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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20617/2026

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T 68B54 H201I), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ivi residente ed ivi elettivamente domiciliata al PiazzaleClodio n. 12, presso e nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 65T21 A930N; pec.

Antoninolastoria @ ordineavvocati-roma.org; [OSCURATO:TELEFONO]), che la rappresenta e difende per pro-cura speciale in calce al ricorso.RicorrentecontroAzienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica delcomune di Roma (ATER di Roma), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sedein Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Nona n. 1, in persona del DirettoreGenerale Arch. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] de Calboli n. 20/E presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 68C67 A479N) che lo rappresenta e difende, invirtù di procura speciale alle liti allegata al controricorsoControricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2690 deposi-tata il 16 aprile 2024.Numero registro generale 17578/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 20617/2026Data pubblicazione 18/06/2026Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoreindeterminabile della lite ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 16 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano VarottiNumero registro generale 17578/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 20617/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
T 68B54 H201I), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ivi residente ed ivi elettivamente domiciliata al PiazzaleClodio n. 12, presso e nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 65T21 A930N; pec. Antoninolastoria @ ordineavvocati-roma.org; [OSCURATO:TELEFONO]), che la rappresenta e difende per pro-cura speciale in calce al ricorso.RicorrentecontroAzienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica delcomune di Roma (ATER di Roma), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sedein Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Nona n. 1, in persona del DirettoreGenerale Arch. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] de Calboli n. 20/E presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 68C67 A479N) che lo rappresenta e difende, invirtù di procura speciale alle liti allegata al controricorsoControricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2690 deposi-tata il 16 aprile 2024.Numero registro generale 17578/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 20617/2026Data pubblicazione 18/06/2026Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoreindeterminabile della lite ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 16 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano VarottiNumero registro generale 17578/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 20617/2026Data pubblicazione 18/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20617/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris