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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26980/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, che, pere), sono state negate con motivazione esente da vizi, avendo la Corte di appello ritenuto la pena proporzionata e non necessitante di ulteriori riduzioni, in ragione delle modalità della condotta dell'imputato e della gravità del danno cagionato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, che, pere), sono state negate con motivazione esente da vizi, avendo la Corte di appello ritenuto la pena proporzionata e non necessitante di ulteriori riduzioni, in ragione delle modalità della condotta dell'imputato e della gravità del danno cagionato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dic P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26980/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris