CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41699/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, rispettivamente per la rapina e per la violenza privata, denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa, risultano meramente reiterativi e comunque non consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sulla base della complessiva piattaforma probatoria (si vedano, in particolare, pag. 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei suddetti reati; Ritenuto che il terzo motivo invoca l'applicazione degli artt. 114-116 e 62-bis cod. pen., ma non si confronta minimamente con le congrue considerazioni in punto di fatto e di diritto della Corte di appello in tema di impossibilità di riconoscere la minima importanza della partecipazione, l'ipotizzata aberratio ictus e le attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deldg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del' Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settemb