CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 24000/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGLIANZA di Romavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], con cui si èprospettata la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 10 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diRoma ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio socialeintrodotta da [OSCURATO:PERSONA].Premesso che [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto da titolo sospeso per un reatocommesso sino al 15 aprile 2016 (favoreggiamento della immigrazioneclandestina), con pena di 3 anni e 2 mesi, il Tribunale evidenzia che l’istante nel2022 si è trasferito presso il fratello in Anzio dove però non è stato reperito. Insede di istanza il difensore ha fatto riferimento ad una proposta di lavoro (attivitàdi pesca) in Siracusa, ove il [OSCURATO:PERSONA] ha preso in locazione un appartamento.Nemmeno in tale luogo è stato reperito.Viene valutata in modo negativo la «ininterrotta irreperibilità» presso idiversi luoghi indicati nel corso del tempo e viene evidenziato che la proposta di2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione.Si rappresenta che la notifica per l’udienza del 10 ottobre 2025 è stataricevuta a mani proprie perché Samir si è presentato presso la Questura diSiracusa, sia pure dopo alcuni tentativi di rintraccio non andati a buon fine perl’assenza dal domicilio dovuta allo svolgimento della attività di pesca. Sarebbedunque frutto di un travisamento la considerazione della «costante irreperibilità»del Samir , aspetto su cui il Tribunale ha costruito la prognosi negativa che hacondotto al diniego della istanza. Si rappresenta inoltre che la proposta di lavoroha dato luogo ad assunzione e si producono buste paga e convenzioni diarruolamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.I riferimenti operati dal Tribunale alla condizione di irreperibilità non vannointesi in senso tecnico-formale, data la regolare instaurazione del contraddittorio,ma nel senso della presa d’atto della mancata collaborazione con l’UEPE al fine direalizzare una adeguata indagine socio-culturale.In tal senso la critica difensiva è infondata, stante il principio – più volteribadito da questa Corte di legittimità – secondo cui vi è un onere dicollaborazione con l’UEPE sia in sede genetica che in sede di esecuzione dellamisura (v. Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2001, Njume, Rv. 219592 - 01). Per ilresto il ricorso è generico e non si confronta con i contenuti del provvedimentoimpugnato.Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]