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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12376/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

–controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,n. 1390/01/2018, depositata in data 2 marzo 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TK7013002866, con il quale le veniva imputato, nella sua veste disocia al 95% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenutaa ristretta base, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF perl’anno 2010, maggiore reddito di capitale.

L’atto conteneva, altresì,Numero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026Numero di raccolta generale 12376/2026altro recupero di maggiori imposte per reddito di capitale ex art. 6Data pubblicazione 03/05/2026t.u.i.r., derivante da attività illecita imponibile.L’avviso traeva, in parte, origine da altro atto impositivo, conil quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile dellasocietà, considerata a ristretta base; il detto atto non era statoimpugnato dall’ente; il reddito non dichiarato andava consideratoquale utile extracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva ilricorso per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, non avendol’Ufficio prodotto la delega, pur a fronte delle contestazioni dellaparte privata.2.

L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, allegando, per quanto qui ancora rilevi,la delega; la CTR riformava la decisione di primo grado;precisamente, richiamando la decisione di questa Corte n.15293/2015, riteneva valido l’avviso di accertamento sotto il profilodella delega; considerava, poi, correttamente notificato allaricorrente, quale legale rappresentante della società, l’avviso diaccertamento relativo a quest’ultima; infine, riteneva, da un lato,legittima la presunzione di distribuzione degli utili alla sociatrattandosi di compagine a ristretta base, dall’altro, non fornita dallacontribuente la prova contraria.3.

Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionela contribuente, affidato a tre motivi.

L’Ufficio resiste concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 24 aprile 2026.La ricorrente ha depositato, in data 9 aprile 2026, memoria exart. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «erroneità della sentenzaimpugnata per violazione ovvero falsa applicazione della regola didiritto enunciata dal DPR 600/73 (art. 42) sul difetto di sottoscrizioneNumero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026e mancata allegazione della delega».

Sostiene che l’Ufficio, con laNumero di raccolta generale 12376/2026produzione in appello della disposizione di servizio n. 39D/at2a 0pu1bb4lic aezio ne 03/05/2026dell’attribuzione n. 509 del 4 gennaio 2013, non avesse supplito allacarenza di documentazione eccepita in primo grado.

Infatti, ladelega, conferita il 16 settembre 2014 a [OSCURATO:PERSONA] avevaefficacia dal 1° ottobre 2014, mentre l’avviso de quo risultasottoscritto l’11 settembre 2014.1.1.

Il motivo è inammissibile, in mancanza della precisaindicazione del segmento temporale nel quale sarebbero stateavanzate le censure alla delega depositata dall’ADE.Precisamente, al ricorso per cassazione non sono allegate lecontrodeduzioni depositate dalla contribuente in appello, né vi èl’indicazione specifica della pagina in cui sarebbero state avanzate lesopra riportate doglianze, né, infine, il detto atto è riportato perstralci nel corpo del motivo.

Ciò impedisce a questa Corte la verificadella rituale e tempestiva proposizione, nel secondo grado di lite,delle censure mosse alla delega depositata dall’Ufficio con l’atto diappello.

Di qui, l’inammissibilità del motivo per violazionedell’articolo 366 c.p.c.2.

Con il secondo strumento la contribuente lamenta la«erroneità della sentenza impugnata per violazione ovvero falsaapplicazione dell’art. 2727 c.c. per divieto “doppia presunzione” edella regola di diritto enunciata dal DPR 600/73 (art. 39) sullapresunzione legale di distribuzione degli utili».

Lamenta che lapresunzione di distribuzione degli utili si fonderebbe esclusivamentesu un automatismo, in difetto di elementi che determinassero lapresunzione di ristretta base (non essendo all’uopo sufficiente ilnumero limitato di soci).2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in temadi accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società dicapitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima lapresunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allaNumero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026società degli eventuali utili extracontabili accertati.

Per applicare laNumero di raccolta generale 12376/2026presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soDcatia, pdubib lcicuaziio ne 03/05/2026all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ènecessario che tra i soci sussista un legame di parentela, né èostativo che la società rivesta la natura di società per azioni,essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, che di normaimplica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza diutile extrabilancio (Cass. 24/03/2025, n. 7815).A ciò deve aggiungersi che si tratta di meccanismo probatorioche non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggioriredditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conla conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass.24/01/2019, n. 1947).La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata daaltri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamentoemesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi diriscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loromovimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolarevalore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.11/08/2020, n. 16913), o l’accredito di somme di danaro provenientidai conti correnti societari.Nella specie, pertanto, alla luce dell’esiguo numero di soci(due), correttamente la CTR ha, dapprima, ritenuto la società [OSCURATO:SOCIETA]. a ristretta base, e, poi, operante la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili ai soci.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’«erroneità dellasentenza impugnata per violazione ovvero falsa applicazione dell’art.60 D.P.R. 600/73 e degli artt. 75 e 145 del Codice di Procedura CivileNumero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026Numero di raccolta generale 12376/2026in tema di notificazione dell’atto impositivo» per avere la CTRData pubblicazione 03/05/2026erroneamente ritenuta valida la notifica dell’avviso di accertamentosocietario, effettuata nelle mani della contribuente, qualerappresentante legale dell’ente; sottolinea, di contro, che quando lefu notificato il detto avviso non rivestiva più la qualifica di legalerappresentante; di qui, la nullità dell’avviso di accertamentosocietario per vizio di notifica e, di riflesso, la nullità dell’avvisopersonale oggetto del presente giudizio.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

In tema di accertamento fiscale nei confronti di società dicapitali, il socio che riceva la notifica dell'avviso di accertamento inqualità di legale rappresentante della società, pur non rivestendotale qualifica, è privo di interesse ad impugnare l'atto notificato perfar valere il vizio della notificazione, potendo di ciò dolersi solola società, anche nel caso in cui l'accertamento riguardi redditi nondenunciati e si tratti di società a ristretta base partecipativa, poichél'avviso di accertamento non validamente notificato non è opponibileal socio, che può contestare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazionetributaria, impugnando il diverso avviso di accertamento a luiindirizzato (Cass. 24/06/2021, n. 18200).Con particolare riferimento all’ipotesi di società estinta, si èrecentemente precisato (Cass. 05/02/2026, n. 2568) che l’invalidità,per motivi di rito, dell’accertamento emesso nei confronti di unasocietà a ristretta base, non determina necessariamentel’illegittimità degli atti impositivi nei confronti dei suoi soci per iredditi costituiti dagli utili extra-bilancio percepiti pro quota, neppurese la formale illegittimità dell’accertamento societario sia statadichiarata con un precedente ed irrevocabile annullamentogiurisdizionale (così, ancora, Cass. n. 10723/2021 cit.).I medesimi principi sono stati affermati (da ultimo, Cass.27/12/2024, n. 34549) anche nel caso in cui il socio di una societàdi capitali a ristretta base, destinatario di un avviso di accertamentofondato sulla presunzione di distribuzione in suo favore di utili nonNumero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026Numero di raccolta generale 12376/2026dichiarati dalla società, lamenti (anche) l’illegittimità dell’atto cheData pubblicazione 03/05/2026costituisce il presupposto da cui dipende il maggior utile dapartecipazione a lui contestato, ossia dell’avviso di accertamentoemesso nei confronti della società, in quanto notificato a quest’ultimadopo la sua estinzione.

Si è detto, infatti, che solo l’annullamentodell’avviso emesso nei confronti della società, con sentenza passatain giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria,riveste carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’avvisodi accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezionedi maggiori utili societari.

Tale carattere pregiudicante non sirinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi delprocedimento (nella specie per inesistenza della notifica), le qualidanno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettandouna pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesaerariale (Cass. 19/01/2021, n. 752).In conclusione, se è vero che l’avviso di accertamento emessonei confronti della società a ristretta base e non notificato aquest’ultima non è opponibile al socio, e quindi non riveste rilievo“pregiudicante” rispetto alla sussistenza dell’obbligazione tributariadella società (e, di conseguenza, rispetto al presuppostodell’operatività della presunzione semplice di distribuzione degli utilinon dichiarati in favore dei soci), è altrettanto vero che ciò si traducesoltanto nella possibilità, per il socio stesso, di contestare lasussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (cosìsostanzialmente, già Cass. 07/03/2019, n. 6626) ed evidenziatinell’atto di accertamento emesso nei confronti della società.

E ciòanche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenzadi legittimità, per la quale il socio può unicamente eccepire che imaggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestitidalla società, nonché dimostrare la propria estraneità alla gestione econduzione societaria (ex multis, Cass. 07/06/2024, n. 15991; Cass.04/03/2022, n. 7170; Cass. 15/09/2021, n. 24870; Cass.Numero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026Numero di raccolta generale 12376/202601/12/2020, n. 27445; Cass. 24/07/2020, n. 15895; Cass.Data pubblicazione 03/05/202609/07/2018, n. 18042; Cass. 14/07/2017, n. 17461).Nella specie la ricorrente non ha mosso contestazioni di sortain relazione ai fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria societaria,ma ha unicamente dedotto l’invalidità dell’avviso di accertamentopersonale per effetto della nullità dell’avviso societario in quanto nonvalidamente notificato.3.3.

Per tutto quanto esposto, pur se in tesi fosse fondatal’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamentopresupposto, alcuna conseguenza discenderebbe sull’avvisoimpugnato nel presente giudizio.4.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento,in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,n. 1390/01/2018, depositata in data 2 marzo 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TK7013002866, con il quale le veniva imputato, nella sua veste disocia al 95% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenutaa ristretta base, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF perl’anno 2010, maggiore reddito di capitale. L’atto conteneva, altresì,Numero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026Numero di raccolta generale 12376/2026altro recupero di maggiori imposte per reddito di capitale ex art. 6Data pubblicazione 03/05/2026t.u.i.r., derivante da attività illecita imponibile.L’avviso traeva, in parte, origine da altro atto impositivo, conil quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile dellasocietà, considerata a ristretta base; il detto atto non era statoimpugnato dall’ente; il reddito non dichiarato andava consideratoquale utile extracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva ilricorso per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, non avendol’Ufficio prodotto la delega, pur a fronte delle contestazioni dellaparte privata.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, allegando, per quanto qui ancora rilevi,la delega; la CTR riformava la decisione di primo grado;precisamente, richiamando la decisione di questa Corte n.15293/2015, riteneva valido l’avviso di accertamento sotto il profilodella delega; considerava, poi, correttamente notificato allaricorrente, quale legale rappresentante della società, l’avviso diaccertamento relativo a quest’ultima; infine, riteneva, da un lato,legittima la presunzione di distribuzione degli utili alla sociatrattandosi di compagine a ristretta base, dall’altro, non fornita dallacontribuente la prova contraria.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionela contribuente, affidato a tre motivi. L’Ufficio resiste concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 24 aprile 2026.La ricorrente ha depositato, in data 9 aprile 2026, memoria exart. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «erroneità della sentenzaimpugnata per violazione ovvero falsa applicazione della regola didiritto enunciata dal DPR 600/73 (art. 42) sul difetto di sottoscrizioneNumero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026e mancata allegazione della delega». Sostiene che l’Ufficio, con laNumero di raccolta generale 12376/2026produzione in appello della disposizione di servizio n. 39D/at2a 0pu1bb4lic aezio ne 03/05/2026dell’attribuzione n. 509 del 4 gennaio 2013, non avesse supplito allacarenza di documentazione eccepita in primo grado. Infatti, ladelega, conferita il 16 settembre 2014 a [OSCURATO:PERSONA] avevaefficacia dal 1° ottobre 2014, mentre l’avviso de quo risultasottoscritto l’11 settembre 2014.1.1. Il motivo è inammissibile, in mancanza della precisaindicazione del segmento temporale nel quale sarebbero stateavanzate le censure alla delega depositata dall’ADE.Precisamente, al ricorso per cassazione non sono allegate lecontrodeduzioni depositate dalla contribuente in appello, né vi èl’indicazione specifica della pagina in cui sarebbero state avanzate lesopra riportate doglianze, né, infine, il detto atto è riportato perstralci nel corpo del motivo. Ciò impedisce a questa Corte la verificadella rituale e tempestiva proposizione, nel secondo grado di lite,delle censure mosse alla delega depositata dall’Ufficio con l’atto diappello. Di qui, l’inammissibilità del motivo per violazionedell’articolo 366 c.p.c.2. Con il secondo strumento la contribuente lamenta la«erroneità della sentenza impugnata per violazione ovvero falsaapplicazione dell’art. 2727 c.c. per divieto “doppia presunzione” edella regola di diritto enunciata dal DPR 600/73 (art. 39) sullapresunzione legale di distribuzione degli utili». Lamenta che lapresunzione di distribuzione degli utili si fonderebbe esclusivamentesu un automatismo, in difetto di elementi che determinassero lapresunzione di ristretta base (non essendo all’uopo sufficiente ilnumero limitato di soci).2.1. Il motivo è infondato.2.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in temadi accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società dicapitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima lapresunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allaNumero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026società degli eventuali utili extracontabili accertati. Per applicare laNumero di raccolta generale 12376/2026presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soDcatia, pdubib lcicuaziio ne 03/05/2026all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ènecessario che tra i soci sussista un legame di parentela, né èostativo che la società rivesta la natura di società per azioni,essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, che di normaimplica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza diutile extrabilancio (Cass. 24/03/2025, n. 7815).A ciò deve aggiungersi che si tratta di meccanismo probatorioche non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggioriredditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conla conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass.24/01/2019, n. 1947).La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata daaltri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamentoemesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi diriscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loromovimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolarevalore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.11/08/2020, n. 16913), o l’accredito di somme di danaro provenientidai conti correnti societari.Nella specie, pertanto, alla luce dell’esiguo numero di soci(due), correttamente la CTR ha, dapprima, ritenuto la società [OSCURATO:SOCIETA]. a ristretta base, e, poi, operante la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili ai soci.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’«erroneità dellasentenza impugnata per violazione ovvero falsa applicazione dell’art.60 D.P.R. 600/73 e degli artt. 75 e 145 del Codice di Procedura CivileNumero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026Numero di raccolta generale 12376/2026in tema di notificazione dell’atto impositivo» per avere la CTRData pubblicazione 03/05/2026erroneamente ritenuta valida la notifica dell’avviso di accertamentosocietario, effettuata nelle mani della contribuente, qualerappresentante legale dell’ente; sottolinea, di contro, che quando lefu notificato il detto avviso non rivestiva più la qualifica di legalerappresentante; di qui, la nullità dell’avviso di accertamentosocietario per vizio di notifica e, di riflesso, la nullità dell’avvisopersonale oggetto del presente giudizio.3.1. Il motivo è infondato.3.2. In tema di accertamento fiscale nei confronti di società dicapitali, il socio che riceva la notifica dell'avviso di accertamento inqualità di legale rappresentante della società, pur non rivestendotale qualifica, è privo di interesse ad impugnare l'atto notificato perfar valere il vizio della notificazione, potendo di ciò dolersi solola società, anche nel caso in cui l'accertamento riguardi redditi nondenunciati e si tratti di società a ristretta base partecipativa, poichél'avviso di accertamento non validamente notificato non è opponibileal socio, che può contestare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazionetributaria, impugnando il diverso avviso di accertamento a luiindirizzato (Cass. 24/06/2021, n. 18200).Con particolare riferimento all’ipotesi di società estinta, si èrecentemente precisato (Cass. 05/02/2026, n. 2568) che l’invalidità,per motivi di rito, dell’accertamento emesso nei confronti di unasocietà a ristretta base, non determina necessariamentel’illegittimità degli atti impositivi nei confronti dei suoi soci per iredditi costituiti dagli utili extra-bilancio percepiti pro quota, neppurese la formale illegittimità dell’accertamento societario sia statadichiarata con un precedente ed irrevocabile annullamentogiurisdizionale (così, ancora, Cass. n. 10723/2021 cit.).I medesimi principi sono stati affermati (da ultimo, Cass.27/12/2024, n. 34549) anche nel caso in cui il socio di una societàdi capitali a ristretta base, destinatario di un avviso di accertamentofondato sulla presunzione di distribuzione in suo favore di utili nonNumero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026Numero di raccolta generale 12376/2026dichiarati dalla società, lamenti (anche) l’illegittimità dell’atto cheData pubblicazione 03/05/2026costituisce il presupposto da cui dipende il maggior utile dapartecipazione a lui contestato, ossia dell’avviso di accertamentoemesso nei confronti della società, in quanto notificato a quest’ultimadopo la sua estinzione. Si è detto, infatti, che solo l’annullamentodell’avviso emesso nei confronti della società, con sentenza passatain giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria,riveste carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’avvisodi accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezionedi maggiori utili societari. Tale carattere pregiudicante non sirinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi delprocedimento (nella specie per inesistenza della notifica), le qualidanno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettandouna pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesaerariale (Cass. 19/01/2021, n. 752).In conclusione, se è vero che l’avviso di accertamento emessonei confronti della società a ristretta base e non notificato aquest’ultima non è opponibile al socio, e quindi non riveste rilievo“pregiudicante” rispetto alla sussistenza dell’obbligazione tributariadella società (e, di conseguenza, rispetto al presuppostodell’operatività della presunzione semplice di distribuzione degli utilinon dichiarati in favore dei soci), è altrettanto vero che ciò si traducesoltanto nella possibilità, per il socio stesso, di contestare lasussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (cosìsostanzialmente, già Cass. 07/03/2019, n. 6626) ed evidenziatinell’atto di accertamento emesso nei confronti della società. E ciòanche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenzadi legittimità, per la quale il socio può unicamente eccepire che imaggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestitidalla società, nonché dimostrare la propria estraneità alla gestione econduzione societaria (ex multis, Cass. 07/06/2024, n. 15991; Cass.04/03/2022, n. 7170; Cass. 15/09/2021, n. 24870; Cass.Numero registro generale 28246/2018Numero sezionale 3515/2026Numero di raccolta generale 12376/202601/12/2020, n. 27445; Cass. 24/07/2020, n. 15895; Cass.Data pubblicazione 03/05/202609/07/2018, n. 18042; Cass. 14/07/2017, n. 17461).Nella specie la ricorrente non ha mosso contestazioni di sortain relazione ai fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria societaria,ma ha unicamente dedotto l’invalidità dell’avviso di accertamentopersonale per effetto della nullità dell’avviso societario in quanto nonvalidamente notificato.3.3. Per tutto quanto esposto, pur se in tesi fosse fondatal’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamentopresupposto, alcuna conseguenza discenderebbe sull’avvisoimpugnato nel presente giudizio.4. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento,in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]