CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 17055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28461 R.G.anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a.; intimata avverso la sentenza n. 89/2018 depositat a il 26 febbraio 2018 del la Corte di appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 28461 /20 18 camera di consiglio 2.5.2023 1. ― Il Tribunale di Taranto , in accoglimento della domanda degli attori,ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto) e [OSCURATO:PERSONA], siccome concluso allo scopodi estinguere pregresse posizioni debitorie dei mutuatari, con deviazione del contratto dallo scopo tipico suo proprio. 2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda proposta. In particolare, il Giudice del gravame ha ritenuto lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante; ha negatoche il contratto concluso potesse ritenersi nullo in ragione della non dimostratacapitalizzazione degli interessi attuata dalla banca con riferimento alla posizione debitoria estinta; ha rilevato che la doglianza relativa all’usurarietà degli interessi era priva di specificitàe che, inoltre, il mutuo, stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 108/1996,era stato interamente onoratoquando il giudizio non era stato ancora introdotto e senza che i mutuatari avessero sollevato contestazioni quanto alla misura degli interessi. 3. ― Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nel la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] , pure succedute al predetto Carmelo F i usco . Il ricorso si compone di due motivi. La banca intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3,d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001. Rilevanoi ricorrenti che , ove si ritenesse che la Corte di appello avesse reso una pronunciadi implicito rigetto sulla loro domanda subordinata vertente sulla sostituzione, ad opera della norma sopra richiamata, del tasso di interesse pattuito nei finanziamenti non agevolatistipulati nella forma del mutuo a tasso fisso , tale statuizione sarebbe da ritenersi Sez. I–RG 28461 /20 18 camera di consiglio 2.5.2023 erronea.Si deduce che il cit. art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 394/2000 andava applicato, essendo stato stipulato nel 1995 un cont ratto di mutuo a tasso fisso decennale. Il secondo mezzo prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronunciaex art. 112 c,p.c.. La censura è svolta per l’ipotesi in cui si reputasseche la Corte di appello non avesse assunto alcuna pronuncia con riguardo alle domande subordinate (e quindi anche sulla domanda relativa al riconoscimento delmeccanismo sostitutivo contemplato dall’art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 394 cit.). 2. ― I ricorr enti fanno questione del comma 2 dell’art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001. Questo contiene una previsione ulteriore rispetto a quella presente nella norma di interpretazione autentica di cui al comma 1 dello stesso articolo. Stabilisce il predetto secondo comma: «In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, èsostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione e' altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Sez. I–RG 28461 /20 18 camera di consiglio 2.5.2023 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001». Ladisciplina, come ricordato nella relazione governativa al disegno di legge di conversione del cit. d.l. n. 394/2000, tendeva a venire incontro a quella parte della clientela bancaria che si era trovata nella condizione di non poter beneficiare dell'abbassamento strutturale ed eccezionale dei tassi determinatasi nell'ambito del processo di convergenza verso la moneta unica: si trattava, nelle intenzioni dichiarate dalla Presidenza del consiglio, di una rivisitazione del costo dei mutui a tasso fisso, operante laddove il costo stesso fosse risultato superiore a un parametro medio di mercato.Si è in presenza, dunque, di un intervento che aveva diretta incidenza sull'assetto di interessi definito dalle parti e che si avvaleva di un meccanismo di eterointegrazione del regolamento negoziale, attraverso il quale trovavaapplicazione un tasso di interesse sostitutivo. Ora, i ricorrenti, col primo motivo, muovono dal presupposto che la Corte di appello si sia pronunciata su di una loro domanda di applicazione del tasso sostitutivo: ma tale condizione non ricorre, onde il mezzo di censura deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non presenta aderenza alla decisione impugnata. E’ da ricordare, infatti, che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366,n. 4, c.p.c. (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910). Il secondo motivo è invece infondato. I ricorrenti trascrivono il contenuto delle conclusioni rassegnate in appello e tra di esse non si ravvisa alcuna domanda diretta ad ottenere l’eterointegrazione del contratto nel senso sopra indicato. Si osserva, in particolare, che mentre la domanda prin cipale aveva ad oggetto l’accertamento dell’approfittamento dello stato di bisogno dei Sez. I–RG 28461 /20 18 camera di consiglio 2.5.2023 mutuatari, quella subordinata eradiretta alla declaratoria dell’esistenza di patti contrattuali«determinanti interessi debitori in misura superiore ai tassi soglia»: quindi― è evidente ― alla sola verifica dell’applicazione di interessi usurari secondo la l. n. 108/1996, visto che l’esorbitanza degli interessi rispetto al tasso soglia integra proprio la fattispecie usuraria contemplata dall’art. 644 c.p.(art. 2, comma 4, l. cit.). Ciò detto, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art.343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendumdel giudizio di primo grado (Cass. Sez. U. 21 marzo 2019, n. 7940). Ebbene, come si è rilevato, una domanda subordinata volta all’applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 394/2000 non è stata riprodotta nelle conclusioni della comparsa di appello. Vero è che i ricorrenti hanno dedotto che in tale attosarebbe stata comunque da loro invocata l’applicazione del d.l. n. 394 cit. . Tuttavia, a prescindere da ogni ulteriore considerazione (prima tra tutte quella per cui il mancato tradursi di tale richiamo in una vera e propria domanda, ancorchésubordinata, lascia intendere che non esistesse una volontà processuale degli appellati quanto all’ottenimento di una statuizione sul punto), deve rimarcarsi che la deduzione degli odierni istanti (svolta a pag. 9 del ricorso per cassazione) è priva di autosufficienza. Va osservato, in proposito,che il ricorso per cassazione manca di alcuna esposizione , pure riassuntiva, di quanto venne Sez. I–RG 28461 /20 18 camera di consiglio 2.5.2023 affermato nell’atto in questione con riguardo ai vari aspetti della disciplina introdotta col menzionato decreto legge (il quale, come accennato, aveva un contenuto più ampio di quello evocato dai ricorrentiin questa sede, contenendo, al primo comma, una norma di interpretazione autentica della l. n. 108/1996 ; era infatti ivi stabilit o che « si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento»). L’assenza di precisazioni nel senso indicato rende del tutto impraticabile la strada (già di per sé impervia) della ricostruzione diuna volontà degli attori di tenere ferma la domanda che si asserisce spiegata in primo grado nonostante la mancata riproposizione della stessa nelle rassegnate conclusioni di appello. E’,poi, appena il caso di aggiungere che ove ladomanda subordinata non fosse stata spiegata nemmeno in primo grado, si rientrerebbe nella fattispecie della proposizione, in appello, di domanda totalmente nuova, egualmente preclusa (art. 345, comma 2, c.p.c.). 3. ― In conclusione, il ricorso è respinto. 4. ― Nulla è da statuire in punto di spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific