CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19912/2023
Testo integrale del provvedimento
; ha pronunciato il seguente DECRETO Esaminatigli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 1462/2019;vistala sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevatoche è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.