CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17389/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, in quanto pedissequamente ripetitive di quelle enunciate contro la sentenza di primo grado, idoneamente vagliate dai giudici di appello, sono indeducibili e palesemente infondate sulla configurabilità del reato di resistenza e del collegamento tra la condotta oppositiva e violenta dell'imputato ed il compimento dell'atto di servizio degli agenti; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estens re [OSCURATO:PERSONA]