CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 26498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO Rep. sul ricorso 21103-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 2022 avverso la sentenza n. 1278/2021 della CORTE53 D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/05/2021; R.G.N. 21103/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositato in Cancelleria in data 08 luglio 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno • • [OSCURATO:PERSONA] nte