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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 1987

Cassazione n. 43102/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di CAMPOBASSOnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1987 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 del TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, dovendosi ritenere tempestiva l'impugnazione della Procura Generale di Campobasso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, comma 2 lett. d), e 172, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11/10/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Larino ha dichiarato inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 581, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termoli in data 29/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolto dall'imputazione ex art. 14, commi 5 bis e 5 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale di Campobasso, lamentando violazione di legge processuale con riferimento al combinato disposto degli artt. 583, comma 2, 585, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. d), 591 lett. c), e 172, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, l'impugnazione della parte pubblica deve ritenersi tempestiva, in quanto era stata inviata a mezzo servizio postale, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dal 14/1/2022, data in cui era stato comunicato all'ufficio della Procura Generale l'avviso di deposito della sentenza con l'estratto del provvedimento.

3. Il ricorso è fondato.

Alla stregua della documentazione allegata al ricorso, risulta che la sentenza oggetto di appello era stata notificata all'ufficio della Procura generale di Campobasso in data 14 gennaio 2022, tramite il [OSCURATO:PERSONA] della Cognizione Penale (SICP), con indicazione della scadenza del termine per l'impugnazione al 14 febbraio 2022 (lunedì).

In tale ultima data l'atto di appello proposto dal Procuratore generale avverso detta sentenza è stato inoltrato all'ufficio del Giudice di Pace di Termoli a mezzo raccomandata del servizio postale.

Invero, ai sensi dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, sebbene il plico sia stato ricevuto dall'ufficio destinatario il giorno successivo, 15 febbraio 2022.

Da ciò consegue la tempestività dell'impugnazione e la fondatezza del ricorso della Procura Generale di Campobasso, con conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale arino.

Così deciso il giorno 12 settembre 2023 Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di CAMPOBASSOnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1987 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 del TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, dovendosi ritenere tempestiva l'impugnazione della Procura Generale di Campobasso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, comma 2 lett. d), e 172, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/10/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Larino ha dichiarato inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 581, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termoli in data 29/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolto dall'imputazione ex art. 14, commi 5 bis e 5 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale di Campobasso, lamentando violazione di legge processuale con riferimento al combinato disposto degli artt. 583, comma 2, 585, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. d), 591 lett. c), e 172, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'impugnazione della parte pubblica deve ritenersi tempestiva, in quanto era stata inviata a mezzo servizio postale, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dal 14/1/2022, data in cui era stato comunicato all'ufficio della Procura Generale l'avviso di deposito della sentenza con l'estratto del provvedimento. 3. Il ricorso è fondato. Alla stregua della documentazione allegata al ricorso, risulta che la sentenza oggetto di appello era stata notificata all'ufficio della Procura generale di Campobasso in data 14 gennaio 2022, tramite il [OSCURATO:PERSONA] della Cognizione Penale (SICP), con indicazione della scadenza del termine per l'impugnazione al 14 febbraio 2022 (lunedì). In tale ultima data l'atto di appello proposto dal Procuratore generale avverso detta sentenza è stato inoltrato all'ufficio del Giudice di Pace di Termoli a mezzo raccomandata del servizio postale. Invero, ai sensi dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, sebbene il plico sia stato ricevuto dall'ufficio destinatario il giorno successivo, 15 febbraio 2022. Da ciò consegue la tempestività dell'impugnazione e la fondatezza del ricorso della Procura Generale di Campobasso, con conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale arino. Così deciso il giorno 12 settembre 2023 Consigliere est
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