CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, e per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno esposto i motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento di esso; 7-1/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 marzo 2021 (dep. il 9 aprile 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del riesame interposto (ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di Demetrio GATTUSO, ha confermato l'ordinanza in data 8 febbraio 2021 con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la custodia cautelare poiché gravemente indiziato del delitto di associazione di tipo mafioso, con ruolo dirigenziale (art. 416-bis, comma 2, cod. pen.), con le aggravanti in incolpazione. 2. Nell'interesse del GATTUSO ciascuno dei suoi difensori ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] MARTINO ha articolato due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. - sono state denunciate la violazione di legge e la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; nonché la violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. 2.1.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli art. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. - sono state dedotte l'insufficienza, l'illogicità e l'apoditticità della motivazione sul pericolo di reiterazione e sull'adeguatezza della misura cautelare. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] LEONARDO ha articolato tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) in relazione all'art. 414 cod. proc. pen. 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in ordine alla visita di Demetrio GATTUSO a Domenico OPPEDISANO nel maggio del 2009; e alla conversazione intrattenuta da Filippo BARRECA con Antonio LIBRI il 10 marzo 2018. 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 606, comnna1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., rassegnando che l'ordinanza impugnata - contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - non ha individuato una condotta del GATTUSO che possa dirsi effettivamente rilevante ai sensi del precetto penale in discorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorso è inammissibile. 1. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che: 2 d - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 2. Il primo motivo formulato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo, il secondo e il terzo motivo formulati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminati congiuntamente, poiché inerenti ai gravi indizi di colpevolezza e, più a monte, all'utilizzabilità degli elementi apprezzati dal Tribunale anzitutto sotto tale profilo. 2.1. Con il primo motivo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio delle motivazione. In particolare, ha rappresentato che già il G.i.p. si sarebbe limitato a un mero elenco di elementi emersi nel corso delle indagini, senza svolgere in ordine a essi alcuna argomentazione che consentisse di affermare che li avesse valutati in maniera critica e ponderata; ed anche il Tribunale - pur a fronte delle doglianze difensive - si sarebbe limitato a ribadire le argomentazioni della prima ordinanza, trascurando o travisando gli elementi addotti dalla difesa. Anzitutto, infatti, il Tribunale avrebbe compiuto un excursus sulla cosca [OSCURATO:PERSONA] (secondo la prospettazione accusatoria, egemone nella periferia di [OSCURATO:PERSONA]) ma non avrebbe indicato alcun dato che possa far ritenere fondata la concreta operatività di una compagine mafiosa nel territorio in discorso, di cui il ricorrente sarebbe membro con ruolo apicale. Né il Collegio avrebbe fatto riferimento a condotte da cui inferire la consapevole volontà di aderire all'associazione mafiosa (in particolare nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, ha dedotto di aver rappresentato in sede di riesame che gli elementi addotti a sostegno dell'intraneità del GATTUSO al sodalizio non erano univoci né riscontrati e ciò sarebbe a dirsi: - sia per le tre intercettazioni ambientali (dei giorni 21 febbraio e 12 maggio 2018 tra Filippo BARRECA e Antonino ESPOSITO; del 10 marzo 2018 tra Filippo BARRECA e Antonino LIBRI); - sia per le dichiarazioni rese il 29 novembre 2019 dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] LIUZZO. Difatti, le prime sarebbero prive di capacità dimostrativa perché nel corso dei dialoghi sarebbe stato attributo al GATTUSO un ruolo apicale nel sodalizio, tuttavia in sua assenza e senza una conoscenza diretta, ovvero si sarebbe fatto riferimento alla necessità di parlare con il padre del ricorrente. In ogni caso le conversazioni sarebbero state travisate, poiché da esse emergerebbe la prova che il ricorrente non è partecipe del sodalizio e non sarebbe stata compiuta la valutazione di tali dichiarazioni conformemente ai canoni posti dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto al collaboratore, egli avrebbe attribuito al GATTUSO - il cui nome non conosceva - un ruolo criminale in relazione alla mafiosità del padre dello stesso ricorrente, senza specificare il ruolo da lui svolto nell'episodio riferito, che riguarderebbe una vicenda familiare di trent'anni or sono, non inerente a condotte penalmente rilevanti; e la sua narrazione sarebbe del tutto generica. Inoltre, il Collegio avrebbe ritenuto l'attendibilità del dichiarante sotto il profilo soggettivo, senza apprezzarla sotto il profilo oggettivo, quantunque la difesa avesse evidenziato che il LIUZZO, nonostante il suo specifico ruolo criminale (quale soggetto che distribuiva e assegnava lavori edili alle imprese riconducibili alle famiglie di ‘ndrangheta), mai avesse fatto riferimento al GATTUSO e alla sua impresa. Infine, il ricorrente ha evidenziato come le dichiarazioni del LIUZZO non abbiano aggiunto alcun elemento ai dati già noti in precedenza (operazioni cc. dd. Crimine ed Epilogo), in procedimenti nei quali nei confronti del GATTUSO era stata disposta l'archiviazione (Crimine) ovvero non era stato neppure iscritto nel registro degli indagati (EPILOGO). E sarebbero inutilizzabili gli elementi emersi nel detto procedimento nell'ambito del quale è stata disposta l'archiviazione, non sussistendo - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - fatti idonei a giustificare la riapertura. 2.2. Con il primo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha allegato la violazione dell'art.414 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Ad avviso della difesa, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe argomentato sulla scorta degli elementi in ordine ai quali era già stato emesso decreto di archiviazione nei confronti del GATTUSO il 12 settembre 2012, in violazione della detta norma processuale. In tal modo, in maniera contraddittoria, da una parte avrebbe affermato che l'inutilizzabilità a cagione della mancata riapertura delle indagini, nel caso di reato permanente, copra soltanto gli elementi oggetto dell'indagine già conclusa e non anche quelli successivi; dall'altra parte, tuttavia, avrebbe affermato che i medesimi elementi sono rivalutabili al fine di ampliare la contestazione del reato associativo fino ad epoca attuale. Nel caso di specie, contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi in relazione ai quali è stata disposta l'archiviazione sarebbero stati utilizzati come elemento centrale nel nuovo quadro indiziario e, rispetto ad essi, i nuovi elementi assumerebbero un ruolo meramente accessorio. E parimenti inutilizzabili sarebbero le dichiarazioni del collaboratore LIUZZO che narra un episodio di circa trent'anni fa, quindi di gran lunga precedente all'archiviazione del 2012, ragion per cui anche per utilizzare tali propalazioni avrebbe dovuto richiedersi la riapertura delle indagini. 2.3. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione con riferimento alla visita della persona sottoposta a indagini a Domenico OPPEDISANO nel maggio del 2009; e alla conversazione intrattenuta da Filippo BARRECA con Antonio LIBRI il 10 marzo 2018. Quanto alla prima circostanza, il Collegio del riesame avrebbe erroneamente apprezzato gli elementi in atti (tratti dalla sentenza del Tribunale di Locri del 19 luglio 2013), dai quali emergerebbe solo che il GATTUSO aveva accompagnato il padre, senza che possa in alcun modo aversi contezza dell'oggetto della conversazione che ha avuto luogo quella volta. Quanto alla seconda, il Tribunale avrebbe stravolto il significato delle espressioni pronunciate dagli interlocutori, dalle quali si trarrebbe che al GATTUSO al più avrebbe potuto essere rappresentato che Filippo BARRECA voleva parlare con il genitore dello stesso ricorrente (ristretto agli arresti domiciliari) e che he lo stesso BARRECA avrebbe voluto interloquire con Demetrio GATTUSO non per attività estorsive ma per posti di lavoro all'IPERCOOP. Ancora, l'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha attribuito valenza dimostrativa: - all'intervento di Demetrio GATTUSO in favore del padre, in quanto era sottoposto a giudizio da parte del sodalizio, applicando l'erronea massima di esperienza secondo la quale tale intervento sarebbe incompatibile con un'estraneità alla societas; - e alla vicenda, inerente a dinamiche familiari e non anche criminali, di cui ha riferito il LIUZZO. 2.4. Con il terzo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale - contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - non avrebbe individuato una condotta del GATTUSO che possa dirsi effettivamente rilevante ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non dando conto né della sua posizione in seno al sodalizio, né del contributo da lui fornito; e avrebbe desunto il suo ruolo di partecipe dagli elementi investigativi sulla scorta dei quali era stata disposta l'archiviazione nel 2012, privi di rilevanza penale, nonché da altri elementi incapaci di dimostrare l'effettivo apporto del GATTUSO al rafforzamento o al mantenimento delle capacità operative dell'organizzazione, dovendosi considerare neutri, in particolare, i dati emersi dalle intercettazioni di Antonio ESPOSITO, peraltro generiche e provenienti da un soggetto estraneo ai fatti, che non ne ha avuto conoscenza diretta, e non sottoposte al prescritto vaglio. 2.5. I motivi in esame sono inammissibili. 2.5.1. Occorre, anzitutto, aver riguardo alla denunciata inutilizzabilità a cagione della mancata riapertura delle indagini nei confronti del GATTUSO. Come allegato dalla difesa e riportato dall'ordinanza impugnata: Demetrio GATTUSO era stato sottoposto ad indagini - da parte dello stesso Ufficio requirente - per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel procedimento (c.d. Crimine, contraddistinto dal n. 1398/2008 R.G.N.R. DDA, secondo l'ordinanza impugnata); nei suoi confronti era stato emesso decreto di archiviazione il 12 settembre 2012 (a margine del quale è, tuttavia, indicato il n. 3694/2011 R.G.N.R., ma riferito dal Collegio del riesame al predetto procedimento); e non è stata mai disposta la riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. In altro procedimento, invece, indicato come Epilogo (n. 4964/11 R.G.N.R., come indicato nell'ordinanza impugnata), come esposto dalla difesa, egli non era stato neppure iscritto nel registro degli indagati. In ordine all'eccezione difensiva relativa al procedimento c.d. Crimine, la motivazione espressa nel provvedimento impugnato è erronea; tuttavia, essa non inficia la complessiva logicità dell'argomentazione svolta con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, che è fondata su elementi ulteriori rispetto a quelli in effetti inutilizzabili. Più in dettaglio, il Tribunale ha erroneamente affermato che gli elementi emersi successivamente alla richiamata archiviazione sarebbero idonei a consentire una rivalutazione degli esiti investigativi, ritenuti all'epoca insufficienti a fondare l'attribuzione del reato associativo al GATTUSO, poiché - nell'ottica espressa dal Tribunale - gli esiti delle investigazioni svolte nel presente procedimento avrebbero ampliato oggettivamente e temporalmente la contestazione partecipativa originariamente ipotizzata dal Pubblico ministero, dato che allo stesso GATTUSO è oggi ascritto un ruolo di dirigente e non potrebbe ravvisarsi identità del fatto qui oggetto di incolpazione con quello per cui è intervenuta archiviazione. Pertanto, ad avviso del Collegio del riesame, potrebbe aversi riguardo ritualmente alle evidenze probatorie palesatesi precedentemente, quale importante ed ulteriore elemento di supporto della piattaforma indiziaria a fondamento della condotta associativa permanente, protrattasi nel periodo successivo alla disposta archiviazione e fino all'attualità. Invero, «in tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, ma un unico delitto riconducibile al paradigma del reato progressivo» (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Cannarda, Rv. 268681 - 01). Ragion per cui, deve ribadirsi che «in tema di associazione di tipo mafioso, il decreto di archiviazione non seguito dal provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., preclude la contestazione all'indagato, in un nuovo procedimento, di condotte poste in essere nel periodo coperto dall'archiviazione» (Sez. 2, n. 5276 del 15/01/2019, Davi, Rv. 274890 - 01, resa proprio in relazione all'applicazione di una misura cautelare personale), fermo restando che - ( «nell'ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente ai segmenti temporali successivi all'archiviazione», non colpiti della sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Caponera, Rv. 264923 - 01), essendo consentito per i segmenti temporali successivi «l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento della caratteristiche strutturali del reato» (Sez. 2, n. 5220 del 28/06/2018 - dep. 2019, Alampi, Rv. 276049 - 01). Ciò è a dirsi in relazione alla condotta oggetto del riferito procedimento penale archiviato. Non può invece pervenirsi in alcun modo alle medesime conclusioni in relazione al procedimento c.d. EPILOGO, nel quale la stessa difesa - come esposto - ha addotto che Demetrio GATTUSO non è stato iscritto nel registro degli indagati. Difatti, il dato tratto da detto procedimento (nel quale, si è già riportato, il GATTUSO non era stato sottoposto ad indagini) è il contenuto di un dialogo intercettato il giorno 1 luglio 2008; e la generica allegazione difensiva non consente di affermare che la condotta per cui vi è stata archiviazione copra pure tale epoca, non potendosi trarre tale dato neppure dal già richiamato decreto di archiviazione e dalla richiesta del Pubblico ministero che con esso è stata accolta (il primo datato 12 settembre 2012, la secondo datata 20 aprile 2012 e pervenuta al G.i.p. il 5 maggio 2012). Non può allora ravvisarsi in parte qua l'idem factum. Per lo stesso ordine di ragioni non può dirsi oggetto del decreto di archiviazione la vicenda risalente riportata dal collaboratore LIUZZO. 2.5.2. Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha dato conto degli elementi relativi al periodo successivo alla richiesta di archiviazione (datata 20 aprile 2012 e che risulta presentata il 4 maggio 2012: cfr. decreto di archiviazione in atti; cfr. Sez. 2, n. 5220/2019, cit.) e la motivazione resa sulla scorta di essi non può dirsi inficiata dall'erroneo riferimento agli elementi relativi al periodo per cui la stessa archiviazione è stata disposta, avendo per vero lo stesso provvedimento impugnato affermato che i dati tratti dai diversi procedimenti sopra indicati non sono indispensabili a fondare la gravità indiziaria, ma atti a tratteggiare un quadro della personalità del GATTUSO e delle relazioni da lui intrattenute sin dalla gioventù (cfr. ordinanza impugnata p. 20). Più in particolare, il Collegio del riesame ha dato conto dell'esito dell'attività di intercettazione svolta nell'anno 2018, e,segnatamente, di quanto rappresentato da Antonino ESPOSITO (che si è definito appartenente alla cosca di [OSCURATO:PERSONA]) a Filippo BARRECA, allorché quest'ultimo, esponente di spicco del sodalizio, è rientrato nel proprio territorio; invero, l'ESPOSITO ha indicato al BARRECA Demetrio GATTUSO come esponente di vertice della societas a [OSCURATO:PERSONA], tanto che lo stesso BARRECA si è attivato per organizzare un incontro con lo stesso Demetrio GATTUSO (il cui padre era ristretto in detenzione domiciliare e non aveva libertà di movimento e, dunque, pur avendo un ruolo di vertice nell'associazione non poteva operare liberamente), quale soggetto con cui relazionarsi per concordare vantaggi illeciti relativi alla imminente apertura di un supermercato ad insegna IPERCOOP nel luogo sotto il controllo criminale della cosca di [OSCURATO:PERSONA]. A tali elementi - tratti da una lettura logica dei dialoghi che qui non può essere oggetto di un diverso apprezzamento di fatto - il Tribunale ha accostato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] LIUZZO (escusso nel 2019) - la cui attendibilità è stata oggetto di vaglio nello stesso provvedimento impugnato, sotto il profilo sia della credibilità sia dell'attendibilità intrinseca, facendo riferimento in particolare alla sua collocazione criminale e alla linearità e coerenza del suo narrato -, il quale ha riferito che il ricorrente aveva palesato il proprio ruolo nell'organizzazione criminale allorché molti anni prima (insieme al padre e a Vincenzo GATTUSO) aveva chiesto ad un esponente allora al vertice del sodalizio, Filippo SERRAINO, l'autorizzazione a uccidere lo stesso collaboratore che aveva loro mancato di rispetto intrattenendo una relazione con una cugina, progetto che poi non venne messo in atto proprio perché il SERRAINO non lo consentì. Ancora, oltre agli elementi emersi nel procedimento Crimine (come detto non utilizzabili), è stato richiamato un dialogo (intercettato il giorno 1 luglio 2008 nel procedimento c.d. Epilogo) dal quale si è tratto che Demetrio GATTUSO aveva chiesto ai rappresentante della locale di Cardeto di non aderire alla convocazione di un tribunale di 'ndrangheta che avrebbe dovuto giudicare il padre Occillo GATTUSO; e da ciò il Collegio di seconda istanza ha tratto, in maniera logica, la capacità della persona sottoposta ad indagini di rapportarsi con elementi di spicco del sodalizio senza alcun timore, rinvenendo in ciò un dato dimostrativo della sua intraneità al medesimo contesto criminale. Il Tribunale ha chiarito pure le ragioni per cui ha ritenuto genuine le dichiarazioni rese dall'ESPOSITO ed oggetto di intercettazione, facendo riferimento non solo al contenuto autoaccusatorio di esse, ma anche alle espressioni dallo stesso pronunciate (e oggetto di captazione) che ha considerato, alla luce del loro contenuto e senza che possano dirsi travisati, pure dimostrative della sua partecipazione al sodalizio (in particolare, poiché l'ESPOSITO ha manifestato timore per eventuali propalazioni dei collaboratori di giustizia che potessero riguardarlo, condividendo la linea dura verso costoro, nonché il timore che la partecipazione alla festa della Madonna della Montagna, ormai nota agli inquirenti, potesse esporre i partecipanti alle indagini). Sulla scorta di tali dati la motivazione del provvedimento impugnato sulla sussistenza dei gravi indizi può ritenersi congrua. E rispetto a essa i ricorrenti hanno prospettato una diversa lettura di fatto delle emergenze appena richiamate, lettura che in questa sede di legittimità non è consentita (non rilevando, dunque, le doglianze relativa alla portata rappresentativa degli elementi tratti dal procedimento c.d. Crimine), reiterando le medesime allegazioni avanzata al Giudice del riesame (cfr. memoria in atti; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01 ed assumendo del tutto genericamente che già il G.i.p. non avrebbe argomentato sugli elementi indiziari relativi al GATTUSO ed emersi nel corso delle indagini. Né, infine, può affermarsi che il Collegio non abbia individuato una condotta del GATTUSO sussumibile nell'ipotesi delittuosa a lui attribuita, atteso che il provvedimento impugnato non ha soltanto dato conto del ruolo statico a lui attribuito in seno al sodalizio mafioso (e meno che mai di mere vicende familiari), bensì della posizione da lui rivestita in relazione alla gestione di attività economiche lecite per realizzare profitti o vantaggi ingiusti anche per altri, fatto sicuramente rilevante ai sensi della norma violata, oltre alla capacità di incidere sulle dinamiche dello sodalizio (in particolare, allorché hanno riguardato il padre che pure ne è membro), e dunque del contributo alla vita dell'organizzazione (cfr. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01) con potere di iniziativa e decisione sia pure in seno ad un'articolazione dell'associazione. 3. Con il secondo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha assunto l'insufficienza, l'illogicità e l'apoditticità della motivazione sul pericolo di reiterazione e sull'adeguatezza della misura cautelare. Ad avviso del ricorrente, il Collegio del riesame avrebbe ritenuto le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. sulla scorta dell'erronea valutazione della posizione del GATTUSO, affermando - contrariamente a quanto emerso in atti - che gli sia stato richiesto da parte del «potente boss di PELLARO» un beneplacito per commettere estorsioni; non avrebbe tenuto conto dei principi giurisprudenziali relativi alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare nel caso di gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione di tipo mafioso, avrebbe attribuito rilevanza a un dato per nulla rappresentativo, quale l'intervento del GATTUSO in favore del padre quando il sodalizio intendeva - per così dire - giudicarlo. 3.1. Anche il motivo in esame è inammissibile. Il Tribunale, prima ancora di richiamare la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare - poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.in relazione al reato per cui si procede - ha indicato gli elementi di fatto dimostrativi delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere già disposta dal G.i.p., richiamando proprio gli elementi già passati in rassegna, ossia il suo ruolo in seno al sodalizio (tale per cui anche un esponente di vertice di altra articolazione intendeva relazionarsi con lui per l'attività illecita da compiere) e le sue risalenti e consolidate relazioni criminali. E rispetto a tali elementi, in effetti, la difesa non ha addotto alcun dato atto a superare le predette presunzione (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197 - 01; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018. M., Rv. 274180 - 02), contestando la correttezza del detto apprezzamento, invero logico, degli elementi di fatto. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Mand