Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 40/2024
ECLI:EU:C:2024:950
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0351
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 novembre 2024 (
1
)
Causa C‑351/23
[OSCURATO:PERSONA] s. r. o.
contro
[OSCURATO:PERSONA],
RT
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia)]
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito al consumo – Contratto garantito da un’ipoteca su un bene immobile – Bene immobile che costituisce l’abitazione familiare del consumatore – Clausola di esigibilità anticipata del rimborso del mutuo – Vendita stragiudiziale dell’abitazione del consumatore»
I.
Introduzione
1.
La storica sentenza nella causa Aziz (
2
), ha evidenziato il «nesso» tra il diritto dei consumatori, il diritto ipotecario e i diritti umani (
3
). A partire da tale sentenza, la giurisprudenza della Corte sulla direttiva 93/13/CEE (
4
) in riferimento ai procedimenti di esecuzione di contratti ipotecari su immobili residenziali ha condotto allo sviluppo di solide garanzie procedurali a favore dei consumatori. L’interpretazione, da parte della Corte, della direttiva 93/13 alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ha determinato il sorgere di «un potente sistema di rimedi» (
5
) nel contesto dei procedimenti di esecuzione ipotecaria.
2.
La presente causa offre alla Corte l’opportunità di sviluppare le garanzie procedurali contro le clausole abusive nel contesto di una procedura
stragiudiziale
di esecuzione ipotecaria e di esaminare l’impatto di asseriti vizi procedurali sulla possibilità, per un consumatore, di opporsi allo sfratto dopo la vendita all’asta del bene ipotecato.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 93/13
3.
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
B.
Diritto slovacco
1.
Codice civile
4.
L’articolo 151j, paragrafo 1, dello zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (legge n. 40/1964 recante il codice civile), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone:
«Se il credito garantito da un diritto reale di garanzia non è rimborsato debitamente e per tempo, il creditore garantito può dare inizio all’esecuzione sul bene dato in garanzia. Nell’ambito dell’esecuzione sul bene dato in garanzia il creditore garantito può soddisfarsi nel modo stabilito nel contratto oppure mediante la vendita del bene costituente la garanzia attraverso un’asta, secondo una legge speciale (...) oppure esigere il soddisfacimento mediante la vendita del bene costituente la garanzia secondo leggi speciali (...), ove non sia altrimenti previsto dalla presente legge o da una legge speciale».
5.
L’articolo 565 del codice civile è così formulato:
«In caso di adempimento mediante pagamenti rateali, il creditore non può chiedere il pagamento dell’intero credito in ragione del mancato pagamento di una rata mensile, a meno che ciò non sia stato concordato tra le parti o previsto in una decisione giudiziaria. Il creditore potrà comunque esercitare tale diritto solo fino alla data di scadenza della prima rata successiva».
2.
Legge relativa alle vendite all’asta volontarie
6.
L’articolo 16, paragrafo 1, dello zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovož ných dražbách (legge n. 527/2002 relativa alle vendite all’asta volontarie, come modificata; in prosieguo: la «legge relativa alle vendite all’asta volontarie») stabilisce che la vendita all’asta può essere effettuata esclusivamente sulla base di un contratto stipulato fra la persona che ha richiesto la vendita e l’organizzatore dell’asta.
7.
L’articolo 19, paragrafo 1, della legge relativa alle vendite all’asta volontarie è così formulato:
«L’organizzatore dell’asta è tenuto ad abbandonare la vendita all’asta al più tardi alla data del suo inizio a) su richiesta scritta della persona che ha richiesto la vendita all’asta, b) se gli viene dimostrato, con un titolo esecutivo, che la persona che ha richiesto la vendita all’asta non è legittimata alla richiesta; quando il titolo è un provvedimento d’urgenza del giudice, è sufficiente dimostrare all’organizzatore dell’asta che il giudice ha disposto tale provvedimento».
8.
L’articolo 21, paragrafo 2, della legge relativa alle vendite all’asta volontarie prevede quanto segue:
«In caso di contestazione della validità del contratto costitutivo della garanzia o di violazione delle disposizioni della presente legge, il soggetto che allega una lesione dei suoi diritti derivante da tale violazione può chiedere al giudice di dichiarare la nullità della vendita. Il diritto di adire il giudice con domanda di nullità si estingue, tuttavia, se non viene esercitato entro i tre mesi seguenti all’aggiudicazione, a meno che i motivi della nullità siano collegati alla commissione di un reato e la vendita riguardi un immobile residenziale in cui il proprietario precedente era, al momento dell’aggiudicazione, ufficialmente domiciliato ai sensi di una legge speciale; in questo caso, la dichiarazione di nullità dell’asta può essere chiesta anche dopo la scadenza di tale termine (...)».
3.
Codice di procedura civile
9.
L’articolo 325, paragrafo 1, dello zákon 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (legge n. 160/2015 recante il codice di procedura civile), prevede quanto segue:
«Il giudice può adottare provvedimenti provvisori se è necessario regolare urgentemente i rapporti tra le parti o se esiste un rischio che l’esecuzione della decisione giudiziaria venga compromessa».
III.
Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali
10.
Il 7 aprile 2011 PO e RT, convenuti nel procedimento principale, hanno stipulato un contratto di credito al consumo con la Slovenská sporiteľna, a.s. (in prosieguo: la «banca»), per un importo pari a EUR 63000. Il credito era rimborsabile in rate mensili di EUR 424,41 a partire dal 20 giugno 2011, con ultimo termine di scadenza il 20 gennaio 2030. Lo stesso giorno, i convenuti hanno altresì concluso un contratto per garantire il credito con un’ipoteca. Il contratto di costituzione dell’ipoteca aveva ad oggetto l’abitazione in cui PO e RT vivevano con i loro tre figli.
11.
Con lettera del 3 novembre 2016, la banca ha dichiarato l’esigibilità immediata del mutuo, invitando PO e RT a pagare il credito in essere dell’importo di EUR 56888,08 (
6
). Ai sensi della normativa slovacca, la persona che procede all’esecuzione sul bene costituente la garanzia è legittimata a richiedere la vendita di tale bene mediante asta volontaria, ove le parti lo abbiano convenuto.
12.
Il 21 aprile 2017 PO e RT hanno adito l’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov, Slovacchia) per ottenere un’ingiunzione che imponesse alla banca di astenersi dall’esecuzione sul bene ipotecato tramite asta volontaria. Nella loro domanda, PO e RT hanno sostenuto che la banca non aveva il diritto di chiedere il rimborso totale anticipato del mutuo, poiché le parti del contratto di credito non avevano concluso alcun accordo in tal senso. Essi hanno altresì chiesto l’adozione di una misura provvisoria che imponesse alla banca di astenersi dall’esecuzione in attesa dell’esito definitivo del giudizio nel merito.
13.
Il 25 aprile 2017 si è tenuta la prima seduta dell’asta e, nel corso di quest’ultima, PO si è opposto all’asta adducendo la pendenza di un procedimento giurisdizionale. La prima seduta dell’asta volontaria è andata deserta in quanto non si è presentato nessun offerente.
14.
Con ordinanza del 26 maggio 2017, l’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov) ha respinto la domanda di provvedimento provvisorio senza esaminare l’argomento dei convenuti secondo cui la banca aveva violato i loro diritti esigendo il pagamento dell’intero importo del mutuo. PO e RT hanno impugnato tale ordinanza dinanzi al Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), giudice del rinvio.
15.
Mentre il procedimento di impugnazione era pendente, il 18 luglio 2017 ha avuto luogo la seconda seduta dell’asta. Durante tale seduta, PO ha informato l’organizzatore dell’asta ed il notaio che era pendente un procedimento giurisdizionale per sospendere l’esecuzione. Tuttavia, né il notaio né l’organizzatore dell’asta hanno tenuto conto delle dichiarazioni di PO.
16.
Il bene è stato aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA], una società attiva, tra l’altro, nel settore della concessione di crediti o di prestiti e della manutenzione di immobili residenziali e non residenziali. Secondo la normativa slovacca, a seguito dell’aggiudicazione il diritto di proprietà è trasferito all’aggiudicatario.
17.
Con ordinanza del 9 agosto 2017, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia) ha statuito sull’impugnazione di PO e di RT annullando la decisione dell’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov) e rinviando la causa a quest’ultimo. Secondo il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov), il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare, tra l’altro, l’argomento di PO e di RT secondo cui essi non avevano concluso alcun accordo con la banca che consentisse a quest’ultima di esigere anticipatamente il rimborso totale del mutuo (
7
). Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare il principio di proporzionalità e verificare se l’asta volontaria costituisse una misura adeguata, tenuto conto, in particolare, della natura del bene messo all’asta in quanto abitazione familiare di PO e RT, nonché della disponibilità di mezzi alternativi per soddisfare il creditore.
18.
Il 19 dicembre 2017 PO e RT hanno rinunciato all’azione inibitoria diretta a impedire l’esecuzione ipotecaria mediante vendita all’asta, con la motivazione che, poiché la vendita all’asta era stata già eseguita, l’utilità dell’azione inibitoria era venuta meno. Con decisione dell’11 gennaio 2018, l’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov) ha archiviato il procedimento condannando PO e RT a tutte le spese sostenute dalla banca.
19.
In virtù della vendita all’asta volontaria, la [OSCURATO:PERSONA] è stata iscritta nel registro immobiliare come proprietaria del bene e ha intimato a PO e RT di abbandonare l’abitazione familiare.
20.
PO e RT si sono rifiutati di abbandonare la loro casa, nella quale vivono con i tre figli, due dei quali sono minori e soffrono di gravi disturbi psicologici. Inoltre, PO aveva subito un ictus e necessitava di cure quotidiane.
21.
La [OSCURATO:PERSONA] ha fatto scollegare le utenze della casa, quali acqua ed elettricità. Essa ha altresì proposto un’azione di sfratto diretta a ottenere lo sgombero dell’immobile da parte dei convenuti. L’azione di sfratto è stata respinta dall’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov) e, in sede di appello, dal Krajský súd v Prešov (Corte regionale di Prešov). Entrambi i giudici hanno tenuto conto del fatto che l’immobile era l’abitazione familiare di PO e RT e che il loro sfratto sarebbe stato iniquo. Nella sua decisione dell’8 aprile 2021, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha annullato entrambe le sentenze e ha dichiarato che i giudici di grado inferiore dovevano tener conto del diritto di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].
22.
Nella sua seconda sentenza, l’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov) ha ordinato a PO e RT di liberare l’immobile. Esso ha inoltre respinto la loro domanda riconvenzionale diretta al riconoscimento del diritto di proprietà da essi vantato sull’immobile. Secondo tale giudice, l’immobile era già stato venduto all’asta, quest’ultima non era stata dichiarata nulla e il giudice adito in tale causa non era competente a statuire sulla validità della vendita all’asta.
23.
La [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato dinanzi al giudice del rinvio la parte del dispositivo della sentenza del giudice di primo grado che non le riconosceva il diritto al rimborso delle spese. Anche PO e RT hanno impugnato tale sentenza, nella parte relativa alla loro condanna a liberare l’immobile e al rigetto della domanda riconvenzionale da essi proposta.
24.
Secondo il giudice del rinvio, il problema fondamentale sollevato nel procedimento principale concerne la questione se la normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori trovi applicazione in una situazione in cui l’asta ha avuto luogo sebbene i consumatori avessero richiesto tutela giurisdizionale e informato l’organizzatore dell’asta della pendenza del procedimento giurisdizionale.
25.
Il giudice del rinvio sottolinea l’importanza, nell’ordinamento giuridico slovacco, del principio della certezza del diritto e della tutela della buona fede dell’aggiudicatario che acquista la proprietà dell’immobile. Tuttavia, la buona fede non è tutelata quando le circostanze nelle quali è avvenuto l’acquisto sono «problematiche». Il giudice del rinvio considera «problematica» la circostanza che, nel procedimento principale, il soggetto che ha acquistato il bene sia stato informato dell’esistenza di un procedimento giurisdizionale pendente.
26.
Per quanto riguarda la possibilità, per il consumatore, di chiedere una tutela giurisdizionale
ex post
, il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo 21, paragrafo 2, della legge relativa alle vendite all’asta volontarie prevede soltanto tre motivi di nullità di una vendita, nessuno dei quali consente al consumatore di invocare l’esistenza di clausole abusive. Più in particolare, secondo tale giudice, il carattere abusivo della clausola controversa, relativa al rimborso anticipato del mutuo, non rientra nel secondo di tali motivi, vale a dire la nullità del contratto costitutivo della garanzia. Ciò in quanto la clausola di esigibilità anticipata riguarda l’importo del credito e il termine di rimborso di quest’ultimo, e non la garanzia del credito e la sua esecuzione.
27.
Il giudice del rinvio ritiene necessario stabilire se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 siano applicabili a un procedimento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nell’ambito del quale il consumatore si è avvalso dei mezzi giuridici per ottenere la sospensione dell’esecuzione e, ciò nonostante, quest’ultima abbia avuto luogo. Esso chiede altresì se la direttiva 93/13 osti alla normativa slovacca relativa alle vendite all’asta stragiudiziali nella parte in cui quest’ultima non prevede mezzi efficaci per la sospensione dell’esecuzione da parte del consumatore.
28.
Infine, il giudice del rinvio chiede se, ai fini del procedimento principale, la direttiva 2005/29/CE (
8
) trovi applicazione in riferimento alle pratiche dell’organizzatore dell’asta.
29.
In tale contesto, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia) ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della [direttiva 93/13] si applichino a un procedimento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, instaurato dall’aggiudicatario all’asta di un bene immobile dato in garanzia e in cui, parallelamente, pende la domanda riconvenzionale promossa da un consumatore [il precedente proprietario dell’immobile] volta a ripristinare lo stato anteriore all’aggiudicazione, qualora il consumatore, prima della vendita all’asta stragiudiziale, abbia esperito le vie di legge per impedire la realizzazione dell’ipoteca sul proprio bene, richiedendo un provvedimento provvisorio al giudice, e, sempre prima dello svolgimento dell’asta, abbia informato i partecipanti all’asta della pendenza di un procedimento giurisdizionale per impedire la realizzazione dell’ipoteca a mezzo asta volontaria, e, nonostante tale procedimento giurisdizionale, l’asta abbia avuto luogo.
2)
Se la [direttiva 93/13] debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che nell’ambito di una procedura di esecuzione su beni dati in garanzia, realizzata da un professionista delle vendite all’asta private (“organizzatore dell’asta”) sul bene immobile di un consumatore, al fine di soddisfare il credito di una banca sorto da un contratto di credito al consumo,
a)
non consente al consumatore di sollevare utilmente nei confronti dell’organizzatore dell’asta, al fine di rimandare la vendita, obbiezioni sul carattere abusivo delle clausole contrattuali in base alle quali il credito della banca deve essere recuperato, quand’anche tale credito sia fondato su clausole contrattuali abusive, in particolare su una clausola di rimborso anticipato;
b)
non consente al consumatore di impedire la vendita all’asta dell’immobile in cui vive, sebbene questi abbia informato l’organizzatore dell’asta e i partecipanti che è pendente un procedimento giurisdizionale per ottenere un provvedimento provvisorio che impedisca la vendita del bene all’asta, ma il giudice non abbia ancora adottato una decisione definitiva su tale domanda, e il provvedimento provvisorio costituisca l’unico mezzo per il consumatore per ottenere una tutela giurisdizionale temporanea contro l’esecuzione della vendita all’asta in conseguenza di clausole contrattuali abusive;
c)
non consente al consumatore, nelle circostanze di cui ai punti precedenti, di esercitare pienamente i diritti derivanti dal recepimento della [direttiva 93/13] e di conseguire gli obiettivi di tale direttiva, poiché la normativa in questione limita la possibilità di eccepire la nullità della vendita all’asta ai soli tre motivi seguenti:
i)
nullità del contratto costitutivo della garanzia reale;
ii)
violazione della [legge relativa alle vendite all’asta volontarie];
iii)
commissione di un illecito penale.
3)
Se la [direttiva 2005/29] debba essere interpretata nel senso che l’esecuzione su un bene dato in garanzia sulla base di una clausola contrattuale abusiva di rimborso anticipato di un credito sorto da un contratto di credito al consumo, e quindi un importo dovuto errato, può costituire una pratica commerciale sleale ai sensi del suo articolo 5, e in particolare una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 8 e 9 di tale direttiva, e se la responsabilità della banca e gli obiettivi della direttiva [2005/29] si applichino, oltre che alla banca, anche alla società organizzatrice delle vendite all’asta che procede all’esecuzione sul bene dato in garanzia per soddisfare il credito della banca».
30.
La [OSCURATO:PERSONA], il governo slovacco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. La Corte ha inviato una richiesta di informazioni al giudice del rinvio, nonché una richiesta di chiarimenti. Il giudice del rinvio ha risposto a tali richieste, rispettivamente il 20 luglio 2023 e il 13 maggio 2024. Ho rivolto alle parti del procedimento principale e agli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea quesiti ai quali rispondere per iscritto, conformemente all’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Le parti del procedimento principale, il governo slovacco e la Commissione hanno risposto a tali quesiti. Anche il giudice del rinvio ha espresso la sua posizione su detti quesiti.
IV.
Valutazione
A.
Seconda questione
31.
In via preliminare, occorre ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (
9
).
32.
Nella presente causa, sebbene il giudice del rinvio abbia formalmente limitato la sua seconda questione all’interpretazione della direttiva 93/13, ciò non impedisce alla Corte di giustizia di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (
10
).
33.
Dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, più precisamente, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. La seconda questione verte altresì, in sostanza, sull’articolo 7 e sull’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e li cita quali elementi pertinenti del diritto dell’Unione. Di fatto, tale questione solleva dubbi in merito alle garanzie procedurali offerte ai consumatori dal diritto nazionale in materia di procedure di esecuzione stragiudiziale, allorché tale esecuzione concerne l’abitazione di un consumatore. Pertanto, occorre includere tali disposizioni negli strumenti dell’Unione dei quali il giudice del rinvio chiede l’interpretazione.
34.
Inoltre, sebbene il giudice del rinvio faccia formalmente riferimento, nella sua questione, all’impossibilità, per il consumatore, di sollevare obiezioni dinanzi all’organizzatore dell’asta, dalla decisione di rinvio risulta che i suoi dubbi vertono, più in generale, sull’assenza di garanzie procedurali che consentano di ottenere la sospensione della procedura di esecuzione ipotecaria da parte di un giudice.
35.
Pertanto, con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nel contesto dell’esecuzione stragiudiziale di un’ipoteca su un bene immobile che costituisce l’abitazione familiare del consumatore, da un lato, permette che la vendita all’asta si realizzi prima della pronuncia della decisione del giudice di merito che dichiara il carattere abusivo della clausola contrattuale all’origine di detta esecuzione, anche qualora il consumatore ne abbia chiesto la sospensione e, dall’altro, non prevede alcuna possibilità di dichiarare la nullità della vendita all’asta a motivo dell’esistenza di clausole abusive contenute nel contratto di cui è chiesta l’esecuzione.
36.
Occorre osservare che la questione in esame è sollevata nell’ambito di una procedura specifica di esecuzione stragiudiziale disciplinata dalla legge relativa alle vendite all’asta volontarie (
11
). Tale procedura consente al creditore di attivare una garanzia e di vendere all’asta i beni di un debitore (che può anche essere un consumatore) sulla base del contratto di credito, senza un previo intervento degli organi giurisdizionali ai fini dell’accertamento del credito (
12
).
37.
Inoltre, come avviene nel procedimento principale, detta procedura può essere utilizzata ai fini dell’esecuzione di un contratto ipotecario avente ad oggetto un immobile residenziale che soddisfa un’esigenza essenziale del consumatore, ossia l’esigenza di un’abitazione (
13
).
38.
Occorre ricordare che, nella sentenza nella causa Kušionová (
14
), la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 non osta al regime slovacco di vendita stragiudiziale mediante asta. Come ho già sottolineato nelle mie conclusioni nella causa Všeobecná úverová banka (
15
), tale statuizione è stata tuttavia subordinata all’esistenza di mezzi efficaci per contestare l’esecuzione fondata su clausole eventualmente abusive.
39.
Il rinvio pregiudiziale in esame mette in luce elementi tali da suscitare seri dubbi quanto all’efficacia dei mezzi di controllo giurisdizionale disponibili. Più specificamente, i consumatori hanno attivamente contestato l’esecuzione, ma nonostante la loro iniziativa, la vendita all’asta ha avuto luogo.
40.
In tali circostanze, occorre stabilire se la direttiva 93/13 osti a un regime di esecuzione stragiudiziale che, da un lato, non prevede mezzi efficaci che consentano al consumatore di impedire la vendita all’asta in pendenza del suo ricorso contro l’esecuzione e, dall’altro, non prevede mezzi che consentano di dichiarare nulla la vendita all’asta a motivo dell’esistenza di clausole abusive.
1.
Sull’esistenza di mezzi efficaci di sospensione dell’esecuzione extragiudiziale
41.
Il primo aspetto della seconda questione del giudice del rinvio riguarda, in sostanza, l’assenza di mezzi efficaci che consentano al consumatore di impedire la vendita all’asta dell’immobile mentre il giudice competente esamina l’opposizione di quest’ultimo all’esecuzione forzata a motivo dell’esistenza di clausole abusive nel contratto di cui è chiesta l’esecuzione.
a)
Requisito di un controllo effettivo delle clausole abusive
42.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (
16
).
43.
Alla luce di tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti (
17
).
44.
In questo contesto, la Corte ha già reiteratamente rilevato che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (
18
).
45.
Peraltro, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (
19
).
46.
La Corte ha precisato che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì all’articolo 47 della Carta, che si applica, tra l’altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti (
20
).
47.
A tal proposito la Corte ha dichiarato che, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito (
21
).
48.
Occorre osservare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il rispetto dei diritti garantiti da tale direttiva deve poter essere garantito anche, se del caso, nell’ambito di un procedimento di esecuzione (
22
) e, più precisamente, nell’ambito di procedure di esecuzione ipotecaria (
23
).
b)
Tutela effettiva dei consumatori nell’ambito di una procedura di esecuzione ipotecaria
49.
In riferimento alle procedure di esecuzione ipotecaria, la Corte ha sviluppato requisiti articolati in materia di tutela giurisdizionale effettiva contro le clausole abusive contenute nel contratto di cui è chiesta l’esecuzione.
50.
Più in particolare, dalla giurisprudenza della Corte risulta che i giudici nazionali sono tenuti a valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali
prima che si realizzi la vendita all’asta
che conduce allo sfratto del consumatore dalla sua abitazione. A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che, nell’ipotesi in cui il procedimento di esecuzione forzata si concluda prima della pronuncia della decisione del giudice di merito che dichiara il carattere abusivo della clausola contrattuale all’origine di detta esecuzione forzata e, di conseguenza, la nullità di siffatto procedimento, la decisione in parola consentirebbe di fornire al consumatore di cui trattasi solo una protezione a posteriori sotto forma di risarcimento, che si rivelerebbe incompleta e insufficiente e non costituirebbe un mezzo adeguato né efficace per porre fine all’uso di tale medesima clausola, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (
24
).
51.
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il regime processuale nazionale deve consentire al giudice di adottare provvedimenti provvisori atti a sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, a motivo dell’esistenza di clausole abusive nel contratto, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale (
25
).
52.
Pertanto, la piena effettività della tutela dei consumatori voluta dalla direttiva 93/13 richiede inoltre che il procedimento di esecuzione possa essere sospeso, eventualmente secondo modalità che non siano idonee a scoraggiare il consumatore dal proporre e dal mantenere un ricorso, fino a quando il giudice competente non abbia effettuato il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi (
26
).
53.
Tale giurisprudenza si applica a maggior ragione quando, come nel procedimento principale, la procedura di esecuzione stragiudiziale e il contratto di cui si chiede l’esecuzione non sono stati preceduti da alcun controllo giurisdizionale e hanno ad oggetto l’abitazione del consumatore e della sua famiglia, che include figli minori.
c)
Tutela effettiva dell’abitazione familiare del consumatore
54.
La giurisprudenza della Corte attribuisce particolare importanza al fatto che il bene ipotecato sia l’abitazione del consumatore, statuendo che il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nell’interpretazione della direttiva 93/13 (
27
). Come osservato nella letteratura accademica, l’interpretazione della direttiva 93/13 da parte della Corte «è orientata al riconoscimento del diritto di abitazione quale componente intrinseca della tutela dei consumatori» (
28
).
55.
Tenuto conto dell’ingerenza nei diritti fondamentali del consumatore, è necessario che la procedura di esecuzione ipotecaria avente ad oggetto l’abitazione del consumatore garantisca «
il grado più elevato possibile di rigore procedurale
» (
29
).
56.
Le «implicazioni procedurali» (
30
) dell’articolo 7 della Carta possono riflettersi anche nell’
intensità del controllo giurisdizionale
delle clausole che disciplinano la possibilità di avviare una procedura di esecuzione, come la clausola controversa nel procedimento principale, che consente al creditore di esigere il rimborso anticipato del mutuo e di avviare un procedimento di esecuzione ipotecaria sull’abitazione del consumatore.
57.
Più precisamente, nella sentenza pronunciata nella causa Všeobecná úverová banka (
31
), la Corte ha statuito che, tenuto conto degli effetti che possono essere provocati da una clausola di scadenza anticipata (
32
) inserita in un contratto di credito al consumo garantito con ipoteca sull’abitazione familiare, il giudice nazionale deve segnatamente esaminare il carattere proporzionato della facoltà lasciata al creditore di esigere, in forza di tale clausola, la totalità delle somme dovute quando valuta il suo carattere eventualmente abusivo.
58.
A tal riguardo, nell’ambito della sua valutazione dei mezzi che consentono al consumatore di rimediare agli effetti della sopravvenuta esigibilità integrale delle somme dovute in base al contratto di prestito, tale giudice deve tener conto delle conseguenze derivanti dall’espulsione del consumatore e della sua famiglia dall’abitazione che costituisce la loro residenza principale alla luce dell’articolo 7 della Carta (
33
).
59.
Occorre rilevare che l’articolo 7 della Carta, che riconosce a ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, corrisponde all’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU,) mentre l’articolo 47 della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (
34
).
60.
Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che mira a garantire la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza pregiudicare l’autonomia del diritto dell’Unione, la Corte deve quindi tener conto, nell’interpretazione da essa effettuata riguardo ai diritti garantiti dagli articoli 7 e 47 della Carta, dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), in quanto soglia di protezione minima (
35
).
61.
Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione ipotecaria, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha costantemente dichiarato che la perdita della propria abitazione costituisce la
forma più estrema di ingerenza
nel diritto al rispetto del domicilio (
36
).
62.
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Rousk c. Svezia (
37
), l’esecuzione forzata ha avuto luogo prima che il procedimento d’appello fosse deciso in via definitiva. Da tale sentenza discende che il processo decisionale che sfocia in un’ingerenza tale da comportare la perdita, da parte di una persona, della propria abitazione deve essere equo (
38
). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che, al fine di garantire che i mezzi di ricorso e le garanzie procedurali esistenti nel diritto interno siano «effettivamente disponibili e sufficienti,
non soltanto in teoria, ma anche nella pratica
, lo sfratto avrebbe dovuto essere rinviato fino alla decisione delle questioni controverse sottostanti» (
39
).
63.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, il consumatore deve disporre di una
possibilità effettiva e reale
di ottenere il controllo giurisdizionale delle clausole abusive contenute nel contratto di cui è chiesta l’esecuzione prima della vendita all’asta della sua abitazione. La vendita all’asta non può essere completata fino al momento in cui il giudice competente abbia esaminato se le clausole contrattuali interessate siano abusive. Pertanto, i mezzi per il controllo giurisdizionale delle clausole abusive non possono essere considerati efficaci se la vendita all’asta ha luogo nonostante la pendenza di un procedimento mediante il quale il consumatore intende opporsi all’esecuzione e ottenerne la sospensione o la cessazione.
d)
Applicazione alla controversia oggetto del procedimento principale
64.
Nel caso di specie, i consumatori hanno impugnato l’ordinanza del giudice di primo grado il quale ha respinto la loro domanda di provvedimenti provvisori senza esaminare l’argomento da essi sostenuto secondo cui la banca non aveva il diritto di esigere il rimborso anticipato dell’intero credito (
40
). In pendenza dell’impugnazione la vendita all’asta ha avuto luogo, nonostante i consumatori avessero informato l’organizzatore dell’asta del procedimento pendente.
65.
Sebbene la normativa nazionale preveda taluni mezzi di ricorso giurisdizionale volti ad ottenere la sospensione dell’esecuzione (
41
), dalle circostanze del procedimento principale risulta che,
nella pratica
, i mezzi di ricorso giurisdizionale disponibili non sono sufficientemente
coordinati
per far sì che l’asta non prevalga sul procedimento giurisdizionale. Il giudice del rinvio ha dichiarato che i consumatori non hanno alcuna influenza sul lasso di tempo di cui il giudice necessita per adottare la sua decisione definitiva o per statuire su provvedimenti provvisori. Pertanto, un consumatore che difenda attivamente i propri diritti potrebbe comunque non essere in grado di ottenere la sospensione dell’esecuzione.
66.
In tali circostanze, i mezzi di ricorso esistenti di cui dispongono i consumatori nell’ambito della procedura di esecuzione stragiudiziale non sembrano offrire ad essi una possibilità effettiva e reale di ottenere un controllo giurisdizionale delle clausole abusive e di impedire la vendita all’asta prima che questa abbia luogo.
67.
Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, interpretati alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 47 della Carta, ostino al regime giuridico nazionale in materia di esecuzione stragiudiziale di cui trattasi nella presente causa, poiché non risulta offrire ai consumatori garanzie procedurali effettive contro l’esecuzione forzata e la vendita all’asta della loro abitazione.
2.
Nullità della vendita all’asta a motivo dell’esistenza di clausole abusive
68.
Il secondo aspetto della seconda questione del giudice del rinvio verte sull’assenza della possibilità, per i consumatori, di rimediare
ex post
alle conseguenze della vendita all’asta volontaria. Il giudice del rinvio ha affermato che nessuno dei tre motivi previsti dall’articolo 21, paragrafo 2, della legge relativa alle vendite all’asta volontarie consente ai consumatori di invocare l’esistenza di clausole abusive nel contratto sulla base del quale è stata richiesta l’esecuzione.
69.
Il governo slovacco, nelle sue osservazioni scritte, sostiene che l’interpretazione della normativa nazionale di cui trattasi da parte del giudice del rinvio non è corretta. Esso rinvia alla recente giurisprudenza del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) (
42
), che accoglie un’interpretazione estensiva della disposizione legislativa pertinente ai sensi della quale l’esistenza di clausole abusive nel contratto di credito costituisce un motivo per dichiarare nulla una vendita all’asta. Secondo tale giurisprudenza, come citata dal governo slovacco, siffatta possibilità dovrebbe sussistere, dal momento che la vendita all’asta non è preceduta da alcun controllo preliminare, né da un esame del credito o da una verifica del rispetto delle condizioni [di tale vendita]. Inoltre, da tale giurisprudenza risulta che il debitore deve poter invocare la violazione di qualsiasi requisito procedurale o sostanziale che incida sull’esecuzione della garanzia e della vendita, e di contestare la validità del contratto di credito o della garanzia, nonché l’importo e la natura del credito.
70.
La giurisprudenza del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) corrobora la conclusione secondo cui un consumatore deve poter ottenere una dichiarazione di nullità della vendita all’asta a motivo dell’esistenza di clausole abusive nel contratto di credito su cui si fonda l’esecuzione forzata, qualora tale esecuzione sia stata avviata in assenza di un controllo giurisdizionale della pretesa creditoria.
71.
La Corte di giustizia ha rivolto al giudice del rinvio una richiesta di chiarimenti, domandando se, tenuto conto di tali osservazioni del governo slovacco, una risposta alla parte della sua questione vertente sui motivi per i quali una vendita all’asta può essere dichiarata nulla fosse ancora necessaria.
72.
Il giudice del rinvio, nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti, ha mantenuto la sua questione. Esso ha precisato che, quando la vendita all’asta ha avuto luogo, nel 2017, non esisteva una giurisprudenza che riconoscesse l’esistenza di clausole abusive come possibile motivo di nullità di una vendita all’asta. Esso ha altresì indicato che le recenti ordinanze del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) non testimoniano una giurisprudenza costante in materia.
73.
A tale riguardo, è sufficiente ricordare, in primo luogo, che, in forza di una costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale (
43
).
74.
In secondo luogo, occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema dei Trattati, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono la controversia ad essi sottoposta (
44
).
75.
In forza di tale principio, spetta ai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, decidere se e in quale misura una disposizione di diritto nazionale possa essere interpretata conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione (
45
).
76.
Detto principio è soggetto a determinati limiti. Infatti, l’obbligo, per i giudici nazionali, di fare riferimento al contenuto del diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire da fondamento per un’interpretazione
contra legem
del diritto nazionale (
46
).
77.
Tenuto conto del fatto che i giudici nazionali sono i soli competenti ad interpretare il diritto nazionale, conformemente alla giurisprudenza ricordata al paragrafo 73 delle presenti conclusioni, spetta al giudice del rinvio stabilire se sia possibile interpretare l’articolo 21, paragrafo 2, della legge relativa alle vendite all’asta volontarie nel senso che l’esistenza di clausole abusive nel contratto costituisce un motivo di nullità della vendita all’asta.
78.
La giurisprudenza del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) sembra indicare che un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione è possibile. La circostanza che, come indicato dal giudice del rinvio, tale giurisprudenza non sia ancora consolidata non osta a che il giudice nazionale adotti un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione di diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (
47
).
79.
Tuttavia, occorre sottolineare che un’interpretazione ai sensi della quale il diritto nazionale consente ai consumatori di chiedere la dichiarazione di nullità di una vendita all’asta a motivo dell’esistenza di clausole abusive non incide sulla questione se, al momento in cui l’asta ha avuto luogo, PO e RT potessero avvalersi di tale mezzo di ricorso. Come già sopra indicato, il giudice del rinvio spiega che l’evoluzione giurisprudenziale ai sensi della quale l’esistenza di clausole abusive costituisce un motivo per il quale una vendita all’asta può essere dichiarata nulla è recente. Esso spiega altresì che quando la vendita all’asta ha avuto luogo non era stata pronunciata alcuna sentenza che dichiarasse la nullità di una vendita sulla base di tale motivo.
80.
Tenuto conto delle incertezze descritte dal giudice del rinvio per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge relativa alle vendite all’asta volontarie, non ci si può attendere che un consumatore medio, definito come normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (
48
), fosse a conoscenza della circostanza che siffatta disposizione consente di chiedere una dichiarazione di nullità di una vendita all’asta a motivo dell’esistenza di clausole abusive. Come efficacemente osservato da un commentatore, «il consumatore medio non è un avvocato!» (
49
). Non ci si può neppure attendere che il consumatore medio sia un attivista impegnato nello sviluppo di nuovi orizzonti giurisprudenziali.
81.
In considerazione di tutte le osservazioni che precedono, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa e a una prassi nazionali, come quelle di cui si tratta nel procedimento principale, che, nel contesto dell’esecuzione stragiudiziale di un’ipoteca su un bene immobile che costituisce l’abitazione familiare del consumatore, da un lato, permettono che la vendita all’asta si realizzi prima della pronuncia della decisione del giudice di merito che dichiara il carattere abusivo della clausola contrattuale all’origine di detta esecuzione, anche qualora il consumatore abbia chiesto la sospensione di tale vendita, e, dall’altro, non prevedono alcuna possibilità di dichiarare la nullità della vendita all’asta a motivo di clausole abusive contenute nel contratto di cui è chiesta l’esecuzione.
B.
Prima questione
82.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 si applichino a un procedimento mediante il quale l’aggiudicatario all’asta di un bene immobile, aggiudicato nel contesto di una procedura esecutiva stragiudiziale, fa valere il suo diritto di proprietà in circostanze nelle quali l’asta si è svolta nonostante la pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dal consumatore per impedire la vendita all’asta e nonostante l’offerente sia stato informato di detto procedimento.
83.
In via preliminare, esaminerò l’eccezione di irricevibilità della questione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, di non essere interessata da tale questione, trattandosi dell’aggiudicataria, e non di un «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. Essa dichiara di non essere coinvolta nella questione dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali figuranti nel contratto ipotecario.
84.
A tal riguardo, occorre ricordare (
50
) che la controversia di cui al procedimento principale si inserisce nel contesto di un procedimento di sfratto promosso dell’aggiudicatario e di una domanda riconvenzionale dei consumatori, mediante la quale questi ultimi intendono far valere il loro diritto di proprietà nei confronti dell’aggiudicatario. Il giudice del rinvio afferma che la [OSCURATO:PERSONA], che è iscritta nel registro immobiliare come proprietaria del bene, è legittimata ad agire nel contesto di siffatto procedimento. Come spiegato dal giudice del rinvio, i consumatori sostengono di vantare un diritto di proprietà sulla casa, poiché la banca non era legittimata ad avviare la procedura di esecuzione forzata, culminata nella vendita all’asta. In tali circostanze, come sottolineato dalla Commissione, la questione verte non sulla valutazione del carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto ipotecario, bensì sulla tutela procedurale accordata ai consumatori nell’ambito della procedura di esecuzione stragiudiziale e sull’incidenza di eventuali vizi di tale procedura sulla vendita all’asta.
85.
Nel merito, tale questione del giudice del rinvio verte sulla limitazione dell’applicabilità della direttiva 93/13 nell’ambito di un procedimento di sfratto (
51
). Più precisamente, la questione principale è se il trasferimento della proprietà del bene all’aggiudicatario impedisca al consumatore di invocare la direttiva 93/13 al fine di opporsi allo sfratto, qualora la vendita all’asta della sua abitazione sia avvenuta prima della conclusione del procedimento giurisdizionale relativo al controllo delle clausole abusive.
86.
Come sarà illustrato nella seguente sezione, l’efficacia della direttiva 93/13 non richiede, in linea di principio, l’esame del carattere abusivo di clausole contrattuali in situazioni nelle quali il procedimento di esecuzione ipotecaria si è concluso e il diritto di proprietà sul bene è stato trasferito a un terzo, laddove un esame del genere comprometterebbe la certezza del diritto per quanto attiene al trasferimento di proprietà effettuato a favore di un terzo.
87.
Tuttavia, le circostanze della presente causa possono giustificare, a mio avviso, un esito diverso della ponderazione dei vari interessi in gioco.
1.
Limiti all’applicazione della direttiva 93/13 dopo il trasferimento della proprietà
88.
Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(
52
) sono stati illustrati, per la prima volta, i limiti all’applicazione della direttiva 93/13 dopo l’acquisto legale di un immobile da parte dell’aggiudicatario. In tale sentenza, la Corte, in sostanza, ha escluso l’applicazione della direttiva 93/13 nel contesto di un procedimento avviato dall’aggiudicatario al fine di tutelare i suoi diritti reali legittimamente acquisiti a seguito della vendita all’asta di un immobile sul quale il consumatore aveva consentito un’ipoteca. Essa ha ritenuto che permettere al debitore, che ha consentito un’ipoteca su tale immobile, di opporre all’acquirente di quest’ultimo eccezioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario, rispetto al quale tale acquirente può comunque essere terzo, rischierebbe di pregiudicare la certezza del diritto in rapporti di proprietà esistenti (
53
).
89.
Tuttavia, una delle condizioni cui è stata subordinata la limitazione dell’applicazione della direttiva 93/13, era la
disponibilità di strumenti giuridici
, compresa la possibilità per il consumatore di opporsi alla procedura o chiederne la sospensione a motivo di una clausola abusiva contenuta nel contratto di mutuo ipotecario, nonché la possibilità di chiedere provvedimenti provvisori (
54
). Nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha tenuto conto del fatto che il consumatore
non aveva fatto uso degli strumenti giuridici previsti
(
55
).
90.
Nella giurisprudenza successiva, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
56
), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha confermato l’importanza del principio della certezza del diritto e della tutela dei diritti reali del proprietario sull’immobile dopo la realizzazione di una vendita all’asta. Tale causa ha avuto origine nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria autorizzato da una decisione giurisdizionale. Essa sollevava due questioni principali. La prima questione consisteva nello stabilire se il giudice dell’esecuzione potesse esaminare l’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali nonostante le norme processuali nazionali che applicavano il principio dell’autorità di cosa giudicata a una decisione giurisdizionale dalla quale non emergeva espressamente l’avvenuto esame di tale punto. La seconda questione riguardava la determinazione del momento a partire dal quale il procedimento di esecuzione ipotecaria dovesse considerarsi concluso, ai fini dell’esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali.
91.
Per quanto concerne la prima questione, la Corte ha statuito che un controllo efficace dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali non potrebbe essere garantito se l’autorità di cosa giudicata riguardasse anche le decisioni giurisdizionali che non danno atto di un siffatto controllo (
57
). Pertanto, il consumatore deve poter invocare la direttiva 93/13 anche durante le fasi ulteriori del procedimento oppure in un susseguente procedimento dichiarativo (
58
).
92.
In riferimento alla seconda questione, la Corte ha dichiarato che, in una situazione in cui il procedimento di esecuzione ipotecaria è terminato e i diritti di proprietà relativi al bene sono stati trasferiti a un terzo, il giudice, che agisce d’ufficio o su domanda del consumatore, non può più procedere a un esame del carattere abusivo di clausole contrattuali che condurrebbe all’annullamento degli atti di trasferimento della proprietà e rimetterebbe in discussione la certezza giuridica del trasferimento di proprietà già effettuato nei confronti di un terzo (
59
).
93.
Tuttavia, la Corte ha stabilito che, in una situazione del genere, il consumatore deve essere in grado, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, di far valere in un successivo procedimento distinto il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo ipotecario, al fine di poter esercitare effettivamente e pienamente i suoi diritti ai sensi di tale direttiva per ottenere il risarcimento del danno economico causato dall’applicazione delle clausole di cui trattasi (
60
).
2.
Circostanze che possono giustificare uno scostamento rispetto ai limiti posti all’applicazione della direttiva 93/13 dopo la vendita all’asta
94.
Il giudice del rinvio sottolinea che l’ordinamento giuridico slovacco tutela i terzi che acquistano un bene immobile in un’asta pubblica e riconosce la necessità di rispettare il principio della certezza del diritto. Tuttavia, esso ritiene che il procedimento principale giustifichi una ponderazione diversa degli interessi in gioco e uno scostamento rispetto alla regola della tutela dell’aggiudicatario. Secondo il giudice del rinvio, i motivi di tale discostamento risiedono, in sostanza, nel fatto che la vendita all’asta ha avuto luogo prima che il giudice competente procedesse al controllo dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di mutuo ipotecario e in una situazione in cui l’aggiudicatario era a conoscenza del procedimento in corso (
61
).
95.
Occorre quindi stabilire se tali elementi possano essere considerati idonei a giustificare l’applicazione della direttiva 93/13 dopo la realizzazione dell’asta e il trasferimento del bene immobile all’aggiudicatario.
96.
Come risulta dall’analisi che precede (
62
), la giurisprudenza della Corte, ispirata alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, attribuisce particolare importanza all’esistenza di garanzie procedurali nel procedimento di esecuzione ipotecaria, in considerazione della sua grave ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio.
97.
Pertanto, le misure di esecuzione devono garantire che il diritto del consumatore al proprio domicilio sia debitamente considerato e tutelato e che il consumatore disponga di mezzi processuali efficaci per far valere i propri diritti ai sensi della direttiva 93/13 e ottenere un controllo giurisdizionale delle clausole abusive prima che abbia luogo la vendita all’asta (
63
). Inoltre, i consumatori devono disporre di mezzi efficaci per ottenere la sospensione dell’esecuzione fino alla valutazione del carattere abusivo delle clausole (
64
).
98.
L’assenza di una possibilità effettiva e reale di ottenere un controllo delle clausole abusive da parte di un giudice prima della realizzazione dell’asta costituisce una grave violazione del requisito della tutela giurisdizionale effettiva del consumatore, garantita dall’articolo 47 della Carta, e del diritto al rispetto del proprio domicilio, protetto dall’articolo 7 della Carta. Un consumatore privato di tale possibilità nel corso del procedimento di esecuzione ipotecaria deve, in via eccezionale, poter far valere la direttiva 93/13 dopo che la vendita all’asta ha avuto luogo.
99.
Né la tutela dell’acquirente in buona fede, né l’interesse generale alla tutela della certezza del diritto è sufficiente a prevalere sulla circostanza che una persona è stata privata della sua abitazione senza aver potuto ottenere un controllo giurisdizionale del suo caso (
65
). Tale considerazione vale, a maggior ragione, quando la famiglia di tale persona comprende figli minori.
100.
Nel caso di cui al procedimento principale, l’abitazione del consumatore è stata venduta all’asta senza che il contratto su cui si fondava l’esecuzione richiesta fosse sottoposto a controllo giurisdizionale per esaminare l’eventuale carattere abusivo delle sue clausole e mentre il procedimento di accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali era in corso. Il bene immobile venduto all’asta è l’abitazione in cui i consumatori vivono con i loro figli, due dei quali sono minorenni e soffrono di disturbi psicologici. La vendita all’asta ha avuto luogo nonostante l’assenza di un esame giurisdizionale del credito e l’assenza di un controllo della proporzionalità della facoltà del creditore di esigere il rimborso anticipato del mutuo, la vendita all’asta ha avuto luogo.
101.
Un altro elemento idoneo a giustificare una diversa ponderazione degli interessi in gioco nel procedimento principale, rispetto alla causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], è la circostanza che l’offerente era a
conoscenza
del procedimento pendente concernente il carattere abusivo della clausola sulla base della quale il creditore ha avviato l’esecuzione. Secondo il giudice del rinvio, il fatto che l’offerente fosse a conoscenza di tale procedimento rappresenta una «
circostanza problematica
» del contesto in cui ha avuto luogo il trasferimento del bene immobile.
102.
Come in sostanza ha osservato la Commissione, spetta al giudice del rinvio stabilire, conformemente al suo diritto nazionale, se tale circostanza costituisca un vizio nell’acquisto del bene immobile e quali sarebbero le sue eventuali conseguenze sulla legittimità del trasferimento della proprietà (
66
). Nel contesto di tale valutazione, la conoscenza, da parte dell’aggiudicatario, del fatto che vi era un procedimento in corso può essere tenuta in considerazione quale fattore idoneo a mitigare l’esigenza di tutela dell’offerente.
103.
È vero, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], che la contestazione delle clausole di un contratto che costituisce il fondamento dell’esecuzione non prefigura, di per se stessa, l’esito del procedimento. Tuttavia, un offerente che acquista un bene immobile nonostante un procedimento giurisdizionale in corso vertente sul contratto che serve da base per l’esecuzione e nonostante l’assenza di un previo controllo giurisdizionale dovrebbe essere consapevole di un
maggiore rischio
di annullamento della vendita all’asta e del fatto che lo
status
giuridico del bene è
incerto
(
67
).
104.
Fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, lo
status
incerto del diritto di proprietà acquisito da un aggiudicatario nell’ambito del regime della procedura di esecuzione stragiudiziale sembra essere corroborato dalla giurisprudenza del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca). Come sottolineato in precedenza (
68
), da tale giurisprudenza discende che il consumatore deve poter contestare la validità dell’asta qualora la vendita volontaria mediante asta non sia preceduta da un controllo giurisdizionale o da una verifica giurisdizionale del credito e delle condizioni della vendita.
105.
Un elemento che aggiunge complessità alla presente causa consiste nel fatto che i consumatori non hanno proposto un’azione di nullità della vendita all’asta. Al riguardo, la Corte ha dichiarato che il rispetto del principio dell’effettività non può supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (
69
). Tuttavia, come spiegato dal giudice del rinvio nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti, al momento dell’instaurazione del procedimento principale, la giurisprudenza del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) non esisteva (
70
). Non si poteva esigere che PO e RT fossero a conoscenza dell’interpretazione estensiva della normativa che consente la proposizione di un’azione di nullità. In tali circostanze, tali consumatori non possono essere considerati come rimasti completamente passivi (
71
).
106.
Le circostanze del caso di specie rivelano
gravi carenze nelle garanzie procedurali
disponibili per i consumatori nell’ambito del regime nazionale di esecuzione stragiudiziale, perlomeno a livello della sua applicazione pratica. Come sottolineato, in sostanza, dalla Commissione, sussistono dubbi quanto all’efficacia,
nel loro complesso
, delle garanzie procedurali accordate ai consumatori nel contesto delle vendite all’asta volontarie. La conoscenza, da parte dell’offerente, dei rischi connessi a un’asta in cui le questioni sottostanti non sono state risolte
aggrava
tali carenze.
107.
L’
effetto cumulativo
dell’assenza di garanzie procedurali nel regime di esecuzione stragiudiziale e delle circostanze del caso di specie sul diritto a un ricorso effettivo ai sensi della direttiva 93/13 dovrebbe essere idoneo a giustificare una deroga alla regola generale enunciata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, i consumatori dovrebbero poter far valere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva loro conferito dalla direttiva 93/13 nel contesto di procedimenti di sfratto. Spetta al diritto processuale nazionale stabilire le specifiche modalità per consentire al consumatore di ottenere un controllo effettivo delle clausole contrattuali in base alle quali è stata chiesta l’esecuzione e di trarre tutte le conseguenze di tale controllo.
108.
Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano a un procedimento mediante il quale l’aggiudicatario all’asta di un bene immobile, aggiudicato nel contesto di una procedura esecutiva stragiudiziale, fa valere il suo diritto di proprietà in circostanze nelle quali l’asta si è svolta nonostante la pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato per impedire la vendita all’asta e nonostante l’offerente sia stato informato di detto procedimento, qualora i mezzi processuali esistenti non assicurino al consumatore la concreta ed effettiva possibilità di ottenere il controllo giurisdizionale delle clausole abusive e la sospensione dell’esecuzione prima dello svolgimento dell’asta o di far valere la nullità dell’asta.
C.
Terza questione
109.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che l’esecuzione di una garanzia sulla base di una clausola contrattuale abusiva concernente il rimborso anticipato di un credito può costituire una pratica commerciale sleale idonea a far sorgere la responsabilità dell’organizzatore dell’asta.
110.
Le parti che hanno presentato osservazioni eccepiscono l’irricevibilità della questione.
111.
Secondo constante giurisprudenza, le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sottoposte dal giudice nazionale sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (
72
).
112.
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta chiaro in che modo la questione si riferisca all’effettività o all’oggetto del procedimento principale, Più in particolare, come sottolineato dal governo slovacco, né la banca né l’organizzatore dell’asta sono parti del procedimento principale. Pertanto, non risulta che l’interpretazione della direttiva 2005/29 possa incidere sul procedimento principale.
113.
Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, una pratica commerciale sleale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/29, è una condotta che «falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta». Tuttavia, il giudice del rinvio non precisa il tipo di decisione di natura commerciale adottata dal consumatore che la banca o l’organizzatore dell’asta avrebbero avuto intenzione di falsare.
114.
Per tali ragioni, ritengo che la terza questione sia irricevibile.
V.
Conclusione
115.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni proposte dal Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia) nei seguenti termini:
1.
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa e a una prassi nazionali, come quelle di cui si tratta nel procedimento principale, che, nel contesto dell’esecuzione stragiudiziale di un’ipoteca su un bene immobile che costituisce l’abitazione familiare del consumatore, da un lato, permettono che la vendita all’asta si realizzi prima della pronuncia della decisione del giudice di merito che dichiara il carattere abusivo della clausola contrattuale all’origine di detta esecuzione, anche qualora il consumatore abbia chiesto la sospensione di tale vendita, e, dall’altro, non prevedono alcuna possibilità di dichiarare la nullità della vendita all’asta a motivo dell’esistenza di clausole abusive contenute nel contratto di cui è chiesta l’esecuzione.
2.
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che essi si applicano a un procedimento mediante il quale l’aggiudicatario all’asta di un bene immobile, aggiudicato nel contesto di una procedura esecutiva stragiudiziale, fa valere il suo diritto di proprietà in circostanze nelle quali l’asta si è svolta nonostante la pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato per impedire la vendita all’asta e nonostante l’offerente sia stato informato di detto procedimento, qualora i mezzi processuali esistenti non assicurino al consumatore la concreta ed effettiva possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale delle clausole abusive e la sospensione dell’esecuzione prima dello svolgimento dell’asta o di far valere la nullità dell’asta.
3.
La terza questione è irricevibile.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Sentenza del 14 marzo 2013 (
C‑415/11
,
EU:C:2013:164
).
(
3
) Kenna, P., «Introduction» in Kenna, P. e a.,
Loss of Homes and [OSCURATO:PERSONA], A [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2018, pagg. da 1 a 65, in particolare pag. 41.
(
4
) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
).
(
5
) Collins, H., «[OSCURATO:PERSONA] contract law on charter rights» in Collins, H. (a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] and the Charter of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, pagg. da 1 a 32, in particolare pag. 17.
(
6
) Dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che ciò che ha determinato la domanda di rimborso anticipato è stato il mancato pagamento, da parte dei consumatori, di alcune rate del mutuo.
(
7
) Il giudice del rinvio ha precisato che la clausola contrattuale controversa relativa al rimborso anticipato del mutuo può essere considerata inesistente a causa dell’assenza di trasparenza. Tale clausola figurava nelle condizioni generali della banca, ma non era stata portata a conoscenza dei consumatori.
(
8
) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (
GU 2005, L 149, pag. 22
).
(
9
) Sentenza del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑485/19
,
EU:C:2021:313
, punto
49
).
(
10
)
Ibidem
, punto 50.
(
11
) V. paragrafi 6 e segg. delle presenti conclusioni.
(
12
) Il titolo di tale legge fa riferimento alle vendite «volontarie». Tuttavia, le caratteristiche di tale procedura inducono a considerarla una vendita forzata all’asta.
(
13
) V., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑169/14
,
EU:C:2014:2099
, punto
38
).
(
14
) Sentenza del 10 settembre 2014 (
C‑34/13
,
EU:C:2014:2189
, punto
68
).
(
15
) Conclusioni dell’avvocata generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Všeobecná úverová banka (
C‑598/21
,
EU:C:2023:22
, paragrafo
83
).
(
16
) Sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑600/19
,
EU:C:2022:394
, punto
35
e giurisprudenza citata).
(
17
)
Ibidem
, punto 36 e giurisprudenza citata.
(
18
)
Ibidem
, punto 37 e giurisprudenza citata.
(
19
) Sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento concluso con una decisione definitiva) (
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punto
73
e giurisprudenza citata).
(
20
) Sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑725/19
,
EU:C:2022:396
, punto
46
).
(
21
) Sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑725/19
,
EU:C:2022:396
, punto
47
).
(
22
) V., al riguardo, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punto
79
).
(
23
) Sentenza del 17 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑169/14
,
EU:C:2014:2099
, punto
25
).
(
24
) Sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑725/19
,
EU:C:2022:396
, punto
55
e giurisprudenza citata).
(
25
) V., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2013, Aziz (
C‑415/11
,
EU:C:2013:164
, punto
59
); del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑725/19
,
EU:C:2022:396
, punto
56
); e del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (
C‑598/21
,
EU:C:2023:845
, punto
85
).
(
26
) V., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento concluso con una decisione definitiva) (
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punto
82
).
(
27
) V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (
C‑598/21
,
EU:C:2023:845
, punto
85
).
(
28
) Kenna, P. e Simón-Moreno, H., «Towards a common standard of protection of the right to housing in [OSCURATO:PERSONA] through the [C]harter of [OSCURATO:PERSONA]», 2019 Vol. 25,
[OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 25, 2019, pagg. da 608 a 622, in particolare pag. 608 [traduzione libera].
(
29
) Whitehouse, L., «
The home-owner: Citizen or consumer
?», in Bright, S. e Dewar, J.,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1998, pagg. da 183 a 205, in particolare pag. 183 (il corsivo è mio) [traduzione libera].
(
30
) Kenna, P. e Simón-Moreno, H., op.cit., nota 28, pag. 614 [traduzione libera].
(
31
) V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023 (
C‑598/21
,
EU:C:2023:845
, punti
82
e
84
).
(
32
) In forza della quale il creditore può esigere il rimborso anticipato del mutuo.
(
33
) Sentenza del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (
C‑598/21
,
EU:C:2023:845
, punto
85
).
(
34
) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑694/20
,
EU:C:2022:963
, punto
25
).
(
35
)
Ibidem
, punto 26.
(
36
) Corte EDU, 25 ottobre 2013, Rousk c. Svezia, CE:ECHR:2013:0725JUD002718304, § 137 e giurisprudenza citata (il corsivo è mio).
(
37
)
Ibidem
, §§ 120 e 139.
(
38
)
Ibidem
, § 137.
(
39
)
Ibidem
, § 139 (il corsivo è mio).
(
40
) V. paragrafo 14
supra
.
(
41
) Il giudice nazionale può adottare provvedimenti provvisori in applicazione dell’articolo 325 del codice di procedura civile. Inoltre, dall’articolo 19, paragrafo 1, della legge relativa alle vendite all’asta volontarie, risulta che l’organizzatore dell’asta è tenuto a sospendere l’asta se un giudice ha adottato un provvedimento provvisorio.
(
42
) Il governo slovacco fa riferimento, più in particolare, alle ordinanze del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) del 7 dicembre 2022, n. 6Cdo/159/2020 e del 23 febbraio 2022, n. 4Cdo/149/2020.
(
43
) Sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento concluso con una decisione definitiva) (
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punto
31
).
(
44
)
Ibidem
, punto 61.
(
45
)
Ibidem
, punto 62.
(
46
)
Ibidem
, punto 63.
(
47
) V., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento concluso con una decisione definitiva) (
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punto
65
).
(
48
) Sulla nozione di consumatore medio, v. sentenza del 4 luglio 2024, Caixabank e a. (Controllo di trasparenza nell’azione collettiva) (
C‑450/22
,
EU:C:2024:577
, punto
48
).
(
49
) Rott, P., «The average consumer is not a lawyer! Case C‑66/19 JC v [OSCURATO:PERSONA]» Vol. 27(3)
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 27(3), pagg. da 379 a 386, in commento alla sentenza della Corte del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑66/19
,
EU:C:2020:242
) [traduzione libera].
(
50
) V. paragrafi 21 e 22 delle presenti conclusioni.
(
51
) V., Faber, W. e Martinson, C., «Can ownership limit the effectiveness of EU consumer contract law directives? – A suggestion to employ a “functional approach”», 2019, 85,
[OSCURATO:PERSONA] (ALJ)
, 2019, pagg. da 85 a 123.
(
52
) Sentenza del 7 dicembre 2017 (
C‑598/15
,
EU:C:2017:945
, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 50).
(
53
)
Ibidem
, punto 45.
(
54
)
Ibidem
, punto 49.
(
55
)
Ibidem
, punto 50.
(
56
) Sentenza del 17 maggio 2022 (
C‑600/19
,
EU:C:2022:394
, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
(
57
) [OSCURATO:PERSONA], punto 50.
(
58
)
Ibidem
, punto 56.
(
59
)
Ibidem
, punto 57.
(
60
) [OSCURATO:PERSONA], punto 58, e del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punto
83
).
(
61
) La [OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni scritte, nega di essere stata a conoscenza del ricorso proposto dai consumatori contro la procedura di esecuzione. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, spetta alla Corte di giustizia prendere in considerazione il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio. Pertanto, dal momento che il giudice del rinvio ha definito il contesto di fatto e di diritto nel quale si collocano le questioni da esso sollevate, non spetta alla Corte verificarne l’esattezza [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Attentato in Pakistan) (
C‑756/21
,
EU:C:2023:523
, punti
37
e
38
e giurisprudenza citata)].
(
62
) V. paragrafi 54 e seguenti delle presenti conclusioni.
(
63
) V.
supra
, paragrafo 63 delle presenti conclusioni.
(
64
) V. Rutgers, J.W., «[OSCURATO:PERSONA] to housing (Article 7 of the Charter) and unfair terms in general conditions» in Collins, H., (a cura di), nota 5, op. cit., pagg. da 125 a 137, in particolare pag. 134.
(
65
) V., in tal senso, Corte EDU, 16 luglio 2009, Zehentner c. Austria, CE:ECHR:2009:0716JUD002008202, §§ 62 e 65.
(
66
) Per una rassegna, v. [OSCURATO:PERSONA], L.M. e a. (a cura di),
Transfer of Immovables in [OSCURATO:PERSONA]
, 2017, [OSCURATO:PERSONA], 2017.
(
67
) V., in tal senso, Corte EDU, 1
o
luglio 2014, Buceas e Bucias c. Romania, CE:ECHR:2014:0701JUD003218504, § 43.
(
68
) V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni.
(
69
) Sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑869/19
,
EU:C:2022:397
, punto
28
e giurisprudenza ivi citata).
(
70
) V. paragrafo 79 delle presenti conclusioni.
(
71
) V., al riguardo, sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑869/19
,
EU:C:2022:397
, punto
38
).
(
72
) Sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale) (
C‑265/22
,
EU:C:2023:578
, punto
34
e giurisprudenza citata).