CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentativo aggravato di furto; - che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato e della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. peri., sono indeducibili perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e, comunque, versati in fatto in quanto presuppongono apprezzamento di merito e postulano una rivalutazione del materiale probatorio; - che le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, escludendosi la rilevanza di tutte le questioni processuali e sostanziali caratterizzate da opinabilità. E la Corte territoriale ha analiticamente argomentato, con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), in ordine alla sussistenza di tali presupposti; - che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 6, Sentenza n. 30177 del 04/06/2013 Rv. 256643); principio, questo, a cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravarne sul punto (si veda pag.3 e 4 della sentenza impugnata); - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]