CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto in preambolo, con il quale la Corte di appello di Palermo ha confermato, nei suoi confronti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni e sei mesi, con obbligo di soggiorno e imposizione di cauzione e, nell'unico motivo, assume - sub specie di violazione di legge e vizio della motivazione - che il giudice a quo avrebbe basato l'accertamento di pericolosità sociale sul mero sospetto, anziché su indizi materiali, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, al novero dei quali non potendo ricondursi l'unico processo celebratosi a carico del ricorrente. Rilevato che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, poiché nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 e che ciò significa che, per quel che concerne la trama argomentativa del provvedimento giudiziale di merito, il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), con la conseguenza che è scrutinabile dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01); Ritenute, in tale quadro, le doglianze difensive volte a contestare la patente di pericolosità sociale «generica» giudizialmente attribuita, generiche, assertive, non adeguatamente illustrate e nient'affatto correlate alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che ha formulato motivato giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, basato - come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543-01) - su attenta prognosi di probabile e concreta reiterabilità di condotte illecite, non disgiunto dalla previa iscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, previo accertamento della relativa specifica inclinazione del soggetto; Rilevato che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamentó delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al .pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere es