Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 dicembre 2019
Corte di giustizia UE n. 1/2019
ECLI:EU:C:2019:1133
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0582_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑582/18 P) (
1
)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Determinazione del peso relativo dei partecipanti europei e non europei nell’intesa – Partecipazione di imprese europee a più livelli dell’intesa – Principio della parità di trattamento»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Art. 296 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 58, comma 1)
(v. punto 41)
2.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Presa in considerazione di vendite realizzate su scala mondiale al fine di esprimere il peso relativo di ciascuna impresa – Rispetto del principio di parità di trattamento – Presa in considerazione delle differenze e delle circostanze proprie delle imprese interessate in un’altra fase del calcolo dell’ammenda – Ammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 18)
(v. punti 47‑59)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd sopporta le proprie spese.
(
1
)
GU C 427 del 26.11.2018
.