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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 19912/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

; ha pronunciato il seguente DECRETO Esaminatigli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 1462/2019;vistala sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevatoche è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

; ha pronunciato il seguente DECRETO Esaminatigli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 1462/2019;vistala sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevatoche è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Decreto Cassazione n. 19912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris