CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11822-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5352/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava un provvedimento di contestazione di irrogazione sanzione emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con cui venivano irrogate sanzioni per recupero dazi doganali notificato nel 2017, concernente l'importazione dalla Cina di fotocamere digitali "Polaroid" e parti e pezzi staccati ed accessori di apparecchi fotografici digitali; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che le merci in questione sono fotocamere digitali ad alta definizione di ridotte dimensioni e ad elevato contenuto tecnologico a cui è stata aggiunta la funzione video, cosicché si tratta non di videocamere ma di fotocamere digitali che presentano la funzione video in forma sussidiaria dal momento che un apparecchio, per poter essere classificato come videocamera digitale, deve essere in grado e di registrare filmati sia sulla memoria interna che su supporti esterni e di utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video e nessuna di queste caratteristiche è presente negli apparecchi in discussione e quindi tali merci non possono essere qualificate come come videocamere digitali ma come fotocamere digitali; conseguentemente, tenuto conto che i prodotti [OSCURATO:PERSONA] vanno classificati alla voce 8525, i relativi accessori vanno classificati nella voce doganale n.c. 852990200 perché in quest'ultima voce rientrano Ric. 2020 n. 11822 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- tutti i prodotti serventi destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528. L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione del regolamento UE 8.8.2014 n. 876/2014 in quanto gli apparecchi fotografici in questione sarebbero delle action-cam la cui voce doganale più adatta non è la n.c. 8529902000 ma è la n.c. 8525.8099.00 (videocamere digitali) in ragione di un obiettivo ultragrandangolare, di una interfaccia micro USB, di alloggiamento per scheda micro SD. Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione delle regole di classificazione 2-3 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale comune di cui al REG. CEE 2658/87 del Consiglio del 23.8.1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e successive modifiche ed integrazioni in quanto la sentenza impugnata ha considerato gli oggetti accessori quali parti e pezzi staccati ed accessori di apparecchi fotografici dichiarati alla n.c. 8529902000 voce doganale prevista per le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 limitandosi a verificare che gli stessi avessero natura servente mentre la nozione di parti implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili e per qualificare un oggetto come parte non basta la dimostrazione che senza l'oggetto in questione la macchina non possa adempiere le funzioni cui è destinata ma è necessario provare che il funzionamento meccanico e/o Ric. 2020 n. 11822 sez. MT - ud. 09-02-2022 -3- elettrico della macchina sia condiizonato da detto oggetto: nella specie gli accessori in oggetto non sono né indispensabili per il funzionamento della macchina né la loro mancanza impedisce il loro funzionamento meccanico ed elettrico e dunque era corretta la rettifica, effettuata dall'Ufficio, da n.c. 8529902000 a n.c. 3926909790. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbr