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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12573/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 112/ RG 37441 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura aspecifici quali l'inattendibilità della testimone - senza che ne vengano indicati l'identità e l'oggetto - e il mancato esame della direttrice della struttura a fronte di un giudizio svoltosi con il rito abbreviato, oltre che in relazione alla quantificazione della pena fondata, con argomenti non contrastati da altri di segno positivo, sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 112/ RG 37441 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura aspecifici quali l'inattendibilità della testimone - senza che ne vengano indicati l'identità e l'oggetto - e il mancato esame della direttrice della struttura a fronte di un giudizio svoltosi con il rito abbreviato, oltre che in relazione alla quantificazione della pena fondata, con argomenti non contrastati da altri di segno positivo, sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 12573/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris