CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 39625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentde le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito i difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, emessa in data 7 gennaio 2022, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990, capo 1 della rubrica, con ruolo di promotore o organizzatore; di quattro episodi di illecita detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, capi 2, 5, 6, 9 della rubrica), di estorsione (art. 629 cod. pen., capo 16 della rubrica), lesioni aggravate (artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen., capo 17 della rubrica), di due episodi di tentata estorsione (artt. 56 e 629 cod. peri. capi 18 e 19 della rubrica); di uccisione di animali e resistenza a pubblico ufficiale (artt.544 bis e 336 cod. pen., capo 20 della rubrica); porto in luogo pubblico di fucile (artt. 4 e 7 I. 895/1967, capo 24 della rubrica); porto in luogo pubblico di arma clandestina (art. 23 I. 110/1975, capo 26 della rubrica), sparo sulla pubblica via (art. 703 cod. pen., capo 28 della rubrica). Con ordinanza resa in data 17.2. 2022, il Tribunale di L'Aquila, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di L'Aquila, limitatamente ai capi 6, 16, 17, 24 e 28. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, eroina, hashish e marijuana). Alla individuazione di tale organizzazione e alla identificazione dei partecipanti, il personale dedito alle attività investigative è pervenuto attraverso indagini tecniche di vario tipo, sviluppate in un rilevante arco temporale, consistite in intercettazioni telefoniche, ambientali, rilevazioni di spostamenti di autovetture attraverso il sistema positioning. Tali indagini tecniche sono state accompagnate da attività di osservazione e controllo dei soggetti intercettati, che hanno condotto al sequestro di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Nella ordinanza si cita, a titolo di esempio, l'importante rinvenimento e sequestro di 900 grammi di cocaina presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], Matteo e Joseph. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi in contestazione, desumendo, da tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in esame, anche la partecipazione del ricorrente all'associazione contestata al capo 1 della rubrica con ruolo di promotore e organizzatore. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di dogi ia nza. Primo motivo: violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; nullità della comunicazione dell'avviso di deposito ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen.; nullità derivata dell'interrogatorio di garanzia e dell'ordinanza applicativa; materiale impossibilità per la difesa di partecipare in presenza all'interrogatorio e di estrarre copia e/o prendere visione degli atti nel lasso temporale intercorso tra la comunicazione dell'avviso di deposito e dell'interrogatorio di garanzia. La difesa rappresenta di avere eccepito, in sede di interrogatorio di garanzia, di non essere stata posta nelle condizioni di poter partecipare in presenza all'interrogatorio del suo assistito e di non avere avuto accesso agli atti posti a fondamento della misura custodiale. Ai sensi dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., tali atti non solo devono essere depositati nella cancelleria del giudice, ma l'avviso del deposito deve essere notificato al difensore, concedendogli un apprezzabile lasso temporale per la consultazione prima dell'interrogatorio; ciò al fine di garantire pienamente il diritto di difesa. Le ragioni che hanno spinto il Tribunale a rigettare l'eccezione non sarebbero condivisibili: invero, come si evince dal verbale di interrogatorio, il difensore ha puntualmente sollevato la questione innanzi al giudice procedente. Il mancato tempestivo avviso al difensore ha indotto il Mici ad avvalersi della facoltà di non rispondere. La ragione di ciò è da ricercarsi nella circostanza che il difensore ha potuto presenziare all'udienza solo da remoto e non ha potuto accedere agli atti, avendo ricevuto la notifica della fissazione dell'interrogatorio e dell'avvenuto deposito un'ora e mezza prima dell'interrogatorio. Le operazioni relative alla notifica e all'esecuzione dell'o.c.c. sono state effettuate nelle prime ore del mattino (05.00 circa) del 24/1/2022 e sono durate per l'intera mattinata fino al primo pomeriggio dello stesso giorno. Il giorno dopo, alle ore 13.27 del 25/1/2022, il difensore nominato in sede di notifica dell'ordinanza (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) veniva avvisato telefonicamente dalla cancelleria del G.i.p. procedente che l'interrogatorio di garanzia dell'indagato si sarebbe svolto alle ore 15.15 dello stesso giorno (ovvero circa 1 ora e mezza dopo la telefonata) e che sarebbe stato notificato formalmente l'avviso dell'interrogatorio a mezzo PEC (comunicazione inviata alle ore 13.33). La telefonata interveniva durante lo svolgimento di un'udienza dibattimentale presso il Tribunale di Larino. Giunto allo studio alle ore 14.02, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] accedeva alla propria PEC ove riceveva la notifica della fissazione dell'interrogatorio dell'indagato per le ore 15.15 dello stesso giorno; con la stessa comunicazione veniva informato della possibilità di svolgere la propria attività difensiva in via telematica, ovvero presso il luogo di detenzione dell'assistito previa comunicazione "almeno 60 minuti prima" dell'udienza. È evidente come sarebbe stato impossibile per il difensore nominato riuscire ad assistere in presenza l'indagato durante l'interrogatorio di garanzia e consultare gli atti depositati. In tal modo sarebbe stato leso il diritto di difesa, sia in relazione alla presenza del difensore, sia rispetto ai tempi necessari per poter consultare gli atti. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen.; insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle fattispecie criminose di cui ai capi 1,2, 5, 9, 18, 19, 20, 27 dell'ordinanza gravata. Ferma restando la questione circa la nullità sopra dedotta, osserva la difesa, occorre rilevare come il Tribunale del Riesame abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente ai capi 6,16,17,24 e 28 della rubrica, andando in diverso avviso con riferimento alle ulteriori contestazioni. Seguendo la stessa impostazione della ordinanza genetica ha dapprima esaminato le imputazioni provvisorie relative ai "reati fine", poi ha esaminato il reato associativo. Logica avrebbe imposto di esaminare prima il reato mezzo e poi quelli fine. In sede di riesame era stato dedotto che l'ordito argomentativo, sia logico che giuridico, dell'ordinanza genetica presentava un vizio interpretativo di fondo, che ha inficiato il provvedimento del G.i.p. E' stato ignorato che il Mici è un imprenditore commerciale dedito ad attività perfettamente lecite. Come evidenziato dallo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza genetica, alle pagg. 257 e seguenti, l'indagato, sin dagli anni 2014, è stato titolare di società operanti nell'ambito dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con annesse sale giochi. La difesa ha sottolineato innanzi al Tribunale come tutte le imputazioni riguardanti il reato mezzo e i reati scopo, per i quali è stata applicata la misura, siano state contestate al Mici come condotte "dirette"; in realtà dalle indagini svolte non emerge alcuna partecipazione materiale o diretta del Mici nei fatti in contestazione ed il Tribunale si è basato su mere presunzioni al fine di pervenire alla decisione adottata. Le argomentazioni sostenute dal Tribunale in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso, tratte prevalentemente dalle condotte materiali dei reati fine, non sono condivisibili. Nessuna argomentazione è stata opposto alla tesi controfattuale introdotta dalla difesa circa la liceità delle attività svolte dal Mici. La ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso rimane fortemente incrinata dalle stesse considerazioni svolte dal Tribunale nelle parti dell'ordinanza in cui ha annullato la misura cautelare in relazione a diversi capi d'incolpazione. Nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] non è stato operato alcun sequestro di sostanza stupefacente; il quantitativo di 900 grammi di cocaina di cui si parla nell'ordinanza impugnata è stato ritrovato al di fuori dell'appartamento del ricorrente, in luoghi condominiali condivisi. Non sussistono gli ulteriori gravi indizi di colpevolezza relativamente ai capi per i quali è stata applicata la misura. Gli elementi posti a fondamento della decisione assunta sarebbero del tutto inidonei a sostenere la gravità indiziaria a carico del prevenuto. La interpretazione delle conversazioni intercettate non è sostenuta da adeguata e coerente motivazione. Terzo motivo: insussistenza delle esigenze cautelari; violazione e falsa applicazione dell'art. 274 cod.proc.pen.; complessiva insussistenza degli indefettibili requisiti previsti dalla legge in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen.; inadeguatezza ed eccessiva gravosità della misura applicata. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. L'ordinanza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come rilevato dal Tribunale, nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato; ne consegue che la predetta questione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. (in tal senso si veda Sez. 2 n. 39084 del 25/05/2018, non massimata, nella quale di richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 45246 del 19 luglio 2012, P.M. in proc. Polcino, secondo cui «l'estinzione di una misura cautelare può (...) verificarsi ope legis, per caducazione automatica conseguente al verificarsi di determinati eventi che non incidono di regola né sulla validità del provvedimento applicativo né sui presupposti di applicazione della misura; si tratta quindi di eventi sopravvenuti che determinano la perdita di efficacia della misura ma non ne precludono la rinnovazione, salve le limitazioni previste dall'art. 307 cod. proc. pen. per la sostituzione della custodia cautelare caducata per decorso dei termini massimi di durata. E per questa ragione la giurisprudenza ha sempre escluso che le cause di caducazione ope legis delle misure caute/ari personali possano essere dedotte con le impugnazioni proponibili contro le ordinanze applicative. In particolare deve escludersi che con la richiesta di riesame possa essere dedotta la caducazíone della custodia cautelare per omissione o invalidità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. peri., che va dedotta con richiesta al giudice per le indagini preliminari, in quanto non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'adozione della misura»). 2.1. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto avanzare la richiesta di perdita di efficacia della misura per nullità dell'interrogatorio di garanzia all'organo competente a pronunciarsi, ovvero al giudice per le indagini preliminari, e, solo in caso di rigetto, investire della questione il Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. 2.2. In ogni caso, anche a voler affrontare la questione nel merito, è dirimente la circostanza che il difensore non ha chiesto in sede di interrogatorio che lo stesso fosse differito, al fine di prendere visione compiuta degli atti. La Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che la ristrettezza del termine intercorrente tra avviso e compimento dell'atto, quale possibile causa della lesione del diritto di difesa, deve essere valutata in ragione della particolare funzione dell'atto di garantire l'immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice della cautela: si dovrà verificare se, nel caso concreto, il difensore abbia avuto la effettiva possibilità di esercitare il suo mandato, tenendo conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti (Sez. 2 n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652). Nel caso di specie, essendosi il difensore limitato ad eccepire in sede di interrogatorio la nullità dell'atto, e non avendo, invece, chiesto il differimento dello stesso, non può dirsi realizzata alcuna concreta lesione del diritto di difesa.3. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato. E' opportuno in proposito evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone„ quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/37/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3.1 Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argonnentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico, suscettibili di integrare la gravità indiziaria richiesta ai fini dell'applicazione della misura. Il rilievo difensivo riguardante l'ordine di trattazione degli argomenti esaminati nella ordinanza non ha alcuna rilevanza, non essendo questo aspetto suscettibile di influire sulla completezza e adeguatezza della motivazione. E' poi innegabile che si possa trarre la dimostrazione della esistenza della fattispecie associativa dai reati fine rappresentativi dell'attuazione degli scopi illeciti dell'organizzazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, Rv. 254233:"In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima"). Quanto alle attività imprenditoriali a cui è dedito il ricorrente, non si desume dalla lettura della ordinanza una erronea sovrapposizione degli aspetti riguardanti l'attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA] con quelli attinenti alle attività illecite oggetto di contestazione nel presente ambito: soprattutto in relazione alle conversazioni intercettate il Tribunale ha avuto cura di sottolineare come il riferimento a sostanze stupefacenti e non ad altro genere di cose, si desuma logicamente dal contesto nel quale si inseriscono tali conversazioni e dagli ulteriori riferimenti in esse presenti. Si rammenta, in proposito, come l'intervento della Corte di legittimità sia ipotizzabile soltanto ove ricorrano manifestazioni di evidente illogicità nell'applicazione dei criteri che sovrintendono alla interpretazione dei dialoghi registrati. E' invero pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso„ costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione. Di contro, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Ftv. 263715 - 01., così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). Né è possibile sostenere, alla stregua della complessiva motivazione espressa dai giudici di merito, che l'annullamento riguardante talune delle numerose imputazioni elevate a carico del ricorrente costituisca un vulnus suscettibile d'inficiare l'intera ordinanza. Quanto al sequestro della sostanza stupefacente del tipo cocaina, il Tribunale ha avuto cura di precisare che, all'atto della esecuzione dell'o.c.c., nel sottoscala dello stabile in cui risiedono [OSCURATO:PERSONA], Matteo e Josef sono stati rinvenuti 900 grammi di cocaina ed un'arma con matricola abrasa; nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenuto un bilancino di precisione e 0,22 grammi di cocaina. Tali elementi sono legittimamente utilizzabili ai fini del convincimento espresso dai giudici di merito in questa sede, essendo richiesto, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, come detto in precedenza, il requisito della sola gravità indiziaria. Con riferimento alla contestazione associativa il Tribunale ha elencato una serie di elementi dai quali risulta desumibile l'esistenza dell'organizzazione di cui si tratta (cfr. pag. 11 dell'ordinanza). Le circostanze evidenziate in motivazione sono idonee a sostenere l'assunto. Sul piano processuale, infatti, l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente tra gli associati può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "Facta concludentia", quali i contatti continui tra gli aderenti, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»). Ebbene, il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo l'idoneità del contenuto dei dialoghi intercettati e degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa del ricorrente, ricavabile dal coinvolgimento nei singoli reati fine. I rilievi difensivi, anche in relazione ai reati fine, sono inidonei a rivelare aspetti di criticità nel ragionamento seguito dai giudici di merito, prospettando, in realtà, una lettura alternativa dei fatti che non può essere delibata in questa sede, al cospetto di un'analisi logica e coerente degli elementi valutati. 4. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura (motivi terzo e quarto del ricorso). I Giudici del merito hanno ritenuto, nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie associativa elevata a carico del ricorrente nella contestazione provvisoria. In particolare, quanto al decorso del tempo, i giudici hanno sostenuto che non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento, in assenza di sopravvenienze di segno positivo in grado di rivelare una presa di distanza del ricorrente dal contesto delinquenziale organizzato. Hanno poi sottolineato come l'attività illecita si è protratta fino alla data dell'arresto, avvenuto nel 2019, stante il ritrovamento della cocaina e delle armi nello stabile abitato dal Mici. Hanno poi messo in rilievo l'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare meno afflittiva, evidenziando come il ruolo apicale rivestito dall'indagato, puntualmente argomentato in motivazione, potrebbe consentirgli di continuare a gestire l'organizzazione anche agli arresti domiciliari, come già avvenuto in occasione dell'episodio di cui al capo 9 della contestazione. Si tratta di apprezzamenti sostenuti da adeguata motivazione, non suscettibili di essere censurati in questa sede. Anche in relazione alle esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att.