CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, letta la memoria della difesa della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TRIESTE, con ordinanza del 24/6/2021 ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE il giorno 11/7/2017, divenuta irrevocabile il 9/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore laddove ha ritenuto che il Vivoda si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Il ragionamento secondo il quale lo stesso, che aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio i cui recapiti erano nel verbale, avrebbe potuto contattare l'avvocato, infatti, contrasterebbe con i principi enucleati dalle Sezioni Unite nelle pronunce Ismail e Innaro. Ciò in quanto l'elezione di domicilio è stata effettuata in data precedente la riforma del 2017 e si riferisce a un atto nel quale non è contenuta la vocatio in iudicium, il difensore d'ufficio ha comunicato il rifiuto di accettare l'elezione di domicilio presso il proprio studio, la missiva inviata dal difensore al ricorrente presso l'unico indirizzo noto è stata restituita al mittente con l'indicazione "sconosciuto'. Elementi questi per i quali, anche alla luce della giurisprudenza successiva alle citate sentenze delle Sezioni Unite, non può ritenersi che il ricorrente abbia avuto una effettiva conoscenza della celebrazione del processo. 2. In data 117A dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. In data 14 gennaio 2021 sono pervenute in cancelleria la memoria e le conclusioni con le quali la parte civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato e il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dall'analisi degli atti cui questa Corte ha accesso al fine di pronunciarsi in ordine alle questioni processuali dedotte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastri, Rv. 220094) e dai provvedimenti risulta quanto segue. 1.1. In data 10 gennaio 2013 è stato redatto un verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio nel quale, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, al ricorrente è stato nominato un difensore di ufficio presso il quale lo stesso ha dichiarato di eleggere domicilio. 1.2. In data 10 aprile 2014 il pubblico ministero ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti del ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato. 1.3. La notifica del decreto di citazione a giudizio è avvenuta il 17 aprile 2014 presso il domicilio eletto nello studio del difensore d'ufficio. 1.4. In data 22 aprile 2014 il difensore d'ufficio ha dichiarato di rifiutare l'elezione di domicilio. 1.5. Il 6 maggio 2014 il difensore d'ufficio ha inviato una missiva all'unico indirizzo noto del ricorrente, piazza della Libertà, Parenzo, che però è stata restituita al mittente con l'indicazione "sconosciuto". 1.4. All'udienza del 19 settembre 2014 il Giudice di Pace, preso atto che il difensore d'ufficio aveva rifiutato l'elezione di domicilio presso il proprio studio, ha disposto che venisse effettuata una nuova notifica presso lo stesso difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. e ha rinviato l'udienza. 1.5. Alla successiva udienza tenuta il 14 giugno 2016 il Giudice di Pace ha pronunciato sentenza con la quale si è dichiarato incompetente e ha disposto che gli atti fossero restituiti al pubblico ministero per i reati di competenza del Tribunale di Trieste. 1.6. Il pubblico ministero il 7 febbraio 2018 ha emesso il decreto di citazione a giudizio che è stato notificato al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. pen., e il processo, celebrato in assenza dell'imputato, si è concluso con la sentenza pronunciata 1'11 luglio 2018 e depositata il giorno successivo. 1.7. La sentenza, avverso la quale non è stato presentato appello, è divenuta irrevocabile il 9 novembre 2018. 1.8. Il 2 aprile 2021 la difesa, documentato di avere appreso della celebrazione del processo solo in data 23 marzo 2021, ha presentato istanza di rescissione del giudicato. 1.9. In data 24 giugno 2021 la Corte d'Appello di Trieste ha pronunciato l'ordinanza impugnata nella quale, considerato che nel verbale di elezione di domicilio erano indicati i recapiti del difensore d'ufficio nominato e che il ricorrente aveva pertanto l'onere di attivarsi per instaurare e tenere contatti con il difensore, ha ritenuto che l'imputato non avesse provato che la mancata conoscenza della citazione a giudizio era incolpevole e anzi ha concluso nel senso che lo stesso si era volontariamente sottratto alla conoscenza della celebrazione del processo. Ragioni queste per le quali, in assenza di violazioni alla normativa interna e internazionale, ha rigettato la richiesta della difesa. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'imputato per i motivi illustrati in precedenza. Le doglianze sono fondate. In due recenti pronunce, le Sezioni Unite hanno delineato la disciplina del processo in assenza dell'imputOYdi cui agli artt. 420 bis cod. proc. pen. e seguenti (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). In tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema previsto dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. all'articolata motivazione della quale si rinvia). Ragione questa per la quale "la dichiarazione o elezione di domicilio", "l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare" e "la nomina di un difensore di fiducia" non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del procedimento che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 20). Alla luce di tale premessa le Sezioni Unite, sviluppando quanto già accennato nella precedente sentenza Innaro, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono state realizzate. Con specifico riguardo all'elezione di domicilio, poi, per quanto in questa sede rileva, la sentenza citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere "efficace", "seria" e "reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti" (cfr. ancora Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pagine 22 e 23) concludendo nel senso che in assenza di un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto ricorre una ipotesi di domicilio "inidoneo" (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 24). Tale principio, pronunciato con specifico riferimento alle elezioni di domicilio avvenute prima dell'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017 n. 103, d'altro canto, proprio in virtù della previsione di cui all'art. 162, comma 4 bis cod. proc. pen. è di carattere generale e nel senso che il giudice è tenuto a verificare che le modalità utilizzate siano in concreto idonee a garantire all'imputato l'effettiva conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, così che questa non può desumersi neanche dalla dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando questa non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). 12. Tanto in breve premesso, nel caso di specie, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, peraltro rifiutata dal difensore nominato che ha anche tentato di comunicare tale decisione al ricorrente, effettuata in una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale e addirittura all'iscrizione della notizia di reato, non può ritenersi sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.A fronte della dichiarazione dell'indagato, infatti, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, non può ritenersi che su questo incombesse alcun onere e, tanto meno, che lo stesso abbia posto in essere un comportamento significativo della volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo. Al di là di quanto contenuto nel verbale, cioè la volontà di eleggere domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, nit--- 1) non vi è in atti alcun ulteriore e diverso elemento dal quale poter desumere che l'imputato si sia sottratto alla conoscenza del processo. Né possono evidentemente costituire elementi significativi di tale presunta volontà il fatto che nel verbale di elezione di domicilio siano indicati i recapiti del difensore d'ufficio (dato questo necessariamente contenuto in tutti i verbali che contengono la nomina di un difensore d'ufficio) o che lo stesso difensore d'ufficio abbia provato a contattare il ricorrente, inviando una missiva restituita al mittente in quanto il destinatario è risultato "sconosciuto" all'unico indirizzo presente in atti. Circostanza quest'ultima che, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza impugnata, risulta significativa della conferma della mancata conoscenza da parte del ricorrente della celebrazione del processo e non certo della volontarietà dello stesso di sottrarvisi. 3. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata poiché emessa in violazione di legge. L'annullamento deve essere esteso anche alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trieste nei confronti del ricorrente nel processo illegittimamente svolto in sua assenza, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Tribunale per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. Revoca la sentenza di condanna n. 961/2018 emessa dal Tribunale di Trieste in data 11 luglio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l'ult