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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 15691/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2148 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1320/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 20/11/2024 R.G.N. 296/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11842/20251.Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari haN umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso Dlaat a pubblicazione 22/05/2026sentenza del Tribunale di Bari, che aveva rigettato la suadomanda volta ad ottenere il ripristino della pensione, nellamisura erogata sino a febbraio 2020, con condanna dell’I.N.P.S.al pagamento delle differenze pensionistiche maturate e noncorrisposte.2.

In particolare, la Corte territoriale ha, in via preliminare,osservato che il giudice di prime cure aveva posto, afondamento del rigetto della domanda attorea, l’omessa prova,da parte del ricorrente, di non essere tenuto alla restituzionedelle somme mensilmente trattenute dall’I.N.P.S. sulla pensionecat.

VOCTPS n. 03861284, a lui intestata.Di contro, il giudice d’appello ha rilevato che l’istante avevaagito in giudizio per contestare la legittimità delle trattenutemensilmente operate sul proprio trattamento pensionistico,adducendo, dapprima, il carattere ingiustificato delle stesse e inseguito, allorquando in sede di costituzione in giudiziodell’I.N.P.S. ne erano state chiarite le ragioni, il difetto della suaqualità di erede, dichiarando di aver rinunciato all’eredità,essendo, comunque, inesistente qualsivoglia asse ereditario, edi non aver mai incassato alcuna somma.

La Corte ha quindiritenuto che, nella presente fattispecie, gravasse sull’Enteprevidenziale l’onere di provare l’esistenza dei presupposti difatto e di diritto per operare la trattenuta e, dunque, la qualitàdi erede dell’appellante, al quale era stata rivolta la richiesta direstituzione rateale dell’indebito relativo alla de cuius.Tanto premesso, la sentenza, sulla base dell’esame delladocumentazione trasmessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e riversatanel fascicolo telematico, in ottemperanza all’ordine di esibizione,ha concluso ritenendo provata per tabulas l’intervenutaaccettazione dell’eredità da parte dello Stellin.

Inoltre, la NCumoerrto ere gistro generale 11842/2025Numero sezionale 2148/2026ha ritenuta dimostrata l’esistenza dell’indebita correspoNnusmieoron dei r,a ccolta generale 15691/2026sulla pensione cat.

INVCIV n. 07147086 della consorte dDealt a pubblicazione 22/05/2026ricorrente, per il periodo dal 01.01.2009 al 28.02.2016, dellasomma di euro 41.103,29, pagata in più con la rata di marzo2016 e non spettante in quanto successivamente pignorata il16.09.2016.

In particolare, a fronte di un credito complessivo dieuro 105.629,11, riconosciuto dalla sentenza n. 2134/2015 eposto a base del precetto del 30.01.2016, la de cuius avrebbepercepito il maggior importo di euro 147.165,12 (euro81.388,15 liquidati dall’I.N.P.S. in sede amministrativa più euro65.776,97 assegnati giudizialmente), riscuotendo cosìindebitamente euro 41.103,29.Pertanto, esclusi i presupposti per l’irripetibilità delle somme, ilgiudice d’appello ha respinto il gravame.3.

Propone ricorso per cassazione il signor Stellin, articolandoquattro motivi, illustrati anche con memoria ex art. 380-bisc.p.c.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo, si lamenta la violazione ed erroneaapplicazione dell’art.52, comma 2, della legge n.88 del 1989,dell’art.13 legge n. 412/1991 e dell’art. 2033 c.c.In particolare, il ricorrente censura il dictum del giudice diappello, deducendo l’irripetibilità delle somme riscosse in buonafede dalla dante causa, ai sensi dell’art. 52 cit. e dell’art.13legge n.412 cit.2.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 11842/2025Infatti, il predetto primo motivo, con il quale si denuncia laN umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026violazione di legge, non individua alcuna affermazione delDlaat a pubblicazione 22/05/2026sentenza impugnata, nella quale si potrebbe in ipotesi ravvisareun errore di interpretazione delle norme richiamate (violazionedi legge) o del loro ambito applicativo (falsa applicazione) (cfr.Cass 14599/2025).In realtà, premessa la piena condivisione del presuppostogiuridico in ordine all’individuazione delle condizionid’irripetibilità dell’indebito previdenziale, la censura, nel suoreale contenuto, ruota sulla affermazione che gli elementi diprova valorizzati dalla Corte territoriale, non proverebbero, inconcreto, la esistenza di dette condizioni.3.

In tal modo la parte ricorrente non considera che, in tema diricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; diversamente, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo dellerisultanze di causa, è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità.

Ed invero, il vizio diviolazione di legge postula che l'accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso; lacensura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa, senza contestare la valutazione dellerisultanze di causa (per tutte: Cass. 08 aprile 2024, n.9272;Cass. 16 luglio 2024, n.19651).4.

In questa sede la parte contesta, invece, proprio lavalutazione delle risultanze di causa, assumendo che le stessenon sarebbero idonee ad attestare i presupposti per laNumero registro generale 11842/2025ripetibilità dell’indebito, ma tali valutazioni costituiscono oggettoN umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026di apprezzamento riservato al giudice del merito, come taDleat a pubblicazione 22/05/2026insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 13358/2022; n.23418/2021).5.

Col secondo motivo, viene dedotta la violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 112 – 115 – 116 c.p.c. - violazione ederronea applicazione dell’art. 52, comma 2, legge n.88 del 1989,dell’art. 13 legge n. 412/1991 e dell’art. 2033 c.c. –travisamento dell’oggetto del giudizio.Sostanzialmente, la parte sostiene che l’accertamento giudizialedella somma di euro 65.776,97, assegnata con ordinanza del14.07.2016 “a saldo di sorte capitale, inclusi accessori, di cui alprecetto notificato in data 30.01.2016”, escluderebbecategoricamente la corresponsione, da parte dell’I.N.P.S. aD’[OSCURATO:PERSONA], di qualsivoglia “somma pagata in più con la ratadi marzo 2016” e, specificatamente, della somma di euro41.103,29, per il cui recupero l’I.N.P.S. avrebbe attivato leritenute sulla pensione del ricorrente.6.

Il motivo è, evidentemente, inammissibile, per le stessesuesposte ragioni: non è dedotta in realtà alcuna violazione dilegge, ma è censurata la valutazione delle risultanze istruttorieda parte del giudice, ai fini dell’accertamento, sul pianooggettivo, del pagamento indebito.In tal senso, i profili di doglianza specificamente agitati anchecon questo mezzo attengono certamente al liberoapprezzamento delle risultanze istruttorie, attività riservata,come s’è detto, al giudice del merito.

La violazione degli artt.115 e/o 116 c.p.c. può pure essere denunciata in questa sededi legittimità, nei ristretti limiti segnati, tuttavia, da Cass., Sez.Un., n. 20867/2020 e successiva giurisprudenza conforme, cuiNumero registro generale 11842/2025si rinvia per brevità.

Risulta però evidente che questo mezzoN, umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026come articolato in ricorso, non rispetta detti confini.

Data pubblicazione 22/05/20267.

Col terzo motivo, il signor Stellin si duole, ancora, dellaviolazione ed erronea applicazione degli artt. 112 – 115 – 116c.p.c. - travisamento oggetto del giudizio - carenza di provadell’indebito e prova documentale contraria – errori di calcolo.Sulla base delle ritenute circostanze non controverse, oltre ariproporsi una serie di censure già sopra riportate, si contestaqui anche il travisamento dell’oggetto del giudizio, lamentandosiche la Corte non si sarebbe pronunciata sulla domandaprincipale formulata nei seguenti termini «che l’On.le Tribunaleadìto voglia ordinare all’I.N.P.S. di ripristinare sin dal rateo dimarzo 2020 la pensione dovuta al ricorrente nella misura di€1.498,33 (corrisposta nella misura ridotta di €916,92),corrispondendo al sig. [OSCURATO:PERSONA] le differenze maturate ematurande in corso di causa, oltre interessi di legge e spese dicausa con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che sene dichiara antistatario».8.

La censura è inammissibile in quanto mira ad ottenere unadiversa interpretazione dell’oggetto della domanda ed unadifferente valutazione del contenuto degli atti processuali, ed ècomunque infondata, essendosi la Corte pronunciataesattamente su questa domanda, pur respingendola, perassenza dei presupposti e per la ritenuta inconsistenzadell’assunto sostenuto dall’appellante, in quanto non fondatosulle risultanze della prova documentale acquisita, dimostrativa,secondo la Corte barese, del duplice pagamento eseguitodall’I.N.P.S. in via amministrativa, prima, e in sede esecutiva,poi, per un importo complessivo di € 147.165,12, colconseguente diritto dell’I.N.P.S. a ripetere, tramite trattenuteNumero registro generale 11842/2025sulla pensione, l’intero importo di € 41.103,29, indebitamenteN umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026versato.

Data pubblicazione 22/05/20269.Trattasi di valutazione delle risultanze processuali, ancheriferibili alle elaborazioni contabili sviluppate in corso di causa,non sindacabile in questo giudizio.10.

Col quarto motivo, si lamenta la violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 112 – 115 – 116 cod. proc. civ. -travisamento oggetto del giudizio - carenza di prova dellaricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di ripetizionedell’indebito – carenza di prova della accettazione tacita dellaeredità di D’[OSCURATO:PERSONA].11.

Secondo l’assunto sostenuto in ricorso, la Corte, attenendosial thema decidendum e ponendo a fondamento della decisionela documentazione esibita dall’I.N.P.S., avrebbe dovutoverificare l’assoluta carenza di prova, da parte dell’Istituto,dell’indebito n.13863520 di € 41.103,29 per “somma pagata inpiù con la rata di marzo 2016”, «oltretutto trattandosi di unindebito smentito “in re ipsa”, in quanto è documentalmenteprovato che, pagando la somma di € 81.388,15, unitamente allarata di marzo 2016, l’I.N.P.S. non ha corrisposto una sommapagata in più rispetto al credito complessivo di € 105.629,11,oltre accessori, riconosciuto dalla citata sentenza n. 2134/2015e posto a base del precetto del 30.01.2016».Inoltre, il ricorrente contesta la violazione dell’art. 112 cpc, lacarenza di prova della ricezione della richiesta di ripetizione el’accertamento compiuto dell’accettazione di eredità.Anche questo motivo è inammissibile perché mira chiaramentead ottenere un riesame delle risultanze istruttorie ai diversi finiindicati.Invero, giova ribadire che, attraverso la formale deduzione degliindicati vizi di violazione delle norme processuali e sostanziali,Numero registro generale 11842/2025in realtà la parte ricorrente intende surrettiziamente contestareN, umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026non il mancato rispetto delle regole in materia di provaDa,t a pubblicazione 22/05/2026presidiate dalle disposizioni di cui all’art. 115 c.p.c., bensì unvizio di motivazione della sentenza, che, secondo la censuramossa, avrebbe omesso di considerare e valutare i fatti indicati.La doglianza, tuttavia, non solo è inammissibile a fronte delladoppia decisione conforme, ma comunque non è neppureformulata secondo le prescrizioni di cui all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,c.p.c., ma finisce col prospettare, altrettantoinammissibilmente, l’omesso esame di risultanze istruttorie,laddove per consolidata giurisprudenza di questa Corte (nn.29972/2023; 34189/2022; 13485/2014) spetta in via esclusivaal giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee ai fini delladecisione, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso ungiudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenereche egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio,le ragioni per cui lo ritenga irrilevante.12.

Conclusivamente, tutti i motivi – pur se formulati comeviolazione di legge – sono in realtà indirizzati a contestare lamotivazione della sentenza stessa, peraltro in presenza dipronuncia cd. doppia conforme e comunque in difetto deipresupposti di legge.Tutti i motivi, ricalcati sui singoli motivi dell’appello, mirano soload ottenere un nuovo accertamento di fatto sulle risultanzeistruttorie, attinenti alle diverse circostanze ritenute rilevanti aifini della decisione.13.

Il ricorso va quindi complessivamente respinto.14.

Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguoNnumoe rola re gistro generale 11842/2025Numero sezionale 2148/2026soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favNourmeer od dei ral ccolta generale 15691/2026controricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valorDeat a pubblicazione 22/05/2026della causa.15.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 30aprile 2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2148 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1320/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 20/11/2024 R.G.N. 296/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11842/20251.Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari haN umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso Dlaat a pubblicazione 22/05/2026sentenza del Tribunale di Bari, che aveva rigettato la suadomanda volta ad ottenere il ripristino della pensione, nellamisura erogata sino a febbraio 2020, con condanna dell’I.N.P.S.al pagamento delle differenze pensionistiche maturate e noncorrisposte.2. In particolare, la Corte territoriale ha, in via preliminare,osservato che il giudice di prime cure aveva posto, afondamento del rigetto della domanda attorea, l’omessa prova,da parte del ricorrente, di non essere tenuto alla restituzionedelle somme mensilmente trattenute dall’I.N.P.S. sulla pensionecat. VOCTPS n. 03861284, a lui intestata.Di contro, il giudice d’appello ha rilevato che l’istante avevaagito in giudizio per contestare la legittimità delle trattenutemensilmente operate sul proprio trattamento pensionistico,adducendo, dapprima, il carattere ingiustificato delle stesse e inseguito, allorquando in sede di costituzione in giudiziodell’I.N.P.S. ne erano state chiarite le ragioni, il difetto della suaqualità di erede, dichiarando di aver rinunciato all’eredità,essendo, comunque, inesistente qualsivoglia asse ereditario, edi non aver mai incassato alcuna somma. La Corte ha quindiritenuto che, nella presente fattispecie, gravasse sull’Enteprevidenziale l’onere di provare l’esistenza dei presupposti difatto e di diritto per operare la trattenuta e, dunque, la qualitàdi erede dell’appellante, al quale era stata rivolta la richiesta direstituzione rateale dell’indebito relativo alla de cuius.Tanto premesso, la sentenza, sulla base dell’esame delladocumentazione trasmessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e riversatanel fascicolo telematico, in ottemperanza all’ordine di esibizione,ha concluso ritenendo provata per tabulas l’intervenutaaccettazione dell’eredità da parte dello Stellin. Inoltre, la NCumoerrto ere gistro generale 11842/2025Numero sezionale 2148/2026ha ritenuta dimostrata l’esistenza dell’indebita correspoNnusmieoron dei r,a ccolta generale 15691/2026sulla pensione cat. INVCIV n. 07147086 della consorte dDealt a pubblicazione 22/05/2026ricorrente, per il periodo dal 01.01.2009 al 28.02.2016, dellasomma di euro 41.103,29, pagata in più con la rata di marzo2016 e non spettante in quanto successivamente pignorata il16.09.2016. In particolare, a fronte di un credito complessivo dieuro 105.629,11, riconosciuto dalla sentenza n. 2134/2015 eposto a base del precetto del 30.01.2016, la de cuius avrebbepercepito il maggior importo di euro 147.165,12 (euro81.388,15 liquidati dall’I.N.P.S. in sede amministrativa più euro65.776,97 assegnati giudizialmente), riscuotendo cosìindebitamente euro 41.103,29.Pertanto, esclusi i presupposti per l’irripetibilità delle somme, ilgiudice d’appello ha respinto il gravame.3. Propone ricorso per cassazione il signor Stellin, articolandoquattro motivi, illustrati anche con memoria ex art. 380-bisc.p.c. Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, si lamenta la violazione ed erroneaapplicazione dell’art.52, comma 2, della legge n.88 del 1989,dell’art.13 legge n. 412/1991 e dell’art. 2033 c.c.In particolare, il ricorrente censura il dictum del giudice diappello, deducendo l’irripetibilità delle somme riscosse in buonafede dalla dante causa, ai sensi dell’art. 52 cit. e dell’art.13legge n.412 cit.2. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 11842/2025Infatti, il predetto primo motivo, con il quale si denuncia laN umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026violazione di legge, non individua alcuna affermazione delDlaat a pubblicazione 22/05/2026sentenza impugnata, nella quale si potrebbe in ipotesi ravvisareun errore di interpretazione delle norme richiamate (violazionedi legge) o del loro ambito applicativo (falsa applicazione) (cfr.Cass 14599/2025).In realtà, premessa la piena condivisione del presuppostogiuridico in ordine all’individuazione delle condizionid’irripetibilità dell’indebito previdenziale, la censura, nel suoreale contenuto, ruota sulla affermazione che gli elementi diprova valorizzati dalla Corte territoriale, non proverebbero, inconcreto, la esistenza di dette condizioni.3. In tal modo la parte ricorrente non considera che, in tema diricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; diversamente, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo dellerisultanze di causa, è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità. Ed invero, il vizio diviolazione di legge postula che l'accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso; lacensura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa, senza contestare la valutazione dellerisultanze di causa (per tutte: Cass. 08 aprile 2024, n.9272;Cass. 16 luglio 2024, n.19651).4. In questa sede la parte contesta, invece, proprio lavalutazione delle risultanze di causa, assumendo che le stessenon sarebbero idonee ad attestare i presupposti per laNumero registro generale 11842/2025ripetibilità dell’indebito, ma tali valutazioni costituiscono oggettoN umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026di apprezzamento riservato al giudice del merito, come taDleat a pubblicazione 22/05/2026insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 13358/2022; n.23418/2021).5. Col secondo motivo, viene dedotta la violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 112 – 115 – 116 c.p.c. - violazione ederronea applicazione dell’art. 52, comma 2, legge n.88 del 1989,dell’art. 13 legge n. 412/1991 e dell’art. 2033 c.c. –travisamento dell’oggetto del giudizio.Sostanzialmente, la parte sostiene che l’accertamento giudizialedella somma di euro 65.776,97, assegnata con ordinanza del14.07.2016 “a saldo di sorte capitale, inclusi accessori, di cui alprecetto notificato in data 30.01.2016”, escluderebbecategoricamente la corresponsione, da parte dell’I.N.P.S. aD’[OSCURATO:PERSONA], di qualsivoglia “somma pagata in più con la ratadi marzo 2016” e, specificatamente, della somma di euro41.103,29, per il cui recupero l’I.N.P.S. avrebbe attivato leritenute sulla pensione del ricorrente.6. Il motivo è, evidentemente, inammissibile, per le stessesuesposte ragioni: non è dedotta in realtà alcuna violazione dilegge, ma è censurata la valutazione delle risultanze istruttorieda parte del giudice, ai fini dell’accertamento, sul pianooggettivo, del pagamento indebito.In tal senso, i profili di doglianza specificamente agitati anchecon questo mezzo attengono certamente al liberoapprezzamento delle risultanze istruttorie, attività riservata,come s’è detto, al giudice del merito. La violazione degli artt.115 e/o 116 c.p.c. può pure essere denunciata in questa sededi legittimità, nei ristretti limiti segnati, tuttavia, da Cass., Sez.Un., n. 20867/2020 e successiva giurisprudenza conforme, cuiNumero registro generale 11842/2025si rinvia per brevità. Risulta però evidente che questo mezzoN, umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026come articolato in ricorso, non rispetta detti confini. Data pubblicazione 22/05/20267. Col terzo motivo, il signor Stellin si duole, ancora, dellaviolazione ed erronea applicazione degli artt. 112 – 115 – 116c.p.c. - travisamento oggetto del giudizio - carenza di provadell’indebito e prova documentale contraria – errori di calcolo.Sulla base delle ritenute circostanze non controverse, oltre ariproporsi una serie di censure già sopra riportate, si contestaqui anche il travisamento dell’oggetto del giudizio, lamentandosiche la Corte non si sarebbe pronunciata sulla domandaprincipale formulata nei seguenti termini «che l’On.le Tribunaleadìto voglia ordinare all’I.N.P.S. di ripristinare sin dal rateo dimarzo 2020 la pensione dovuta al ricorrente nella misura di€1.498,33 (corrisposta nella misura ridotta di €916,92),corrispondendo al sig. [OSCURATO:PERSONA] le differenze maturate ematurande in corso di causa, oltre interessi di legge e spese dicausa con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che sene dichiara antistatario».8. La censura è inammissibile in quanto mira ad ottenere unadiversa interpretazione dell’oggetto della domanda ed unadifferente valutazione del contenuto degli atti processuali, ed ècomunque infondata, essendosi la Corte pronunciataesattamente su questa domanda, pur respingendola, perassenza dei presupposti e per la ritenuta inconsistenzadell’assunto sostenuto dall’appellante, in quanto non fondatosulle risultanze della prova documentale acquisita, dimostrativa,secondo la Corte barese, del duplice pagamento eseguitodall’I.N.P.S. in via amministrativa, prima, e in sede esecutiva,poi, per un importo complessivo di € 147.165,12, colconseguente diritto dell’I.N.P.S. a ripetere, tramite trattenuteNumero registro generale 11842/2025sulla pensione, l’intero importo di € 41.103,29, indebitamenteN umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026versato. Data pubblicazione 22/05/20269.Trattasi di valutazione delle risultanze processuali, ancheriferibili alle elaborazioni contabili sviluppate in corso di causa,non sindacabile in questo giudizio.10. Col quarto motivo, si lamenta la violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 112 – 115 – 116 cod. proc. civ. -travisamento oggetto del giudizio - carenza di prova dellaricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di ripetizionedell’indebito – carenza di prova della accettazione tacita dellaeredità di D’[OSCURATO:PERSONA].11. Secondo l’assunto sostenuto in ricorso, la Corte, attenendosial thema decidendum e ponendo a fondamento della decisionela documentazione esibita dall’I.N.P.S., avrebbe dovutoverificare l’assoluta carenza di prova, da parte dell’Istituto,dell’indebito n.13863520 di € 41.103,29 per “somma pagata inpiù con la rata di marzo 2016”, «oltretutto trattandosi di unindebito smentito “in re ipsa”, in quanto è documentalmenteprovato che, pagando la somma di € 81.388,15, unitamente allarata di marzo 2016, l’I.N.P.S. non ha corrisposto una sommapagata in più rispetto al credito complessivo di € 105.629,11,oltre accessori, riconosciuto dalla citata sentenza n. 2134/2015e posto a base del precetto del 30.01.2016».Inoltre, il ricorrente contesta la violazione dell’art. 112 cpc, lacarenza di prova della ricezione della richiesta di ripetizione el’accertamento compiuto dell’accettazione di eredità.Anche questo motivo è inammissibile perché mira chiaramentead ottenere un riesame delle risultanze istruttorie ai diversi finiindicati.Invero, giova ribadire che, attraverso la formale deduzione degliindicati vizi di violazione delle norme processuali e sostanziali,Numero registro generale 11842/2025in realtà la parte ricorrente intende surrettiziamente contestareN, umero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 15691/2026non il mancato rispetto delle regole in materia di provaDa,t a pubblicazione 22/05/2026presidiate dalle disposizioni di cui all’art. 115 c.p.c., bensì unvizio di motivazione della sentenza, che, secondo la censuramossa, avrebbe omesso di considerare e valutare i fatti indicati.La doglianza, tuttavia, non solo è inammissibile a fronte delladoppia decisione conforme, ma comunque non è neppureformulata secondo le prescrizioni di cui all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,c.p.c., ma finisce col prospettare, altrettantoinammissibilmente, l’omesso esame di risultanze istruttorie,laddove per consolidata giurisprudenza di questa Corte (nn.29972/2023; 34189/2022; 13485/2014) spetta in via esclusivaal giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee ai fini delladecisione, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso ungiudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenereche egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio,le ragioni per cui lo ritenga irrilevante.12. Conclusivamente, tutti i motivi – pur se formulati comeviolazione di legge – sono in realtà indirizzati a contestare lamotivazione della sentenza stessa, peraltro in presenza dipronuncia cd. doppia conforme e comunque in difetto deipresupposti di legge.Tutti i motivi, ricalcati sui singoli motivi dell’appello, mirano soload ottenere un nuovo accertamento di fatto sulle risultanzeistruttorie, attinenti alle diverse circostanze ritenute rilevanti aifini della decisione.13. Il ricorso va quindi complessivamente respinto.14. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguoNnumoe rola re gistro generale 11842/2025Numero sezionale 2148/2026soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favNourmeer od dei ral ccolta generale 15691/2026controricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valorDeat a pubblicazione 22/05/2026della causa.15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 30aprile 2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese