CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38831/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11) [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/11/2019 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), AZZARA' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ettore (per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anche per [OSCURATO:PERSONA]), POGGIO Bruno (per [OSCURATO:PERSONA]), MINNITI Daniela e SERRANO' Ottavio (per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), MORACE Carlo (per [OSCURATO:PERSONA]), CHIZZONITI Aurelio (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi e per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 22/12/2016, dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale — per quanto qui specificamente rileva — CUCCIU' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alessandro erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, loro contestato al capo A) della rubrica (con attribuzione di funzioni di capi e promotori a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e di direttori ed organizzatori a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, la Corte d'Appello ha mitigato il trattamento sanzionatorio (previa riqualificazione ai sensi del primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e ha ridotto la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata quanto ai tre predetti imputati nonché al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori. 2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 2.1.1. Violazione del principio del ne bis in idem con riferimento all'assoluzione del ricorrente nel procedimento c.d. "Barracuda" e all'archiviazione della sua posizione nel procedimento c.d. "Cholonero". Nullità della sentenza per la violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. (con riferimento, appunto, alla mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo la predetta archiviazione). Inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, in quanto disposte per la ricerca del latitante senza alcuno "sviluppo autorizzativo in chiave associativa". 2.1.2. Vizio di motivazione con riferimento sia alla ritenuta sussistenza del reato di associazione di stampo mafioso, sia all'attribuzione al ricorrente di funzioni apicali. Si lamenta, in particolare, la mancata considerazione delle predette pronunce liberatorie e delle altre sentenze che, pur condannando altri soggetti per associazione mafiosa con riferimento al territorio ritenuto di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA], non annoveravano quest'ultimo tra gli imputati; si censura altresì la rilevanza attribuita a dichiarazioni del collaboratore BARRECA risalenti a venticinque anni addietro, senza tener conto delle dichiarazioni, da questi rese nel procedimento "parallelo" svoltosi con rito ordinario a carico di alcuni coimputati, che non legittimavano quanto sostenuto in passato dal collaboratore, come chiarito dalla sentenza d'appello che, in quel procedimento, aveva non solo assolto [OSCURATO:PERSONA] Fortunato (considerato uno dei soggetti in posizione apicale dal capo A), ma aveva anche precisato che nessun atto estorsivo era stato compiuto da alcuno dei c.d. componenti la cosca [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta poi la mancanza di concreti elementi dimostrativi dell'utilizzo di metodi improntati alla sopraffazione e alla intimidazione, requisito essenziale per la configurabilità del reato contestato, e del coinvolgimento del ricorrente nei termini apicali contestati: non potendo attribuirsi il rilievo conferito dalla sentenza impugnata al linguaggio adoperato tra persone che si conoscono da decenni (o, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tra padre e figlio). 2.1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla conversazione intercettata il 24/03/2013. Si censura la valorizzazione di tale elemento per la condanna del ricorrente, del tutto estraneo ad essa, anche per la mancata valutazione di significati alternativi a quello accusatorio dei termini "famiglia" e "società" utilizzati dai terzi conversanti (laddove, invece, con il termine società si alludeva alla associazione Pro-Occhio costituita dal ricorrente e da altri). Si ribadisce la censura in ordine al silenzio motivazionale della sentenza quanto all'utilizzo della forza di intimidazione, alla conseguente condizione di assoggettamento, all'assenza di elementi indicativi di attenzioni poste dal ricorrente o da altri coimputati ad appalti o subappalti nella zona di Pellaro. 2.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 2.2.1. Violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. per le ragioni già esposte nell'altro ricorso, con la conseguente inutilizzabilità degli atti successivi al decreto di archiviazione.2.2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato associativo. Si sottolinea il carattere inedito della formazione criminale (in larga parte composta da incensurati) e la totale assenza di condotte organizzate e indirizzate al governo del sodalizio e, quindi, al controllo del territorio e/o ad eventuali coinvolgimenti del [OSCURATO:PERSONA] in qualche programma criminoso. In particolare, si rileva come entrambe le sentenze di merito si siano soffermate sulle condotte tenute durante la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], omettendo completamente di illustrare situazioni e atti riconducibili al disposto del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. ed anzi prospettando che, elevata la contestazione, il metodo mafioso potesse essere ritenuto in re ipsa. Si contesta inoltre che, nella conversazione del marzo 2010, il "[OSCURATO:PERSONA]" evocato potesse essere identificato nel ricorrente (del resto neppure indagato in quella sede). Si censura nuovamente l'assoluta assenza di atti concreti e diffusi di intimidazione, non potendosi accogliere una "riserva di violenza" solo potenziale, rivolta al futuro: e ciò in quanto l'espressione "si avvalgono", utilizzata nel terzo comma dell'art. 416-bis, implica che la forza di intimidazione e le conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà si siano in concreto verificate. Si evidenzia, altresì, che la presenza di soggetti già coinvolti in procedimenti per associazione mafiosa non può comportare una sorta di "contagio", in assenza di una proiezione sul territorio di aspetti caratterizzanti la fattispecie contestata (certamente non identificabili nelle condotte di favoreggiamento della latitanza del tutto prive di connotazioni associative). In tale prospettiva, la difesa richiama il provvedimento di dissequestro e restituzione di tutti i beni adottato, in sede di prevenzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sottolineando altresì l'assenza non solo di reati- fine, ma anche e soprattutto di un programma criminoso comune agli associati non identificabile nell'aiuto alla latitanza del ricorrente. Analoghe censure vengono svolte quanto all'attribuzione di funzioni apicali, in totale assenza di condotte del ricorrente sintomatiche in tal senso. Quanto alle dichiarazioni del BARRECA, si fa integrale rinvio alle considerazioni demolitorie svolte nella sentenza del procedimento "Barracuda", nel quale era stata accertata la totale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al secondo comma dell'art. 416-bis. Si censura la mancata esposizione delle attività del ricorrente idonee ad attribuire le funzioni apicali, avendo egli posto in essere solo condotte finalizzate a mantenere lo stato di libertà. 2.2.4. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (ritenuto sproporzionato) e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.2.2.5. Vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza e alla sua durata. 2.3. Con motivi nuovi ritualmente depositati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce le censure concernenti la ritenuta sussistenza di elementi di prova idonei a rendere • configurabile il reato contestato, anche alla luce del fatto che [OSCURATO:PERSONA] Fortunato - giudicato sulla scorta delle medesime risultanze probatorie - è stato assolto in appello con sentenza ormai divenuta irrevocabile. Sottolinea il difetto motivazionale concernente il ruolo asseritamente svolto, in posizione apicale, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si trovava all'estero e non aveva partecipato ad alcun tipo di attività nel territorio oggetto della contestazione associativa, non potendo il contributo dell'associato rimanere in una dimensione teorica. Anche quanto all'aggravante dell'associazione armata, il difensore richiama il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Fortunato, nel quale l'aggravante era stata esclusa già dalla sentenza di primo grado. Insiste, infine, nelle censure già prospettate in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in primo luogo, con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio. Si censura il carattere totalmente congetturale delle considerazioni svolte dalla Corte d'Appello, la totale assenza di elementi idonei a comprovare un contributo dinamico e funzionale da parte del [OSCURATO:PERSONA], la mancata indicazione delle condotte asseritannente commesse dopo il 2001 e, quindi, idonee a superare il giudicato intervenuto a carico del ricorrente nel procedimento "Ponte" (risultando congetturale l'assunto per cui con la "storia vecchia" - evocata in una conversazione da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - si sarebbe fatto riferimento ad una questione successiva al 2001 e antecedente alla carcerazione del [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2009). Si censura, altresì, il carattere apodittico e comunque illogico del passaggio motivazionale secondo cui il ricorrente avrebbe diretto il sodalizio, durante la detenzione, per il tramite del nipote [OSCURATO:PERSONA], dovendosi pervenire a conclusioni opposte proprio sulla base della conversazione tra terzi valorizzata in sentenza. La difesa richiama poi i precedenti giurisprudenziali volti a ritenere insufficiente una mera adesione psicologica al sodalizio, lamentando la mancata risposta alle censure svolte in appello in ordine alla posizione del ricorrente (detenuto, non coinvolto in questioni operative riguardanti gli affari della cosca, stabilitosi dopo la carcerazione nel nord Italia); nella medesima prospettiva, si censura l'interpretazione dei "saluti" portati in carcere a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del figlio [OSCURATO:PERSONA], così come la frase "tutto regolare" pronunciata da quest'ultimo dopo aver portato i saluti del [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, si lamenta il mancato apprezzamento di elementi favorevoli, quali l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento "Barracuda", o il riferimento (contenuto nella intercettazione del 24/03/2013) al fatto che il ricorrente, insieme al nipote, avrebbero abbandonato gli altri sodali nel momento del bisogno. In definitiva, si censura la sentenza impugnata per aver valorizzato attitudini e caratteristiche soggettive dell'imputato conferendo rilevanza ad atteggiamenti mentali di altri, in assenza di qualsiasi attività sintomatica di un effettivo e concreto contributo alla presunta associazione. 3.2. Omessa motivazione in ordine alle censure specificamente formulate in appello con riferimento all'interpretazione delle intercettazioni (che per la loro vaghezza necessitavano di elementi di riscontro), al contenuto in particolare di quella del 24/03/2013 (non essendovi prova di concreta incidenza del ricorrente all'esterno, né di rapporti con il nipote e con i [OSCURATO:PERSONA], né di elementi idonei a comprovare accordi operativi con i [OSCURATO:PERSONA] prima del 2009 ma dopo il periodo coperto dal precedente giudicato) e di quella intercettata in carcere tra i [OSCURATO:PERSONA] (risultando apodittica la valorizzazione dei saluti portati in nome del ricorrente, sia dell'espressione "tutto regolare" usata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a proposito dell'incontro con il ricorrente). 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo di partecipazione. Si lamenta l'assenza motivazionale sui rilievi svolti in appello, censurandosi altresì la ricostruzione di tale profilo svolta solo sulla base di conversazioni tra terze persone, in assenza di condotte materiali comprovanti la sussistenza dell'elemento soggettivo. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 Conv. EDU . Si richiamano le considerazioni svolte in appello circa la mancanza di fatti scrutinabili in presenza di un pregresso giudizio, con la conseguenza che anche il mero saluto è stato valorizzato attraverso il nuovo apprezzamento di fatti già giudicati con la precedente sentenza di condanna. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante delle armi. Si censura la motivazione che aveva ritenuto operante una sorta di presunzione assoluta di disponibilità delle armi, senza adeguatamente considerare il fatto che, nella precedente condanna divenuta irrevocabile, la predetta aggravante era stata esclusa. Si rileva altresì che, anche ammettendo la sussistenza di un organismo sovraordinato con compiti di coordinamento (Provincia), resta ineliminabile la verifica analitica, "cosca per cosca, locale per locale" della effettiva disponibilità di armi. Si osserva ancora che la fattispecie concreta presenta una ulteriore peculiarità, costituita dal fatto che la configurabilità dell'aggravante a carico degli appartenenti alla cosca investigata non si fonda sulla accertata disponibilità di armi in capo ad un'altra cosca, ma sulla legale detenzione di armi in capo ad un singolo soggetto, presunto appartenente. In definitiva, si censura la motivazione per aver introdotto una presunzione iuris et de iure, che tra l'altro finirebbe per abrogare la pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis cod. pen., e si deduce l'impossibilità di applicare al [OSCURATO:PERSONA], in stato di detenzione, l'aggravante sulla base di una conoscibilità e di una colpevole ignoranza. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente di funzioni apicali. Si lamenta la totale assenza di prove al riguardo, deponendo anzi in senso contrario la recisione dei legami con la vecchia consorteria, l'essersi trasferito dopo la detenzione in una località molto lontana dal territorio di appartenenza, il non essere investito di richieste. 3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la motivazione che aveva escluso la concessione per la mancanza di un contributo "realmente collaborativo", avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito la propria versione dei fatti e non potendo le attenuanti generiche essere condizionate ad una ammissione degli addebiti; si censura altresì la duplice valutazione degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. 3.8. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena irrogata. Si censura il mancato apprezzamento delle doglianze formulate in appello. 3.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva. Si censura il tenore motivazionale, risolventesi in una formula di stile, senza alcun approfondimento circa la necessaria relazione qualificata tra i precedenti del [OSCURATO:PERSONA] ed il nuovo illecito. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Con riferimento all'identificazione del ricorrente, si censura l'utilizzo in chiave accusatoria dei soprannomi ("Ciccio", "lo zoppo", "il fabbro", "il nipote di [OSCURATO:PERSONA]") utilizzati da terzi nella conversazione intercettata il 24/03/2013: si lamenta in particolare che, dalla identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] nel "fabbro", si sia pervenuti ad analoghe conclusioni anche per tutti gli altri soprannomi oggetto di captazione, con un automatismo privo di giustificazione, essendo "Ciccio" un diminutivo comunissimo; i riferimenti a "Ciccio" e al "fabbro" erano stati effettuati in momenti diversi - e tra loro slegati - della lunga conversazione ambientale (tra l'altro, nel passaggio dedicato all'anno di nascita dei vari esponenti della "società", a "Ciccio" viene attribuito un anno non corrispondente a quello riferibile al ricorrente). Altrettanto apodittica è stata ritenuta l'identificazione del ricorrente in quanto nipote di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], così come la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] degli altri passaggi in cui si era fatto riferimento allo "zoppo" e al "fabbro". Con riferimento alla condotta di partecipazione al sodalizio, la difesa censura la valorizzazione della conversazione del 24/03/2013, ritenuta irrilevante quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], e si contesta l'interpretazione conferita al termine "società" utilizzato dai conversanti. Viene altresì lamentata l'assenza di motivazione quanto al contributo concreto che avrebbe assicurato il ricorrente, risultando insufficiente la mera attribuzione di uno status alla luce dei noti principi giurisprudenziali in materia, e difettando qualunque elemento di riscontro all'unica conversazione valorizzata. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si richiama la giurisprudenza in tema di attualità ed effettività della capacità intimidatrice, non risultando sufficiente una mera potenzialità astratta, e si sottolinea l'apoditticità e illogicità della motivazione che, in assenza di elementi da cui desumere la esteriorizzazione del metodo mafioso, ha ritenuto sufficiente la pregressa condanna di un coimputato, per dimostrare l'attuale operatività del sodalizio mafioso. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'associazione armata. Si censura il carattere apparente della motivazione, in assenza di elementi idonei a comprovare la detenzione di armi in capo a [OSCURATO:PERSONA] Alessandro e la destinazione delle stesse, tra l'altro legalmente detenute, al conseguimento delle finalità dell'associazione. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura il difetto motivazionale al riguardo, avuto riguardo al discostannento dai minimi edittali, ed il carattere apparente della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, considerando che i riferimenti alla "pervicacia e risalenza" del reato non erano riferibili al ricorrente, censurandosi altresì il richiamo all'assenza di contributi collaborativi da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo:5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. 5.1.1. Con riferimento ai pretesi collegamenti con il processo "Ponte", la difesa lamenta l'arbitrarietà delle conclusioni della Corte d'Appello secondo cui il sodalizio ipotizzato al capo A) sarebbe quello stesso organismo associativo oggetto di quel diverso procedimento: conclusioni fondate sul fatto che, in tale sede, era stata accertata l'esistenza di una locale in Filici fino al 2001 alla quale aveva preso parte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato anche nell'odierna sede. Al riguardo, la difesa richiama le considerazioni svolte con i motivi di appello, totalmente pretermesse dalla Corte territoriale, sia sul piano temporale (la sentenza "Ponte" accertava fatti commessi fino al 2001, mentre l'odierno procedimento era stato iscritto nel 2012 senza che fosse emerso alcun elemento relativo a tale intervallo), sia sul silenzio dei collaboratori sui soggetti imputati nel presente giudizio, sia sulla totale diversità dei programmi criminosi considerati nelle imputazioni dei due procedimenti, sia sulla inconsistenza dei richiami alla sentenza dell'ulteriore procedimento "Barracuda" (avuto riguardo all'assoluzione, in appello, sia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sia del [OSCURATO:PERSONA]). 5.1.2. Con riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la difesa censura il mancato apprezzamento delle deduzioni in ordine alla totale assenza dell—avvalersi del metodo mafioso", di elementi idonei a comprovare la proiezione verso l'esterno della presunta associazione anche quanto alla capacità di intimidazione, oltre che dell'apporto in concreto assicurato dal ricorrente. Si ribadiscono le censure - anche in questo caso rimaste prive di risposte diverse dall'utilizzo di clausole di stile - relative all'inesistenza di reati-fine commessi o anche solo programmati, di episodi concreti dimostrativi della esteriorizzazione del metodo mafioso e della conseguente condizione di assoggettamento o di omertà, di risultanze idonee a dimostrare anche per facta concludentia la sussistenza del reato (collegamento tra gli associati, regole interne, forme di operatività all'esterno, programmazione di attività delittuose), non potendo risultare in alcun modo sufficiente, per l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], la personale conoscenza con alcuni coimputati. 5.1.3. Con riferimento alla posizione del ricorrente, si censura la valorizzazione della conversazione in data 24/03/2013, essendo la ricostruzione del dato anagrafico dei vari soggetti evocati del tutto inidonea a comprovare una partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], così come i saluti al latitante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inviati per il tramite del figlio di quest'ultimo. Si censura altresì la parte conclusiva della conversazione, anche alla luce del fatto che il ricorrente era in quel momento già sceso dall'autovettura.5.1.4. Con riferimento alla complessiva valutazione della prova indiziaria, la difesa lamenta la mancata applicazione dei consolidati principi in materia, essendo il percorso argomentativo fondato non già su elementi certi ma solo su illazioni e congetture. In tale prospettiva, si deduce anche la violazione del principio dell'in dubio pro reo. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'associazione armata, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza impugnata, sotto il primo profilo, per aver ignorato i principi giurisprudenziali in materia, anche quanto all'insufficienza della disponibilità di armi in capo ad un associato, dovendo queste ultime essere a disposizione del sodalizio (rilievi che avevano comportato la richiesta di esclusione dell'aggravante da parte del P.G. di udienza). In relazione agli altri profili, si lamenta la mancanza di una adeguata motivazione. 6. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 6.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui al capo A). La difesa censura la sentenza per aver apoditticamente desunto la risalente sussistenza dell'associazione valorizzando dati processuali relativi ad altri procedimenti ("Barracuda" e "Ponte") che avevano interessato due tra gli odierni imputati. Si lamenta, in particolare, l'inversione dell'ordine logico seguito dalla Corte territoriale, che aveva dato per acquisito "il dogma" dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso e si era confrontata con i dati probatori dando, appunto, per presupposta l'avvenuta dimostrazione del pactum sceleris contestato. La difesa censura, quindi, le conclusioni della sentenza in ordine al carattere non inedito del sodalizio investigato fondate sul fatto che il nonno di un imputato aveva impartito insegnamenti mafiosi, che "non pochi imputati" (in realtà solo due) erano stati inquisiti in altri procedimenti e che non osterebbe, alla riconduzione in un contesto criminale unitario già accertato in altri procedimenti, il fatto che la stragrande maggioranza degli imputati era finora rimasta del tutto estranea a qualsiasi accertamento in ordine alla presenza della mafia sul territorio. Sotto altro profilo, la difesa denuncia l'illogicità del percorso argomentativo imperniato sugli altri accertamenti giudiziari per sostenere che l'odierno organismo aveva proseguito l'attività di una medesima organizzazione, senza prendere in concreta considerazione i tratti distintivi (capacità di aggregazione di famiglie storiche della 'ndrangheta reggina, controllo delle attività economiche, sistematica dedizione alle estorsioni con atti di violenza funzionali al controllo del territorio, ecc.) dei gruppi mafiosi già giudicati, cui si pretende di raccordare il sodalizio investigato. In definitiva, la difesa osserva che "se l'associazione mafiosa in oggetto ha origini risalenti ed è composta da soggetti (che erano in età adulta già all'epoca dell'operazione c.d. "Barracuda") la sentenza non può arrestarsi nella constatazione della presenza tra gli inquisiti di due già imputati ed assolti in un altro processo. Avrebbe dovuto innanzitutto prendere le mosse dalle ragioni dell'assoluzione per verificare la sopravvivenza di elementi utili ad argomentare la continuità organizzativa con annessa dotazione intimidativa" (pag. 6 del ricorso). 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio. Si censura la sentenza per aver contraddittoriamente affermato, per un verso, che l'esercizio del potere di intimidazione e il conseguente assoggettamento era assicurato dal preparare "giovanotti" a "camminare per le strade" e, per altro verso, che i furti subiti dal [OSCURATO:PERSONA] non avevano rilevanza potendo essere frutto di azioni delittuose occasionali da parte di soggetti inconsapevoli della sua appartenenza alla cosca, e che altrettanto privo di rilevanza era il modesto tenore di vita del ricorrente. Si lamenta inoltre il difetto di precisione e gravità degli elementi acquisiti solo con l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l'assoluta laconicità degli interventi del [OSCURATO:PERSONA], che si era limitato a confermare quanto affermato da altri. 6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'associazione armata. Si censura la sentenza per non aver colmato le lacune già evidenziate dalla Suprema Corte in sede cautelare e per aver ritenuto sufficiente che le armi (legalmente detenute) fossero nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, essendo necessario accertare tale disponibilità in capo alla cosca. 7. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Nicola, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione "in relazione al modello tecnico di cui all'art. 416-bis cod. pen.". Muovendo dalle considerazioni svolte nella sentenza assolutoria emessa dalla Corte d'Appello nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Fortunato (giudicato con rito ordinario), la difesa censura la sentenza impugnata per la totale assenza di elementi comprovanti l'attività associativa di controllo del territorio e comunque il coinvolgimento del ricorrente (oltre al travisamento delle risultanze captative in ordine alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]). Vengono poi richiamate alcune precedenti decisioni (revoca della confisca a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in sede di misure di prevenzione; ordinanze di due diversi G.i.p. attestanti l'estinzione della cosca "Barreca" operante in Pellaro; procedimento di revisione avviato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; decreto di citazione a giudizio "a carico di altri soggetti per il reato di cui all'art. 390 cod. pen.") e documentazione amministrativa concernente lavori pubblici eseguiti in Pellaro senza alcun intervento o interesse della cosca ipotizzata. Si evidenzia, inoltre, l'assenza di elementi idonei a dimostrare un apprezzabile contributo del ricorrente, non potendo darsi rilievo a conoscenze interpersonali o alla presenza sul territorio. Sotto altro profilo, la difesa sottolinea l'assenza di elementi dimostrativi di una struttura riconducibile al paradigma dell'art. 416-bis cod. pen. anche quanto all'estrinsecazione del c.d. metodo mafioso e al controllo del territorio, alla notorietà del vincolo associativo (il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a porta re generi di conforto ad Antibes a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), unita all'assenza di misure di prevenzione a carico degli imputati, alla insussistenza di compendi patrimoniali di interesse (essendo anzi stata disposta l'integrale restituzione dei beni a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), all'assenza di condotte delittuose significative quali danneggiamenti, estorsioni ecc. La difesa lamenta l'omessa motivazione sulle corrispondenti deduzioni svolte in appello, richiamando altresì, a sostegno della richiesta di annullamento, l'insufficienza della motivazione in ordine alle risultanze captative (la cui ambiguità avrebbe richiesto l'individuazione di riscontri esterni), la violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. avuto riguardo all'assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo l'archiviazione del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento "Cholonero", l'elusione con motivazione apparente della prospettata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 390 cod. pen., avuto riguardo alla occasionalità dell'aiuto alimentare prestato in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 8. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un'associazione di stampo mafioso. Si censura la sentenza impugnata per non aver preso atto - traendone le necessarie conclusioni - dell'assoluta inesistenza di elementi idonei a confortare l'ipotesi accusatoria, sottolineando in particolare l'assenza: di reati-fine anche solo programmati (escluso il sostegno logistico a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]); di fatti comunque dannosi contro la persona, il patrimonio, l'economia ecc.; di condotte intimidatorie tenute nel territorio e di conseguenziali condizioni di assoggettamento o di omertà; di collegamenti tra gli odierni imputati e la "Provincia"; di collegamenti o cointeressenze criminali tra gli imputati ed altri soggetti operanti in Calabria o altrove; di elementi dimostrativi della pretesa coincidenza tra la cellula interessata dall'odierno processo e le risultanze del processo "Ponte"; di risultanze comprovanti la permanenza fino al 2016 del sodalizio (non essendo state individuate né analizzate le attività criminali giustificative di tale momento consumativo del reato). In buona sostanza, la difesa lamenta che - pur muovendo da fatti meritevoli di attenzione (l'assistenza a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], gli avvenimenti del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - la Corte d'Appello aveva amplificato oltre ogni limite la portata dimostrativa di tali circostanze "adagiandosi" su di esse e che dinanzi all'inesistenza di quelle evidenziate nel capo di accusa (con particolare riguardo al metus e ad una ideazione criminale riconducibile alle determinazioni degli imputati) non vi era stato alcun approfondimento volto a stabilire se gli elementi residui fossero sufficienti a fondare un'affermazione di penale responsabilità. Con particolare riguardo all'assunto per cui il sodalizio investigato sarebbe la naturale prosecuzione di quello analizzato nel processo "Ponte", la difesa lamenta il mancato apprezzamento di plurime evidenze negative (mancanza di corrispondenza temporale e soggettiva, di addentellati di collegamento, di un filo di ricostruzione storica). 8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provato sia il contenuto dell'incontro presso il "giardino" del [OSCURATO:PERSONA], sia la presenza di quest'ultimo; quanto all'aiuto prestato al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la difesa richiama le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] - con cui questi aveva ammesso gli addebiti riconducendoli alla vicinanza personale con il [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva assicurato un posto di lavoro - escludendo che tale attività potesse comprovare una permanente messa a disposizione del ricorrente nei confronti del sodalizio, rilevante ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. 8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante delle armi. Si censura la sentenza impugnata per aver valorizzato la legale detenzione di alcune armi da parte del ricorrente, senza alcuna dimostrazione dell'esser tale detenzione funzionale alle esigenze del sodalizio e conoscibile dagli imputati. 8.4. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura il mancato apprezzamento delle circostanze favorevoli (incensuratezza, giovane età ecc.) idonee a fondare l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. 8.5. Con motivi nuovi ritualmente depositati dal nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], si torna ad evidenziare l'insussistenza di elementi idonei a comprovare l'ipotesi accusatoria, anche alla luce del fatto che [OSCURATO:PERSONA] Fortunato - giudicato con rito ordinario sulla base delle stesse risultanze - era stato assolto in appello con sentenza ormai divenuta irrevocabile. Si deduce ancora l'inesistenza di risultanze in grado di dimostrare un contributo effettivo alla realizzazione di scopi associativi con metodi improntati alla sopraffazione e all'intimidazione. Anche quanto all'aggravante dell'associazione armata, il difensore richiama il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Fortunato, nel quale l'aggravante era stata esclusa già dalla sentenza di primo grado. Si insiste, infine, nelle censure già prospettate in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 9. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori. 9.1. Con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] deduce: 9.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione al sodalizio investigato. Si censura la sentenza per aver disatteso quanto dedotto in appello in ordine alla mancanza di prova circa l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] e la sua partecipazione alla riunione del 24/03/2013, e per aver ignorato le interpretazioni alternative esposte dalla difesa con riferimento agli elementi a carico (episodio del bacio, viaggi ad Antibes presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], corrispondenza intercorsa con quest'ultimo). Sotto altro profilo, si lamenta l'omessa motivazione sulle censure svolte con riferimento alla sussistenza dell'associazione, alla possibilità di ricollegarla con altri organismi oggetto di precedenti giudizi, alla concreta operatività del sodalizio con modalità riconducibili alla fattispecie incriminatrice. Con specifico riferimento alle circostanze emerse con l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa lamenta il mancato apprezzamento delle deduzioni svolte in appello circa la ritenuta presenza del [OSCURATO:PERSONA] (recatosi a fare le condoglianze a [OSCURATO:PERSONA] Alessandro presso l'abitazione di quest'ultimo, e non nel "giardino" dove si sarebbe svolta la riunione, posto in altra località), l'incongruità del termine "giovanotti" con cui il ricorrente (già ultraquarantenne al momento dei fatti) sarebbe stato evocato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (persona molto più giovane), il bacio con il [OSCURATO:PERSONA] (costituente un saluto perché i due non si erano visti fino a quel momento), il tono (in realtà scherzoso) della conversazione con il [OSCURATO:PERSONA], la corrispondenza epistolare ed i viaggi presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (circostanze riconducibili ai rapporti parentali e di benevolenza tra i due). 9.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Si censura la sentenza per aver ignorato i principi giurisprudenziali in materia di disponibilità delle armi in capo alla consorteria, e non al singolo associato per finalità ad essa estranee.9.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Si censura il difetto di motivazione al riguardo. 9.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con argomentazioni già in parte sviluppate nell'altra impugnazione. 9.2.1. Si contesta la rilevanza accusatoria e comunque l'idoneità delle conversazioni intercettate a fondare una sentenza di condanna, sostenute con una motivazione illogica e contraddittoria, oltre che non in linea con i più recenti arresti in tema di partecipazione ad associazione mafiosa (risultando insufficiente una mera vicinanza ad esponenti anche di spicco, o una collaborazione episodica nella trasmissione di messaggi ecc.). 9.2.2. Sotto altro profilo, il difensore richiama i più recenti arresti in tema di necessaria esteriorizzazione in termini concreti ed effettivi, e non solo potenziali, del "metodo mafioso", nonché in tema di coartazione della volontà di chi entra in contatto con gli esponenti del sodalizio, richiamando il contrasto giurisprudenziale rilevato in materia e l'anomalia del sodalizio investigato (difficilmente inquadrabile nella dicotomia "mafia storica" - "mafia delocalizzata"). P 9.2.3. Con riferimento all'aggravante dell'associazione armata, si torna a censurare la sentenza per aver ritenuto provata una disponibilità di armi collegata finalisticamente al conseguimento degli scopi associativi. 9.2.4. Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, si torna a censurare il vizio di motivazione già segnalato con il primo ricorso. 9.3. Con motivi nuovi ritualmente depositati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce le censure già formulate con riferimento al silenzio motivazionale della Corte d'Appello sulle plurime doglianze volte a contestare la configurabilità di una partecipazione del ricorrente, mai identificato e non menzionato nella lunga conversazione del 24/03/2013. Si torna altresì a lamentare l'insussistenza di elementi idonei a comprovare l'aggravante dell'associazione armata, ed il difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle attenuanti generiche. 10. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 10.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo. Si lamenta l'assenza di elementi idonei a comprovare sia gli elementi costitutivi del delitto di associazione di stampo mafioso, sia la partecipazione - nel senso chiarito dalla giurisprudenza - dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio ipotizzato. 10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si richiamano i precedenti giurisprudenziali secondo cui l'esercizio della capacità intimidatrice deve essere concreto ed effettivo, e non meramente potenziale, tale da risultare in grado di permeare l'ambiente economico e sociale di riferimento grazie all'assoggettamento ed omertà dallo stesso derivanti. 10.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'associazione armata. 10.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la motivazione della Corte d'Appello, ritenuta apparente. 11. Ricorrono per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 11.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame dei motivi nuovi di appello e alla relativa documentazione prodotta in quella sede, anche in relazione all'attività di investigazione difensiva. 11.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Si censura la motivazione della Corte territoriale, trattandosi dello stesso fatto illecito già oggetto del procedimento archiviato (come riconosciuto dalla stessa Corte, che ha negato le attenuanti generiche richiamando la "pervicacia e risalenza del delitto") e non essendo stato precisato, nell'imputazione, l'inizio della permanenza. 11.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione delle conversazioni ai ricorrenti da parte degli operanti, in assenza di formale attività di ricognizione vocale e con conseguente inutilizzabilità della trascrizione delle conversazioni. 11.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni del 14/03/2010 nell'ambito del procedimento "Reale", delle conversazioni del BARRECA (perché assunte senza il difensore dei ricorrenti) e della intercettazione del 24/03/2013, relativa al procedimento aperto per la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che tali eccezioni non erano precluse dalla scelta del rito abbreviato, trattandosi di nullità assolute e inutilizza bilità patologiche. 11.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti. Si lamenta anzitutto il mancato apprezzamento del rilievo di fondo sviluppato in appello, costituito dal fatto che, nei quattro anni di indagine (essendo l'attività captativa proseguita anche dopo la conversazione del 24/03/2013 e l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), nulla di concreto era emerso a carico dei ricorrenti (frequentazioni, concrete iniziative, acquisizione di beni derivanti da azioni illecite) nonostante le intercettazioni, le videoriprese ed i pedinamenti fossero stati eseguiti fino al giorno del fermo (tra l'altro non convalidato) di alcuni indagati. Si lamenta su tali basi la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non potendosi desumere dalle sentenze "Barracuda" e "Ponte" elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (i quali non erano neanche stati raggiunti da dichiarazioni del BARRECA e degli altri collaboratori escussi nei predetti procedimenti; si precisa, quanto al BARRECA, che egli aveva fatto riferimento ad altro soggetto — [OSCURATO:PERSONA] Michele — riferendo della locale di Pellaro). La difesa richiama, poi, l'assoluzione (nel procedimento di appello svoltosi con rito ordinario per lo stesso reato ascritto ai ricorrenti) di [OSCURATO:PERSONA] Fortunato, con integrale riforma della condanna in primo grado illegittimamente valorizzata dalla Corte territoriale; ricorda gli elementi favorevoli segnalati con i motivi nuovi (incensuratezza, assenza di misure di prevenzione, capacità reddituale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che aveva determinato la restituzione dei beni in un primo momento sequestrati). Il difensore si sofferma, quindi, sul carattere congetturale ed autoreferenziale della motivazione, quanto alla presenza dei ricorrenti alla riunione del 24/03/2013 (non essendo stato inspiegabilmente eseguito alcun accertamento nell'immediatezza); al rilievo accusatorio conferito ai due viaggi in Francia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e alla sua frase "tutto a posto, tutto in ordine" (nessun viaggio era stato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA]); al diverso "peso" che i due ricorrenti avrebbero assunto in seno al gruppo; alla illogicità (rispetto alle rigide regole della ‘ndrangheta) del dissenso e disappunto che essi — anche il [OSCURATO:PERSONA], asseritamente "di modesto calibro" - avrebbero espresso rispetto alle decisioni del capo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], veicolate tramite il nipote [OSCURATO:PERSONA] (controversie interne alla locale avrebbero dovuto essere rimesse alla Provincia, secondo le regole emerse nelle sentenze "Ponte", "Barracuda" e "Crimine"). Nel ribadire le censure in ordine al difetto di indagini sulla "riunione" e all'assenza di ricognizioni vocali, la difesa evidenzia che dalla stessa sentenza di primo grado emergeva la complessità del rito di affiliazione (incompatibile con la durata della riunione del 24/03/2013) e la necessaria presenza, in una locale, di almeno 49 affiliati. Quanto, poi, all'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe ricevuto la dote di 'ndrangheta (alla luce della conversazione intercettata nell'abitazione di PELLE [OSCURATO:PERSONA]), si rileva che nulla autorizzava ad escludere che si trattasse dell'altro figlio [OSCURATO:PERSONA] Demetrio, condannato in primo grado insieme al padre [OSCURATO:PERSONA] per reati di droga. Su tali basi di critica, il difensore individua poi 33 "punti fragili della motivazione della sentenza", concernenti tra l'altro: gli esiti delle perquisizioni; l'incongruità in chiave associativa delle affermazioni di dissenso e contrapposizione del [OSCURATO:PERSONA], delle determinazioni autonome rispetto alle indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], della unicità dell'organismo pur in presenza di due "capi"; l'irrilevanza delle missive sequestrate e del riferimento al santuario Polsi di S. Luca; lo scarso rilievo attribuibile alla parentela tra gli imputati (essendo, tra l'altro, frutto di travisamento l'affermazione per cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il suocero del [OSCURATO:PERSONA]); il carattere apodittico del collegamento tra il sodalizio investigato e quello oggetto del procedimento "Ponte", risultando inconsistente il "crisma" del giudicato dinanzi all'assoluta incensuratezza dei ricorrenti; l'incongruità dell'epiteto "giovanotti" rispetto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], nati rispettivamente nel 1970 e nel 1971; il mancato apprezzamento del fatto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in appello nel processo "Barracuda" e - come il figlio [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] - nemmeno imputato in quello "Ponte" (dove era stato condannato il solo [OSCURATO:PERSONA]). La difesa passa, poi, in rassegna i passaggi motivazionali dedicati dalla Corte d'Appello alle sentenze "Barracuda" e "Ponte", sottolineando che le considerazioni ivi svolte, anche quanto alle dichiarazioni del BARRECA, non riguardano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], e censurando sia l'utilizzo in malam partem delle sentenze (dato che in "Barracuda" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, mentre la sua condanna nel procedimento "Cholonero" riguardava i reati in materia di stupefacenti), sia il contributo dichiarativo degli altri collaboratori escussi in "Ponte", anch'essi silenti sui due ricorrenti. Con riferimento agli elementi strutturali del reato contestato, il difensore sottolinea l'assoluta assenza di prove attestanti l'espletamento di condotte di intimidazione nel territorio di Pellaro (come comprovato da una nota dei Carabinieri e dalla deposizione di CONDELLO Felice, resa in sede di indagini difensive), richiamando i precedenti giurisprudenziali che richiedono una riconoscibilità esterna dell'articolazione territoriale di una mafia storica, la cui forza di intimidazione non può essere meramente potenziale e presuntiva (riconoscibilità del tutto assente non essendovi risultanze indicative di una esteriorizzazione del metodo mafioso). Si richiamano, altresì, le più recenti pronunce in tema di partecipazione al sodalizio, sottolineando l'assenza di elementi idonei ad attestare un effettivo costante contributo da parte dei due ricorrenti.11.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al carattere armato dell'associazione. Si censura il mancato apprezzamento dell'esclusione dell'aggravante nel processo "parallelo" svoltosi con rito ordinario, e della richiesta in tal senso formulata dal P.G. di udienza. 11.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Si richiamano i precedenti in tema di accertamento del tempus commissi delicti, invocando l'applicazione della pena secondo i parametri vigenti nel 1997 (epoca in cui i ricorrenti erano già maggiorenni). 11.8. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche. Si censura il richiamo alla pervicacia, alla gravità del reato e alla mancata collaborazione. 11.9. Richiesta di rilevazione d'ufficio, qualora nel frattempo sia stata accertata la irrevocabilità della assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] Fortunato, della "connessione ed efficacia" della pronuncia con riferimento alla posizione dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna produzione, da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del certificato di morte del proprio assistito impone in questa sede - non ricorrendo le condizioni per un proscioglimento nel merito, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto a tale posizione, per essere il reato ascritto all'[OSCURATO:PERSONA] estinto per morte dell'imputato. 2. È opportuno esaminare preliminarmente le eccezioni processuali sollevate da alcuni ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che non sono meritevoli di accoglimento. 2.1. Per ciò che riguarda la lamentata violazione dell'art. 414 cod. proc. pen., e la conseguente ritenuta inutilizzabilità degli atti assunti in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, dopo l'archiviazione delle posizioni nel procedimento "Cholonero", viene qui in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di archiviazione, nell'ipotesi di reato permanente, l'efficacia preclusiva del decreto emesso dal gip, non seguito dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini, non impedisce lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all'archiviazione» (Sez. 2, n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, Rv. 264222, che in applicazione di tale principio ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che l'imputazione riguardava un segmento temporale successivo al decreto di archiviazione e il relativo accertamento era fondato su fatti diversi da quelli valutati nel precedente provvedimento di archiviazione). La Corte d'Appello ha fatto buon governo di tali insegnamenti, ponendo in evidenza che le condotte investigate nel procedimento che qui rileva (con iscrizione risalente al 2012) erano successive di circa dieci anni all'emissione del decreto di archiviazione (cfr. pagg. 199, 313, 409 della sentenza impugnata). 2.2. Per ragioni del tutto analoghe, altrettanto infondate risultano - mutatis mutandis - le censure concernenti la violazione del ne bis in idem (invocato dal [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla condanna nel procedimento "Ponte", e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'assoluzione nel procedimento "Barracuda"). Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di applicazione del principio del ne bis in idem, il precedente giudicato per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. non impedisce la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand'anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo» (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149). In tale prospettiva, la Corte d'Appello ha anche qui evidenziato la legittimità della contestazione delle condotte associative "certamente poste in essere (almeno) un decennio dopo l'indicato passaggio in giudicato della sentenza 'Barracuda— (cfr. pag. 200 della sentenza impugnata). D'altra parte non può condividersi l'assunto della difesa [OSCURATO:PERSONA], volto anche a prospettare una violazione dei principi sovranazionali, secondo cui gli elementi a carico sarebbero unicamente quelli già valutati nella sentenza di condanna irrevocabile: la Corte d'Appello ha infatti valorizzato, ai fini che qui interessano, elementi certamente successivi a quella decisione (v., in particolare, le conversazioni ambientali - cui peraltro il [OSCURATO:PERSONA] era estraneo - del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 24/11/2015). 2.3. Prive di fondamento sono anche le doglianze relative alla utilizzabilità delle intercettazioni. 2.3.1. Con riferimento a quella imperniata sul fatto che l'attività captativa era stata effettuata per la ricerca del latitante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (gravato da una condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), è sufficiente richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo cui «i risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati a fini probatori con i limiti derivanti dal divieto di utilizzazione in procedimenti diversi di cui all'art. 270 cod. proc. pen., il quale non opera, oltre che nei casi in cui l'attività captativa sia indispensabile per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nei procedimenti per reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali tale attività era stata "ah origine" autorizzata, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 26739 del 18/09/2020, Currò, Rv. 279661). 2.3.2. In relazione alle questioni prospettate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], appare per un verso manifestamente infondata quella volta a sostenere l'inutilizzabilità delle conversazioni per il fatto che l'attribuzione ai ricorrenti degli interventi nei vari colloqui captati era avvenuta senza l'espletamento di apposite ricognizioni vocali. Trattasi, infatti, di attività interpretativa del tutto lecita delle risultanze acquisite, da parte dei giudici di merito: né i ricorrenti, optando per il rito abbreviato, hanno palesato interesse ad approfondimenti istruttori nel senso indicato. Per altro verso, risulta inammissibile, perché formulata in termini totalmente generici, l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa svolta in data 14/03/2010 nell'ambito del procedimento "Reale". 2.4. A conclusioni di manifesta infondatezza deve, infine, pervenirsi quanto alla prospettata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore BARRECA Filippo in assenza dei difensori dei ricorrenti. Deve, invero, radicalmente escludersi la prospettata inutilizzabilità c.d. patologica, deducibile anche dopo la scelta del rito abbreviato: si è invero chiarito, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che «ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'imputato in fase d'indagini, in assenza del difensore ed in stato di custodia cautelare, poichè di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all'istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l'utilizzabilità (art. 438, ultimo comma, cod. pen.), essendo dichiarazioni di tal fatta pacificamente acquisibili, in dibattimento, sull'accordo delle parti» (Sez. 2, n. 39342 del 15/09/2016, Lionti, Rv. 268378). 3. Si è avuto modo di evidenziare, nelle pagine che precedono, che gli odierni ricorrenti hanno censurato la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] - con varietà di accenti e di prospettive, imperniate ora sulla violazione di legge, ora sul vizio di motivazione anche per la mancata risposta alle deduzioni svolte con i motivi di appello - per aver ritenuto configurabile, nella fattispecie in esame (ovvero con riferimento alla "cosca di Pellaro", la cui operatività era stata accertata da sentenze irrevocabili e la cui persistenza, in rinnovata composizione, forma oggetto dell'odierna contestazione), il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. I ricorrenti hanno in particolare lamentato la mancata dimostrazione sia dell'utilizzo nel territorio di riferimento, da parte di tutti gli imputati, di modalità comportamentali improntate a intimidazione e sopraffazione, sia della sussistenza delle necessarie e conseguenziali condizioni di assoggettamento e di omertà, riconducibili a tale tipologia di condotte. Si è visto anche che i difensori hanno inteso sottoporre a serrata critica, con rilievi su cui si avrà modo di tornare, lo stesso presupposto ricostruttivo qui appena richiamato: ovvero, l'affermata piena continuità tra il sodalizio oggetto delle precedenti pronunce irrevocabili e l'organismo scrutinato in questa sede. Si tratta quindi di un coacervo di censure per così dire "trasversale" - dal quale è opportuno prendere le mosse - che verosimilmente trae origine dalle peculiari connotazioni dell'odierno procedimento: non si allude, ovviamente, alla mancata contestazione di reati-fine (circostanza certamente non ostativa ad affermazioni di responsabilità per il reato associativo: cfr. in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703), bensì alla mancata valorizzazione, nel complesso argomentativo desumibile dalle sentenze di primo e secondo grado, di elementi di prova idonei a dimostrare non solo la concreta ed effettiva "esteriorizzazione" del c.d. metodo mafioso, da parte dei ricorrenti, ma anche la stessa percezione dell'esistenza del sodalizio, in termini di attualità, da parte degli abitanti nella zona di Pellaro (località posta nella zona sud di [OSCURATO:PERSONA]). È, anzi, opportuno porre sin d'ora in evidenza il fatto che - ad eccezione dell'attività volta a proteggere la latitanza in Francia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. (attività che, peraltro, non è in sé riconducibile, all'evidenza, al paradigma normativo di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen.) - i percorsi argomentativi tracciati dai giudici di merito non hanno preso in alcuna considerazione, in termini di apprezzabile concretezza, il tema delle "ricadute esterne" (nel senso, appunto, delle attività di attuazione e sviluppo di taluno dei programmi associativi evocati dalla norma incriminatrice) riconducibili alle conversazioni intercettate tra gli imputati in data 24/03/2013 (durante le fasi precedenti e successive alla riunione tenutasi presso il "giardino" del [OSCURATO:PERSONA]) e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in occasione di un colloquio in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA]).4. Sulle questioni alle quali si è qui appena accennato, la Corte d'Appello ha operato una chiara "scelta di campo". Facendo leva sugli approdi ricostruttivi della sentenza irrevocabile emessa nel procedimento "Crimine" (relativi alla struttura della 'ndrangheta e alle sue articolazioni organizzative sul territorio in "locali", con la "Provincia" quale organismo centrale sovraordinato: cfr. pag. 63 della sentenza impugnata) e sugli accertamenti - anch'essi irrevocabili - intervenuti con le sentenze emesse nei procedimenti "Barracuda" e "Ponte", aventi ad oggetto l'operatività e il succedersi (anche all'esito di aspri conflitti) di cosche di 'ndrangheta nel territorio di Pellaro e zone limitrofe (pag. 64 ss.), la Corte d'Appello ha reiteratamente affermato che quella di cui al capo A) non era da considerare una cosca nuova e di recente costituzione, trattandosi di una locale già da tempo incardinata nel territorio di Pellaro (cfr. pag. 62 e, soprattutto, 163: "la presente cosca rappresenta la continuazione storica, familiare ed associativa della cosca, avente medesimo radicamento territoriale, imperante proprio in Pellaro, come giudizialmente accertato da pregressi procedimenti giudiziari, divenuti definitivi...è la stessa cosca, già imperante nella medesima zona, un tempo gestita dagli avi dei presenti inquisiti, che ha subito, come ordinariamente accade, un processo di 'evoluzione e rinnovamento', con l'ingresso di nuovi adepti e di nuove responsabilità associative di nuovi sodali, senza, nondimeno, alcuna cesura con il passato"). Ponendosi in tale ottica ricostruttiva (secondo cui l'organismo investigato altro non era che la già accertata cosca di Pellaro in "rinnovata composizione", con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] in posizione apicale), la Corte d'Appello ha tratto conseguenze del massimo rilievo, ai fini che qui specificamente interessano, e che spiegano il silenzio motivazionale censurato dai ricorrenti, quanto agli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa enucleati nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. Si è, infatti, affermato che se "l'odierna compagine altro non è che la 'continuazione' storica, personale, familiare, funzionale e territoriale della cosca precedente, di cui è stata già accertata l'esistenza pacifica, con il crisma del giudicato [...] allora è giocoforza ritenere che la forza di intimidazione, di cui si avvale il presente gruppo, è già tutto esteriorizzato nel territorio di riferimento, che, infatti, è assolutamente 'consapevole' dell'esistenza della 'ndrangheta nella propria zona abitativa ed è (già) sopraffatto dalla violenza e dalla minaccia, che ha investito la suddetta zona Reggina. In una parola, non vi è bisogno alcuno di continuare ad esteriorizzare ciò che già c'è" (pag. 172 della sentenza impugnata). In buona sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto di poter del tutto prescindere, nell'esposizione degli elementi posti a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, da risultanze dimostrative sia dell'utilizzo della forza di intimidazione, sia delle conseguenziali condizioni di assoggettamento ed omertà nel territorio di Pellaro: trattandosi di situazioni già emerse negli accertamenti irrevocabili relativi alla medesima ed omonima cosca, sia pure in diversa composizione (v. sul punto anche pag. 173 della sentenza). 5. A sostegno delle proprie conclusioni, la Corte d'Appello ha richiamato alcuni precedenti di questa Suprema Corte - v. ad es. Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093 - secondo cui «il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico». Tale indirizzo interpretativo si inserisce nel panorama giurisprudenziale, alquanto variegato, relativo all'analisi strutturale del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con particolare riferimento ai profili della c.d. esteriorizzazione del metodo mafioso, e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà, nelle ipotesi di nuove articolazioni organizzative di un sodalizio già storicamente radicato. Un panorama caratterizzato dal succedersi, negli ultimi anni, di ben due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, cui hanno peraltro fatto seguito altrettante restituzioni alle Sezioni rimettenti da parte della Presidenza di questa Suprema Corte che, in entrambi i casi, ha escluso la sussistenza di un reale contrasto e, dunque, la necessità di sottoporre la questione all'attenzione del [OSCURATO:PERSONA] (si tratta dei decreti in data 28/04/2015 e in data 17/07/2019). Interessa qui evidenziare che, nel secondo provvedimento di restituzione, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato l'evoluzione giurisprudenziale in materia osservando che — condivisa e indiscussa la necessità che il sodalizio sia connotato in termini di una effettiva capacità intimidatrice, da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà in capo ai soggetti che con esso vengano in contatto - le differenti conclusioni giurisprudenziali in ordine alla esteriorizzazione del metodo risultavano correlate alle diversità del concreto manifestarsi della c.d. delocalizzazione delle "mafie storiche". 5.1. Si è, in particolare, evidenziato che, nell'ipotesi in cui il nuovo aggregato costituisca una struttura "autonoma ed originale" (pur se proiettata verso l'adozione della medesima metodica delinquenziale del sodalizio "storico"), è necessaria la verifica di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. (tra cui, appunto, l'esteriorizzazione del metodo e le conseguenze in punto di assoggettamento ed omertà); nella diversa ipotesi di "mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la 'casa madre'", che ricada nell'area tradizionale di competenza, si ritiene che la cellula - in presenza appunto "di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre" - costituisca una promanazione dell'originaria struttura, "di cui non può che ripetere i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l'ambiente circostante". Nel ribadire l'impossibilità di prescindere dalla capacità intimidatrice del sodalizio - definita una "precondizione necessaria" per la configurabilità del reato - il provvedimento di restituzione alla Sezione rimettente ha in definitiva evidenziato la necessità di una "corretta valutazione delle evidenze probatorie, trattandosi di accertare le caratteristiche organizzative della cellula, i suoi rapporti con la 'casa madre' nonché le forme di esteriorizzazione del metodo mafioso che, come affermato dalla sentenza Barranca, può manifestarsi anche in modo 'silente'. In tale ottica ricostruttiva, è stata esclusa la sussistenza di un reale contrasto con le pronunce volte non solo ad escludere la natura di reato associativo puro all'associazione ex art. 416-bis cod. pen., ma anche a ritenere necessario, per la sua configurabilità, «che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271102). 5.2. Particolarmente significativa, ai fini che qui specificamente interessano, appare la richiamata valorizzazione, da parte del Presidente [OSCURATO:PERSONA], di una sentenza di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 28950 del 18/05/2018, Barranca) che - nell'analizzare la questione della "novità" o meno di una locale di 'ndrangheta posta in territorio calabrese, rispetto al preesistente organismo giudizialmente accertato - ha osservato che «parlare di continuità dell'agire associativo - nei territori oggetto di penetrazione storica - non significa predicare l'immobilismo e la riproduzione dei medesimi schemi operativi (nel caso della 'ndrangheta, la frammentazione dei gruppi e la tendenza a non realizzare un organismo verticistico condizionante, secondo lo storico modello della cupola siciliana) ma significa rapportare le nuove fonti di conoscenza - che ben possono comportare la emersione di variazioni all'originario modello - al medesimo contesto storico già in precedenza accertato, attraverso l'identità (almeno parziale) dei soggetti raggiunti dai diversi accertamenti, la comunanza dei territori oggetto di azione, l'analisi delle finalità complessive del sodalizio» (cfr. pagg. 34-35 della sentenza, in cui si precisa, a tale ultimo proposito, che "solo una netta frattura finalistica" potrebbe impedire l'utilizzo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. delle informazioni contenute nelle sentenze irrevocabili a fini dimostrativi della continuità dell'organismo associativo). 6. Ad avviso di questo Collegio, le coordinate interpretative indicate del decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA], con le precisazioni contenute nella sentenza Barranca e qui appena richiamate, costituiscono una sorta di "limite invalicabile" nell'analisi strutturale e funzionale, svolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 416-bis cod. pen., di una formazione associativa al fine di dimostrare - proprio come nell'odierna ipotesi accusatoria - che tale formazione sia priva di reali elementi di "novità" rispetto a un organismo già accertato con sentenza irrevocabile e costituisca, quindi, una mera prosecuzione di quest'ultimo, tale da rendere ultroneo ogni approfondimento in tema di esteriorizzazione del metodo mafioso e conseguenziali effetti di assoggettamento ed omertà. È, infatti, evidente che con il superamento di quel limite si andrebbe incontro ad evidenti quanto gravi criticità non solo con i principi di materialità ed offensività (non a caso richiamati nell'informazione provvisoria relativa al recente intervento delle Sezioni Unite - ud. 03/06/2021, ric. Modaffari - in tema di valenza probatoria dell'affiliazione, ai fini dell'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione in un sodalizio di stampo mafioso), ma anche, e prima ancora, con quelli di legalità e tassatività della fattispecie incriminatrice (essendo evidente che, con un indiscriminato ampliamento della portata applicativa del concetto di "mera prosecuzione di una cosca preesistente", si finirebbe per svuotare di effettivo contenuto la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen.). Appare del resto significativo il fatto che la prima Sezione di questa Corte, ricevuto il provvedimento di restituzione, abbia definito il giudizio che era stato oggetto dell'ordinanza di rimessione (concernente, peraltro, una delocalizzazione in territorio estero) affermando che «il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad un'articolazione territoriale di una mafia storica (nella specie, una cosca tedesca di 'ndrangheta), allorché la stessa, per effetto del collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre» (Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che un raccordo con la casa-madre non definito sul piano funzionale sarebbe insufficiente - proprio perché confinato nei cd. interna corporis del gruppo - a porsi come occasione per la proiezione all'esterno della nuova realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo della capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico). Si intende qui evidenziare, in altri termini, che la prospettiva ermeneutica richiamata nel paragrafo precedente conferisce un rilievo centrale e inderogabile all'accertamento probatorio, nel senso che - ai fini della riconducibilità nell'alveo dell'art. 416-bis cod. pen. di una nuova formazione locale, insediatasi nel territorio per tradizione riferibile ad una organizzazione "storica" - può prescindersi da specifici accertamenti in ordine alla esteriorizzazione del metodo mafioso, e alle conseguenti ricadute in termini di assoggettamento ed omertà, solo qualora si sia "in presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre". E tale "corretta valutazione delle evidenze probatorie" deve svilupparsi, secondo le condivisibili puntualizzazioni contenute nella sentenza Barranca, nella triplice direzione della "identità (almeno parziale) dei soggetti raggiunti dai diversi accertamenti", della "comunanza dei territori oggetto di azione", della "analisi delle finalità complessive del sodalizio" (cfr. supra, § 5). Si deve, anzi, ritenere che l'accertamento probatorio dei due profili qui in discussione sia connotato da un rapporto di proporzione inversa, nel senso che, quanto più sfumata è l'indagine sull'effettivo ricorso ad attività o metodi improntati all'intimidazione e alla sopraffazione e sui connessi effetti di assoggettamento ed omertà, tanto più rigorosa e solida deve risultare l'acquisizione probatoria dimostrativa delle caratteristiche strutturali del sodalizio (anche nei rapporti con la casa-madre) e soprattutto dell'esistenza di una "linea di continuità" (nei programmi e nei comportamenti, se non anche nella piena coincidenza dei soggetti coinvolti) tra l'organismo associativo già irrevocabilmente accertato e quello oggetto di indagine: solo con una positiva verifica di tali presupposti è possibile escludere la "novità" di quest'ultimo, e ritenere accettabili le semplificazioni probatorie già più volte ricordate.7. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza oggetto degli odierni ricorsi, non ha fatto buon governo dei principi fin qui richiamati. Per le ragioni che si andranno subito ad esporre, il percorso a rgomentativo tracciato dalla Corte territoriale non resiste infatti ai plurimi rilievi difensivi di apoditticità ed autoreferenzialità, nonché di omessa pronuncia su questioni dedotte con i motivi di appello, formulati con riferimento all'impostazione di fondo accolta in sentenza circa la possibilità di affermare che gli elementi di prova acquisiti e valorizzati (condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento "Ponte"; contenuto delle sentenze irrevocabili e delle conversazioni intercettate; protezione della latitanza in Francia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; missive in carcere inviate da quest'ultimo) comprovino la persistente vitalità e operatività della medesima "cosca di Pellaro" già oggetto di precedenti sentenze irrevocabili, e che quindi la chiarezza ed univocità della ricostruzione offerta dalle predette risultanze (sia quanto alla struttura dell'organismo, sia quanto alla continuità programmatica ed operativa, sia quanto al suo inserimento nel tessuto 'ndranghetistico) possa esimere da concrete verifiche in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa specificamente indicati nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (verifiche, del resto, espressamente ritenute ultronee dalla Corte territoriale: cfr. supra, § 4). 7.1. Va, anzitutto, evidenziato che le sentenze irrevocabili valorizzate dai giudici di merito non hanno preso in considerazione gli odierni ricorrenti, eccezion fatta per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto immediatamente, peraltro, è necessario sottolineare che mentre il [OSCURATO:PERSONA], assolto nel procedimento "Barracuda", è stato definitivamente condannato in quello "Ponte" (su tale posizione, e sull'insufficienza di quanto emerso a suo carico per affermare la continuità della cosca, si tornerà più avanti: cfr. infra, § 7.3.3), gli altri due predetti ricorrenti hanno visto definire la rispettiva posizione in senso pienamente liberatorio: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non imputato nel procedimento "Ponte", è stato assolto in appello in quello "Barracuda", mentre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato definitivamente assolto in entrambi i procedimenti (si accenna qui al fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] Fortunato, optante per il rito ordinario a differenza degli odierni ricorrenti ed assolto in grado di appello, era stato a suo tempo evocato dal collaboratore BARRECA, nel procedimento "Barracuda", come soggetto coinvolto in posizione apicale). Pur dando atto di tali esiti, la Corte d'Appello ha ritenuto di poter ripetutamente valorizzare il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e soprattutto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi pregressi procedimenti (per l'[OSCURATO:PERSONA], oggi deceduto, cfr. pag. 368 della sentenza impugnata).In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello - proprio per sostenere che si trattasse della stessa cosca già presente in Pellaro, interessata solo da una fisiologica fase di rinnovamento e ringiovanimento - ha affermato che "nonostante tale rigenerazione, i 'capi storici' ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) restano 'alla guida' del gruppo associativo, garantendo così, senza soluzione di continuità, il permanere della forza di intimidazione e delle radici originarie del sodalizio in esame, nel mutare delle linee generazionali" (pag. 62 della sentenza). Analoghe considerazioni vengono svolte nella descrizione della struttura associativa, a commento delle dichiarazioni accusatorie rese in "Barracuda" dal collaboratore BARRECA, che aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in posizione apicale (cfr. pagg. 64 e 94: "il suddetto duo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] rappresenta l'anello di congiunzione storica tra l'originaria cosca, imperante in Pellaro e zone limitrofe, e la presente compagine illecita che della prima è 'prosecuzione', senza soluzione di continuità, fondando il suo baricentro organizzativo proprio nei vertici storici indicati che, dall'origine, hanno fatto parte del sodalizio in riferimento"). Allo stesso modo, nel tratteggiare la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello ha testualmente affermato che egli "è stato sempre presente nella locale di Pellaro di cui al capo A)", richiamando anche in questo caso le dichiarazioni accusatorie del BARRECA nell'ambito del procedimento "Barracuda" (cfr. pag. 184 della sentenza impugnata). Tali passaggi argomentativi sono stati sottoposti a severa critica dai difensori, con rilievi che devono in questa sede essere condivisi in ragione del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio» (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962, che - in applicazione del principio - ha ulteriormente precisato che la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un'accusa relativa al periodo oggetto di successiva contestazione, rispetto al quale vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, e che le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in quanto siano indicative anche della progettazione di precise condotte future). Non può, quindi, condividersi il recupero delle dichiarazioni rese dal BARRECA in un procedimento conclusosi con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: un recupero che la Corte d'Appello ha tra l'altro effettuato senza un adeguato confronto con elementi di indubbia valenza favorevole offerti dalla difesa (quale la revoca del sequestro a suo tempo disposto in sede di prevenzione patrimoniale). Né, tanto meno, è possibile superare la predetta criticità attraverso le precisazioni, contenute in sentenza, secondo cui i riferimenti alle dichiarazioni del collaboratore, con finalità meramente introduttive (pag. 184), avrebbero avuto la funzione di "attestare la continuità storico/associativa della locale di 'ndrangheta" (pag. 204). Si è infatti già diffusamente chiarito, nel precedente paragrafo, che proprio l'esistenza di una chiara linea di continuità tra la cosca già irrevocabilmente accertata, e quella in esame, costituisce una precondizione irrinunciabile per operare le "semplificazioni probatorie" in tema di esteriorizzazione del metodo e conseguenziali effetti sui consociati: ed è superfluo sottolineare che anche l'accertamento di tale precondizione soggiace alle ordinarie regole che presiedono alla valutazione della prova. Per ciò che riguarda gli altri ricorrenti, deve altresì osservarsi che la sentenza non ha fornito adeguata risposta alle censure difensive (cfr. in particolare i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) concernenti il mancato coinvolgimento nelle dichiarazioni del BARRECA (e degli altri collaboratori), e comunque nei procedimenti conclusi con sentenza irrevocabile che pure avevano ad oggetto la cosca di Pellaro. Si tratta di un rilievo tutt'altro che inconferente, nonostante il carattere risalente delle dichiarazioni e delle vicende oggetto di quei procedimenti, quanto meno per i ricorrenti all'incirca coetanei del BARRECA, nato nel 1947 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): e ciò soprattutto considerando l'estensione territoriale, tutt'altro che sconfinata, su cui l'organismo irrevocabilmente accertato aveva spiegato la propria influenza. Allo stesso modo, coglie nel segno il rilievo difensivo (cfr. ricorso [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui la valorizzazione in chiave di continuità associativa dei riferimenti, emersi dall'intercettazione ambientale del 24/03/2013, ai nonni di alcuni conversanti (cfr. pag. 86 ss. della sentenza impugnata), non è stata accompagnata da adeguate precisazioni, da parte della Corte territoriale, idonee a collegare tali riferimenti a quanto diacronicamente accertato dalle sentenze irrevocabili. A conferma della consistenza dei rilievi difensivi, va conclusivamente evidenziato che un analogo, assoluto "silenzio" sugli odierni ricorrenti si riscontra anche nella sentenza conclusiva del procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" (emessa nel 2012, irrevocabile nel 2015), pur avendo anch'essa preso in considerazione le dinamiche 'ndranghetistiche nella zona di Pellaro (sul punto, cfr. pag. 218 ss. della sentenza di primo grado). 7.2. È opportuno, poi, ricordare le censure svolte da alcuni ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) per avere la sentenza della Corte d'Appello ritenuto compatibile la struttura della cosca, ricostruita attraverso le intercettazioni ambientali, con quanto illustrato sul punto nella sentenza "Crimine" (ed esplicitamente richiamato dalla pronuncia di primo grado: cfr. pag. 10 ss. della sentenza del G.u.p.). In particolare, è stata sottolineata, tra l'altro, l'incompatibilità dell'affermata presenza di due capi ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come già più volte ricordato) nella medesima locale, laddove invece, dalla sentenza "Crimine", emerge che "ogni locale ha un proprio capo, appunto il capo locale che ha potere di vita e di morte su tutti" (cfr. pag. 11 della sentenza di primo grado). Al riguardo, la Corte territoriale ha affermato che la presenza di "due distinti e riconosciuti vertici di riferimento" è dovuta alla "grandezza e complessità" del sodalizio, ferma la sua struttura unitaria (cfr. pag. 109 della sentenza impugnata). Appare superfluo sottolineare il carattere totalmente autoreferenziale, oltre che logicamente contraddittorio, di tale affermazione: se è vero che, come ricordato dalla sentenza Barranca, le evoluzioni di un organismo associativo possono in astratto determinare variazioni e scostamenti anche sensibili dal modello di riferimento, o comunque dall'assetto organizzativo consolidatosi in una determinata fase storica (cfr. supra, § 5.2), è anche vero che l'eventuale esistenza di siffatte peculiarità evolutive (tali da aver determinato, nel caso di specie, la vigenza di una sorta di diarchia) deve essere oggetto di adeguata analisi e dimostrazione, certo non rinvenibili in un apodittico richiamo alla "grandezza e complessità" della cosca: e ciò soprattutto considerando, ancora una volta, l'effettiva estensione territoriale della sfera di influenza dell'organismo, accertato con la sentenza "Ponte" (cfr. pag. 379 della sentenza di primo grado). 7.3. La fondatezza dei rilievi difensivi, volti a contestare l'affermata continuità della cosca di Pellaro, emerge con ancor maggiore chiarezza qualora si passi all'esame delle censure volte a contestare la persistente unicità della cosca sul piano più strettamente operativo e programmatico. 7.3.1. Occorre, anzitutto, porre in evidenza che il procedimento "Ponte", definito in primo grado con sentenza del 13/02/2001 (irrev. nel 2009), aveva avuto ad oggetto condotte risalenti agli anni novanta (cfr. pag. 142 ss. della sentenza di primo grado).Rispetto alla consumazione del reato associativo accertato in quel procedimento, fissata appunto nel 2001, la sentenza della Corte d'Appello non ha fornito alcuna indicazione idonea a tracciare una qualche linea di continuità - a livello organizzativo, programmatico o anche solo operativo - rispetto agli anni presi in considerazione nell'odierno procedimento, che ha preso le mosse nel 2012 con l'attività investigativa volta alla cattura del latitante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed ha avuto quale "punto di riferimento probatorio" (pag. 67 della sentenza) la conversazione ambientale del 24/03/2013. Si è visto, anzi, che la Corte territoriale ha (correttamente) disatteso sia le eccezioni di inutilizzabilità ex art. 414 cod. proc. pen., sia la prospettata violazione del ne bis in idem, proprio valorizzando l'avvenuto decorso di circa un decennio dai fatti irrevocabilmente accertati ovvero dall'emissione del decreto di archiviazione (cfr. pagg. 199, 229 della sentenza impugnata e supra, § 2). È, tuttavia, evidente che la totale assenza di indicazioni su quel decennio non può in alcun modo ritenersi irrilevante, qualora si intenda sostenere - come nel caso della sentenza impugnata - che vi sia stata piena continuità tra la cosca a suo tempo accertata e quella oggetto dell'odierno giudizio. 7.3.2. Come già evidenziato all'inizio della presente esposizione, e come ripetutamente sottolineato nei motivi di ricorso, la motivazione della sentenza impugnata non offre concrete indicazioni anche in ordine alla sfera di interessi del gruppo investigato, e alle modalità operative prescelte per il raggiungimento degli obiettivi. Va, infatti, posto in evidenza che l'intercettazione ambientale del 24/03/2013, costituente il perno dell'intero percorso argomentativo, contiene indicazioni di indubbio interesse accusatorio (contrasti interni al gruppo sull'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prospettiva di ulteriori acquisizioni, ecc.) che appaiono peraltro proiettate sul solo versante degli assetti organizzativi e degli equilibri "interni". È vero che, in un passaggio della lunga intercettazione ambientale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fa un esplicito riferimento alla necessità di istruire i "giovanotti" perché sappiano "quello che devono fare, che devono dire", e siano quindi in grado di "camminare" per la strada (cfr. pag. 83): altrettanto vero è, peraltro, che la Corte d'Appello ha ritenuto di poter attribuire a tale affermazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] connotazioni di autoevidenza tali da rendere ultroneo ogni ulteriore approfondimento sia sul fatto che i "giovanotti" abbiano poi effettivamente "camminato", sia sull'individuazione del territorio realmente e concretamente interessato dalle "camminate", sia anche sull'accertamento del concreto obiettivo di queste ultime (richieste di danaro a commercianti o a imprenditori, acquisizione o controllo di lavori pubblici, ecc.).A tal proposito, non può che sottolinearsi la fondatezza del rilievo (ricorsi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) concernente l'assoluto silenzio motivazionale della Corte su quanto specificamente dedotto con i motivi di appello. In quella sede, era stato infatti evidenziato che, nonostante il più che prolungato ricorso all'attività captativa, avviata per la ricerca del latitante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ma protrattasi ben oltre la cattura (quanto meno fino al novembre 2015, data del colloquio in carcere tra il predetto ricorrente ed il figlio [OSCURATO:PERSONA]), nessuna indicazione era emersa, dalle intercettazioni (o da alcun'altra risultanza investigativa), sull'effettivo svolgimento di una qualche attività dei consociati riconducibile ai parametri del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. Si tratta di una lacuna motivazionale di indubbio rilievo, che incide sulla tenuta dell'affermazione della Corte d'Appello secondo cui — alla luce dei riferimenti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai "giovanotti" che "devono camminare per le strade" — nessun dubbio poteva porsi sul fatto che la cosca di Pellaro, in diversa composizione, avesse continuato ad utilizzare metodi di sopraffazione su quello stesso territorio di riferimento, proprio come in passato. È, infatti, evidente che tale complessiva lettura avrebbe potuto resistere ai rilievi di apoditticità ed autoreferenzialità solo confrontandosi adeguatamente con il tema sollevato in appello in ordine al fatto che, nell'ampio arco temporale compreso tra la conversazione intercettata (marzo 2013) e il colloquio in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed il padre (novembre 2015), non era in alcun modo emerso che i "giovanotti" (o altri) avessero "camminato", né tantomeno che tali attività illecite fossero state poste in essere nel territorio di Pellaro (ovvero nella medesima zona presa in considerazione dalle precedenti sentenze irrevocabili). 7.3.3. Quanto appena esposto in ordine alle carenze motivazionali sugli aspetti strettamente operativi dell'organismo investigato consente di comprendere appieno la fondatezza dei "corrispondenti" rilievi difensivi volti a confutare l'assunto della unicità della cosca anche dal punto di vista programmatico. È, infatti, evidente che l'assoluta assenza di specifiche e concrete informazioni sull'attività "di rilevanza esterna" del sodalizio investigato non consente di effettuare, anche con riferimento ai programmi criminosi perseguiti, alcun tipo di comparazione con quanto irrevocabilmente accertato dalle precedenti pronunce. Coglie, dunque, nel segno il rilievo difensivo volto a segnalare l'apoditticità delle affermazioni contenute, anche a tale specifico riguardo, nella motivazione della Corte territoriale (cfr. pag. 166 della sentenza impugnata: "Permane dunque, senza soluzione di continuità con il passato, il carattere aperto e indefinito del programma associativo, perseguito dalla cosca di 'ndrangheta, in esame, e teso a controllare ogni snodo economico, sociale e commerciale della propria zona di competenza. Si agisce, infatti, sui nodi portanti, a livello strutturale, funzionali a garantire, nel tempo, il perpetuarsi di tale programma criminoso"). Il carattere autoreferenziale di tale affermazione si coglie compiutamente, tra l'altro, prendendo in considerazione la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento "Ponte" (come già accennato, si tratta dell'unico odierno ricorrente raggiunto da una sentenza di condanna). Dalla sentenza di primo grado (pag. 142 ss.) emerge che il [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto da chiamate in correità dei collaboratori BARRECA Filippo e RIGGIO [OSCURATO:PERSONA] (peraltro non pienamente allineate, dato che solo il primo, e non anche il secondo, aveva attribuito al [OSCURATO:PERSONA] funzioni apicali: cfr. rispettivamente pagg. 147 e 171 della sentenza del G.u.p.). A tali elementi dichiarativi, peraltro, si era unito uno specifico episodio desunto dalle intercettazioni, e risalente al 1997, di tenore inequivoco (cfr. pag. 207 ss. della predetta sentenza: la possibilità che un imprenditore, intenzionato ad aprire un centro commerciale in zona ricadente nella "competenza" del [OSCURATO:PERSONA], risolvesse i propri problemi di "protezione" attraverso altri canali, aveva provocato la ferma reazione del ricorrente). Prescindendo dalle vivaci censure svolte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] quanto alla ritenuta sussistenza di elementi idonei a comprovare una sua partecipazione al sodalizio contestato al capo A (avuto riguardo non solo alla sua detenzione dal 2009 ed al suo successivo trasferimento al Nord, ma anche all'inconsistenza degli elementi posti a base della condanna, specie con riferimento all'assenza di coinvolgimento in qualsivoglia attività operativa), interessa qui evidenziare che la Corte d'Appello non ha fornito alcuna indicazione non solo in ordine ad una persistente riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA], in proprio o tramite delegati, delle attività di "protezione" delle attività imprenditoriali, ma anche in ordine alla organizzazione di questa o di altre attività illecite: impedendo, quindi, qualsiasi "disamina comparativa" tra vecchio e nuovo assetto, indispensabile ai fini che qui rilevano (non potendo conferirsi esclusivo e decisivo rilievo, per superare la questione, ad un episodio certamente significativo e giustamente posto a base della condanna in "Ponte", ma precedente di oltre quindici anni le vicende oggetto dell'attuale giudizio). In tale contesto, conseguentemente, la sola presenza del [OSCURATO:PERSONA] tra gli imputati non può ritenersi di per sé idonea a soddisfare il requisito della continuità della cosca. 7.4. Altrettanto fondate appaiono le censure relative alla mancanza di un'adeguata ricostruzione dei rapporti tra il sodalizio di cui al capo A) e la casa madre.La questione è stata ritenuta definitivamente e pacificamente risolta, dalla Corte territoriale, con il richiamo di una conversazione captata in altro procedimento, nell'abitazione di PELLE [OSCURATO:PERSONA], in cui PRATICO' Sebastiano informa quest'ultimo che nei giorni successivi sarebbero state attribuite doti di 'ndrangheta "al figlio di compare Gianni [OSCURATO:PERSONA]" e a un "suo cugino" (cfr. pag. 128 ss. della sentenza impugnata). Anche in questo caso, non si intende ovviamente porre qui in discussione l'intrinseco rilievo accusatorio di tale conversazione (peraltro contestato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il riferimento ben poteva riguardare altro figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato con quest'ultimo), avuto riguardo al ruolo apicale dei predetti due conversanti, già irrevocabilmente accertato. La questione posta dai ricorrenti, e che merita di essere condivisa, concerne piuttosto l'idoneità di tale pur rilevantissima conversazione a lumeggiare di per sé i rapporti dell'organismo qui investigato con i vertici, ed in particolare a concludere che, in forza di quel colloquio, tale organismo debba senz'altro considerarsi non già una nuova formazione operante nel territorio a sud di Reggio, bensì la medesima cosca già accertata ma in diversa composizione. E ciò anche alla luce non solo del fatto che la predetta conversazione precede di circa tre anni l'attività investigativa alla base delle odierne condanne, ma anche dell'assenza di qualsiasi altro elemento idoneo a comprovare le modalità, la frequenza e le altre peculiarità con le quali l'aggregato di cui al capo A) si sia rapportato con le strutture sovraordinate della 'ndra ngheta. 8. Le considerazioni fin qui svolte evidenziano che l'affermazione della Corte d'Appello, secondo cui l'organismo di cui al capo A) non costituirebbe una nuova formazione operante in ambito 'ndranghetistico, ma sarebbe "la stessa cosca di Pellaro" oggetto di precedenti sentenze irrevocabili, non risulta supportata da un adeguato impianto argomentativo. Per le ragioni già in precedenza ricordate (cfr. supra , § 5), la lacuna motivazionale assume un rilievo dirimente, avuto riguardo all'assoluta assenza di indicazioni comprovanti l'utilizzo (la c.d. esteriorizzazione) del metodo mafioso e la sussistenza di conseguenziali effetti di assoggettamento ed omertà nei consociati. Si è visto, infatti, che tale "semplificazione probatoria" (attuata in termini del tutto consapevoli dalla Corte territoriale) può essere condivisa solo all'esito di un rigoroso accertamento in ordine al fatto che l'aggregato associativo sia sempre lo stesso, e come tale continui ragionevolmente ad operare su un determinato territorio replicando o, comunque, sfruttando un contesto riconducibile nell'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen.Risulta pertanto ultroneo, in questa sede, l'esame delle ulteriori censure prospettate dai ricorrenti sia in ordine alla sussistenza di elementi idonei per affermare la penale responsabilità quali partecipi (ovvero, nel caso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti in posizione apicale), sia in ordine alla ritenuta aggravante dell'associazione armata, sia in ordine al trattamento sanzionatorio, impugnato da alcuni ricorrenti nonostante la decisione della Corte d'Appello di applicare a tutti le più lievi pene previste dall'art. 416-bis cod. pen. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla I. 27 maggio 2015, ed entrate in vigore prima della consumazione del reato associativo contestato (decisione motivata dalla Corte territoriale ritenendo "che il precipuo disvalore della condotta associativa, posta in essere da ciascun imputato, sia stato disvelato in un momento antecedente la suddetta novella peggiorativa": cfr. pag. 166 della sentenza impugnata). Deve, pertanto, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] che procederà ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite attenendosi ai principi di diritto già esposti (ed eventualmente valutando, se del caso, il rilievo autonomo delle condotte di ausilio alla latitanza in Francia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: cfr. sul punto il ricorso [OSCURATO:PERSONA]). 9. È conclusivamente appena il caso di precisare che, diversamente da quanto sostenuto dal P.G. nel corso della discussione orale, nessuna valenza preclusiva - rispetto alle considerazioni poste a base della decisione di annullamento - può attribuirsi al giudicato cautelare formatosi, in punto di gravità indiziaria, con riferimento alle posizioni dei vari ricorrenti. E ciò in quanto «ricorrendone i presupposti, il cd. 'giudicato cautelare' non può che trovare applicazione in relazione, solamente, appunto, alla fase cautelare, senza che possa dispiegate un qualche effetto nella fase di merito, stante la netta cesura tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio di merito, il che comporta l'autonomia di valutazione in relazione alle questioni di carattere giuridico» (così da ultimo Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271, in motivazione). Va comunque altresì evidenziato che le pronunce che hanno chiuso la fase cautelare - oltre a scrutinare le motivazioni delle ordinanze sotto la ben diversa prospettiva prognostica di cui all'art. 273 cod. proc. pen., e con gli stringenti limiti enucleati dalla giurisp