo luogo, contrasterebbe con le norme in epigrafe l’assuntosecondo cui l’utilizzazione nei confronti di una società dei conti di socie amministratori richiederebbe la previa prova della natura fittizia dellaintestazione o comunque della riferibilità di tali conti all’ente.La tesi fatta propria dal Giudice di appello sarebbe stata di conseguenzarespinta da molti anni dalla Corte, che costantemente affermerebbeche “è da disattendere la tesi difensiva volta a sostenere che laindagine bancaria e la utilizzazione dei dati rilevati dallemovimentazioni sui conti bancari intestati a soggetti diversi dalcontribuente (nella specie la società) rimane necessariamentesubordinata alla previa dimostrazione da parte della Amministrazionefinanziaria che le somme giacenti sui conti dei soci sono di fatto nellaesclusiva disponibilità della società medesima, ovvero alla previadimostrazione della interposizione personale fittizia dei conti bancari”(Cass. civ. Sez. V, 20-07-2012, n. 12624).In terzo luogo, la sentenza contraddirebbe il meccanismo di prova econtroprova previsto dalle citate disposizioni in tema di indaginifinanziarie, il quale impone al contribuente un onere di prova analitica.Infatti, il Giudice d’appello avrebbe ritenuto idonea a superare lapresunzione di legge la prova costituita dalla compatibilità dei redditidei nuclei familiari dei titolari dei conti correnti con le movimentazionibancarie contestate. Si tratterebbe dunque del caso di scuola della c.d.“giustificazione per masse”, contrapposta appunto a quella “analitica”,operazione per operazione, richiesta dalla norma in epigrafe. Il giudicedi appello avrebbe contravvenuto pertanto al principio che impone lanatura analitica della controprova fornita dal contribuente, la qualedeve riferirsi specificamente a ogni singola movimentazioner.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026singolarmente considerata, non essendo ammissibile unagiustificazione “per masse”.1.1. Il motivo è inammissibile.Il nucleo fondamentale della sentenza impugnata poggia sulla ratiodecidendi secondo la quale non basta all’Agenzia delle Entrateaffermare che i conti correnti intestati ai soci di una società di capitali,sebbene a ristretta base partecipativa, sono, per ciò solo, utilizzatianche per le movimentazioni finanziarie imputabili allo svolgimentodell’attività economica da parte della società: occorrono prove, anchepresuntive, non potendo tale affermazione autolegittimarsi sulla solaconsiderazione che si tratta di società familiare o a ristretta base.Legittimare una tale prassi operativa, infatti, porterebbe allaconseguenza di una sistematica promiscuità tra i soggetti destinataridelle indagini fiscali (i soci) e quelli destinatari della ripresa fiscale,rendendo altresì difficile l’esercizio del diritto di difesa secondo legaranzie previste dalla legge, visto che il soggetto (la società) al qualeverrebbero imputati i maggiori redditi accertati mediante l’accesso aidati di conto corrente dei soci sarebbe costretta a difendersi deducendofatti e circostanze relative all’attività di terzi, rispetto ai quali potrebbenon avere piena contezza disponendo, riguardo ad esse, di un limitatobagaglio informativo.Coglie nel segno, dunque, la sentenza impugnata quando afferma chel’amministrazione, per imputare movimenti finanziari sul contocorrente personale dei soci quale maggior reddito della società, haquantomeno l’onere di addurre fatti e circostanze specifiche dalle qualisi possa presumere che quei conti personali siano utilizzati anche permovimenti relativi all’attività economica della società o, comunque,fatti e circostanze dalle quali si possa presumere che determinate postetransitate sui conti personali siano relative all’attività economica dellasocietà.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il detto onere della prova, almeno presuntiva, a caricodell’amministrazione è richiesto, peraltro, dalla più recentegiurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 10364 del19/04/2025, Rv. 674948 – 01; Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 25690 del19/09/2025, Rv. 676639 - 01).Rispetto alla detta ratio decidendi, è una affermazione adabundantiam, anche se errata nella sua genericità, quella,stigmatizzata dall’Agenzia ricorrente, secondo la quale unsupermercato non potrebbe vendere prodotti “a nero” in quanto levendite sarebbero tutte scontrinate: pur non condividendo taleaffermazione, resta il fatto che, secondo il giudice d’appello,l’amministrazione non ha addotto fatti dai quali si sarebbe potutogiungere a ritenere che determinati movimenti finanziari rilevati suiconti correnti personali dei soci fossero imputabili alla società.Inoltre, i giudici di appello, oltre ad affermare che l’amministrazionenon ha adempiuto all’onere di indicare elementi di fatto e circostanzespecifiche volte a provare l’imputabilità delle poste dei conti correntipersonali alla società, ha anche detto che le poste individuatedall’amministrazione erano compatibili con le dichiarazioni fiscalipresentate dai soci: un modo per dire, sostanzialmente, che, fermorestando l’inadempimento dell’onere della prova a caricodell’amministrazione, vi erano elementi, desumibili dalle dichiarazionifiscali dei soci, per ritenere che le poste rilevate sui loro conti correntipersonali erano riconducibili ai redditi dei soci medesimi.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità del procedimentoper violazione dell’art. 115, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver fattomalgoverno del principio di non contestazione con riferimento ai fattiaddotti dalla contribuente per negare che le poste rinvenute sui conticorrenti dei soci fossero imputabili alla società.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/20262.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.In disparte la considerazione che è la stessa amministrazione che, nelcorpo del motivo di ricorso in esame, riconosce che l’affermazionecensurata sulla non contestazione delle giustificazioni offerte dallacontribuente è stata fatta ad abundantiam, e dunque senza che essaassurga a ratio decidendi, la necessità delle giustificazioni deimovimenti sui conti correnti dei soci cade una volta che, dichiaratoinammissibile il primo motivo di ricorso, sia rimasta intattal’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale era oneredell’amministrazione fornire elementi di prova circa l’imputabilità allasocietà delle poste sui conti correnti dei soci.Infatti, solo raggiunta, quand’anche a livello presuntivo, tale prova, lacontribuente avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria che quelleposte non costituivano materia imponibile.3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità per difetto dimotivazione in violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art.132 cpc del DPR 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 delc.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata percarenza di motivazione con riferimento alle giustificazioni date dallacontribuente con riferimento alle poste rilevate sui conti correnti deisoci.3.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.Per statuizione, rimasta intatta, della sentenza d’appello, eral’amministrazione a dover provare la imputabilità alla società deimovimenti dei conti correnti dei soci.Non avendo assolto a tale onere probatorio, diventa inutile censurarela sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato circal’attendibilità delle giustificazioni addotte dalla contribuente conriferimento ai movimenti dei conti correnti dei soci.4. Il ricorso è inammissibile.r.g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 11Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.L’Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento, in favore dellasocietà, della somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., determinata indispositivo.L’Agenzia delle Entrate è altresì condannata a pagare, in favore dellacassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c.,determinata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della societàRitagross s.r.l., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro seimilaper compenso, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. comeper legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive, nonché alpagamento della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di euro cinquecento, ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 12Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5301/2025Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 13219/2026Data pubblicazione 07/05/2026Maria [OSCURATO:PERSONA].g. n. 5301/2025 a.c. 6/3/2026 13Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris