CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 45200/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CIANNIELLO Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/03/2021 dalla Corte di Appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 16/03/2021 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10/07/2020, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermava il giudizio di responsabilità in ordine al reato sub B) - autoriciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., nella forma tentata - riducendo la pena. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito al diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 I. 203/1991 (attualmente art. 416.1 comma terzo cod. pen.) previo rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria al fine di acquisire il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché reitera una specifica censura di appello, adeguatamente esaminata dalla corte territoriale. 4. Per costante giurisprudenza, la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso (ex rnultis, Cass. sez. 2, sent. n. 18875 del 30/04/2021 - dep. 13/05/2021 - Rv. 281287). 5. Nel caso di specie, la corte territoriale, attenendosi a tale principio, ha rilevato, con argomentazioni immuni da vizi logici, che l'imputato aveva intrapreso la collaborazione soltanto dopo lo sviluppo delle indagini, "in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei responsabili del reato", con la conseguenza che, ai fini dell'apprezzamento della «utilità obiettiva» della collaborazione, assumeva rilievo la circostanza che la stessa era stata prestata dal ricorrente soltanto quando costui era stato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza e il quadro probatorio era già stato ampiamente delineato. D'altra parte, il ricorrente non ha indicato in termini concreti l'apporto prestato, limitandosi a richiedere un supplemento d'istruttoria per verificare la fondatezza della propria tesi, con finalità esplorative, a fronte degli elementi di prova evidenziati dai giudici di merito. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile, trattandosi nel presente giudizio di legittimità esclusivamente della determinazione della pena, questione che non rileva ai fini delle statuizioni civili e rispetto alla quale pertanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano interessati ad interlocuire. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalle parti civili. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore sidente uigi [OSCURATO:PERSONA] t