CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10345/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9134/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. domicilia PEC:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso con cui elett. domicilia PEC: avsilviacumino @pec.giuffre.it -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1020/2023 depositata il 03/10/2023, RG 1262/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di VESTIZIONE/SVESTIZIONE Sez. I–RG 9131/2024 camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso innanzi al Tribunale di Cosenza poi riassunto dinanzi a quello di [OSCURATO:PERSONA],infermiere, agiva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, al fine di ottenerne la condanna al pagamentodell’indennità di vestizione maturata da giugno 2009a settembre 2019 pari ad euro 9.528,52. 2. Il Tribunale accoglievala sua domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, e gli liquidavain euro 4.767,32 la differenza retributiva spettante. 3. L’ASP Cosenza proponeva appello che la Corte d’appello diCatanzaro, nel contraddittorio delle parti, accoglieva e rigettava la domanda proposta dal ricorrente di primo grado. La Corte territoriale rilevava innanzitutto che il Tribunale non aveva accordato al ricorrente la “indennità di divisa” che in ricorso pareva essere stata rivendicata quale autonoma voce retributiva e dellaquale, però, il contratto collettivo di comparto non faceva menzioneneppure nella sua formulazione più recente. Evidenziava che l’art. 27, commi 11 e 12, del CCNL del 21.5.2018non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione didare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di “vestizione, svestizione e passaggio di consegne purchérisultanti dalle timbrature effettuate” e cioè di fare in modo chenell’orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questotempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale. Riteneva che la circostanza che il ricorrente avesse eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall’orario di lavoro risultante dalle timbrature non era stata allegatae, come tale, non poteva considerarsi incontestata e dunque pacifica, Sez. I–RG 9131/2024 camera di consiglio siccome aveva invece ritenuto il Tribunale. Detta circostanza, inoltre, non aveva formato oggetto della richiesta di prova testimoniale, articolata in ricorso, perché ai testimoni non si era chiesto di confermare che il ricorrente fosse stato costretto a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solodopo aver timbrato in uscita. Riteneva quindi indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa fossero state eseguite fuori dall’orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalleapposite timbrature. 4. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, assistiti da memoria. 5. L’ASP Cosenza ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 27, commi 12 e 13 CCNL Sanità 2016-2018 applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricavatodalle richiamate disposizionipattizia un obbligo di timbratura,mentre da esse si evince solo l’obbligo a carico di parte datoriale che nell’orario di lavoro retribuito debba comprendersi anche il tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione del personale che prestaassistenza infermieristica. Assume che, a fronte di siffatto obbligo, in assenza di prescrizioni contrattuali collettive che definiscano il tempo divisa come orario di lavoro necessariamente straordinario, deve ritenersi riconosciuto alla parte datoriale, mediante la possibilità di ricorrere ad una disciplina aziendale di dettaglio così come consentito dall’art. 27,comma 13, del CCNL sopra richiamato, di decidere nell’autonomia di gestione del rapporto di lavoro, se il riconoscimento del tempo divestizione e/o di passaggio di consegne debba essere parte delnormale orario di lavoro Sez. I–RG 9131/2024 camera di consiglio (già retribuito) oppure da considerarsi inaggiunta all’orario di lavoro in entrata e uscita (e quindi da retribuirein modo addizionale), secondo i principi e le indicazioni adottabili nella disciplina di dettaglio, nello specifico del tutto assente. Deduce che la Corte territoriale abbia ricollegato erroneamente la rivendicazione retributiva aggiuntiva degli intervalli di tempo dedicatial cambio divisa al di fuori del turno di servizio ad un inesistenteobbligo di timbratura che non trova fondamento giuridico né nella disciplina della contrattazione collettiva sopra richiamata che sulpunto è del tutto generica nei termini sopra esposti, né nellaregolamentazione aziendale dell’ASP di Cosenza. 1.1. Il motivo non è fondato. Al riguardo, questo Collegio ribadisce che le operazioni di vestizionee svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro seil tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all’incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione (Cass., Sez. L, n. 18612 dell’8 luglio 2024). Si sottolinea, poi, che il giudice di appello, oltre a rilevare che la disposizione contrattuale impone al datore l’obbligo di fare in modoche nell’orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il temponecessario per quelle operazioni si è limitato ad affermare che questotempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale. Tale ragionamento è corretto sol che si consideri il contenutotestuale dell’art. 27 del CCNL 2016-2018 nella parte che qui rileva: «12. Nelle unità operative che garantiscono la continuitàassistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio diconsegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad unmassimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in Sez. I–RG 9131/2024 camera di consiglio essere. 13. Sono definibilidalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delledisposizioni contenute nel presente articolo». Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare dalla timbraturaessendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazionidi dettaglio. La Corte territoriale ha evidenziato che il differenziale retributivo riconosciuto dal Tribunale in effetti valeva a ricompensare il tempo eccedente l’orario di lavoro ordinario (come risultante dallatimbratura): ossia lo straordinario, mentre non era stata neppure allegata la circostanza che il ricorrente avesse eseguito le quotidianeoperazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall’orario dilavoro risultante dalle timbrature e pertanto la stessa non potevaconsiderarsi pacifica. Si tratta di una verifica che preclude l’accoglimento della domandadella dipendente, in quanto, per costante giurisprudenza, in caso dirichiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilirese esistesse l’obbligo -nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall’orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all’inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata). Ѐ stato ritenuto, infatti, che l’attività consistente nell’indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo dilavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendaliprefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio – dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all’ingresso dello stabilimento e all’ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell’inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all’interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis,Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del13 aprile 2015). In particolare, si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla Sez. I–RG 9131/2024 camera di consiglio retribuzione per il cambio d’abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvengano prima e dopo l’orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un’autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno2020). Nella specie, la corte territoriale ha pure precisato che la P.A. controricorrente aveva espressamente disconosciuto che il ricorrente avesse svolto l’attività in questione al di fuori dell’orario lavorativo ordinario e che, comunque, la prova testimoniale richiesta non aveva ad oggetto la dimostrazione “che il ricorrente sia stato costretto a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solodopo aver timbrato in uscita”, con la conseguenza che non eraprovato che “siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall’orario di lavoroche è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature”. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, atteso chela corte territoriale non avrebbe considerato l’inesistenza di unobbligo di timbratura ai fini retributivi del tempo aggiuntivo rispettoal turno di servizio per il cambio divisa e l’inconfigurabilità del tempo divisa aggiuntivo rispetto al turno di servizio come lavoro di tipostraordinario. 2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che non coglie la ratiodecidendi della sentenza impugnata, come individuata esaminando il primo motivo. Peraltro, le circostanze indicate dal ricorrente non rappresentano dei fatti, ma delle questioni di diritto, non prospettabili in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. 3. Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio didiritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedentel’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, Sez. I–RG 9131/2024 camera di consiglio chieda, per tale ragione, il pagamento di una sommaaggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostraredi avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e inuscita”. 4. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par