CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 13313/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] I NTERLOCUTORI A sul ricorso 21630-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Gesù 46, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] SCIMEN I , che lo rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] SANSON I e Debora PACI N I ; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - Avverso la sentenza n. 335/2019 della CORTE di APPELLO di PALERMO, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 335/19, del 20 febbraio 2019, della Corte di Appello di Palermo, che — accogliendo il gravame esperito dal Comune di Firenze avverso la sentenza n. 5438/14, dell'I 1 novembre 2014, del Tribunale di Palermo — ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione avverso cartella di pagamento, per violazione di norme del codice della strada, in quanto proposta senza il rispetto del termine di cui all'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150; - che riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere una società che svolge attività di autonoleggio di vetture senza conducente, lungo l'intero territorio nazionale; - che ricevuta la notificazione di numerosi verbali relativi a infrazioni stradali riscontrate, nel territorio fiorentino, a carico dei veicoli da essa noleggiati, l'odierna ricorrente provvedeva a comunicare al Comune di Firenze il nominativo dei soggetti locatari noleggiatori dei mezzi in questione, affinché esso provvedesse alla rinotifica dei verbali — in forza di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 15 gennaio 1994, n. 300/A/48507/113/2 — a tali soggetti, responsabili in solido con gli eventualmente diversi, effettivi, trasgressori;- che, ciò nonostante, la suddetta società — raggiunta successivamente dalla notificazione di una cartella che le intimava il pagamento di 44.160,60 (di cui 25.279,07 su mandato del Comune di Firenze) — proponeva opposizione all'esecuzione, eccependo l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto di legittimazione passiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 196, comma 1, seconda alinea, e 84 cod. strada, in base ai quali, in caso di noleggio di veicoli senza conducente, il locatario — essa assumeva — risponde solidalmente, in vece del proprietario, con l'autore della violazione; - che accolta dal primo giudice l'opposizione, su gravame del Comune di Firenze il giudice di appello la dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, rilevando che essa avrebbe dovuto essere proposta ai sensi non dell'art. 615 cod. proc. civ., bensì dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; - che viene denunciata — ai sensi dei nn. 3) e 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ., dell'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 1 50, degli artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del codice della strada, nonché del combinato disposto degli artt. 196 e 84 del medesimo codice, oltre a inadeguata, erronea, ingiusta valutazione dei presupposti dell'opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento e della domanda proposta dalla ricorrente, ed ancora omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi dell'opposizione, ed infine insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; - che secondo la ricorrente, avendo essa provveduto a comunicare, tempestivamente, alle autorità competenti i nominativi dei soggetti locatari dei veicoli interessati dalle riscontrate infrazioni al codice stradale, con ciò avrebbe "evitato che il singolo verbale divenisse titolo esecutivo nei confronti della medesima"; - che avrebbe, pertanto, errato la Corte territoriale nel negare rilievo — anzi, nell'omettere di considerare, come invece fatto dal primo giudice — che l'opposizione all'esecuzione si fondava su "fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo che estinguendo il diritto di credito consacrato nel titolo fanno venire meno il diritto di agire esecutivamente"; - che a conferma di tale impostazione, inoltre, la ricorrente deduce che, in base al combinato disposto degli artt. 196 e 84 cod. strada, in caso di noleggio di veicoli senza conducente, il locatario risponde solidalmente, in vece del proprietario/locatore, con l'autore della violazione, donde il difetto di legittimazione passiva di essa [OSCURATO:PERSONA]; - che in tal senso, del resto, oltre al consolidato orientamento espresso — nell'ambito della giurisprudenza di merito — dal Tribunale di Palermo, la ricorrente richiama alcuni arresti di questa Corte (sono citate Cass. Sez. 1, sent. 18 settembre 1998, n. 9328; Cass. Sez. 1, sent. 24 agosto 2004, n. 16717); - che in senso contrario non potrebbe, invece, invocarsi la pronuncia di questo giudice di legittimità — si tratta di Cass. Sez. 2, sent. 24 settembre 2015, n. 18988 — che ha interpretato il suddetto combinato disposto normativo nel senso di ritenere il locatore, comunque, tenuto in solido al pagamento della sanzione, anche nel caso della locazione del veicolo senza conducente, e ciò sul rilievo che "il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore"; - che, difatti, proprio la circostanza che — nel caso che occupa — i nominativi dei locatari erano stati comunicati al Comune di Firenze farebbe venire meno la "ratio" del riconoscimento della responsabilità solidale anche del locatore/proprietario; - che, d'altra parte, nel senso del proprio difetto di legittimazione, la ricorrente invoca la necessità che delle norme relative alle sanzioni amministrative — tale essendo quella di cui al citato art. 196 cod. strada — venga esclusa un'interpretazione estensiva, o addirittura analogica, "in malam partem"; - che, infine, il Comune di Firenze — assume la ricorrente — non avrebbe mai provato di non aver già incassato, dai locatari, le somme oggetto della cartella; - che il Comune di Firenze ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione deducendone l'inammissibilità, e comunque I ao5o3, featezza ; - che — t14'~dig(rilievo che l'art. 196 cod. strada è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e dall'art. 2, comma 1, lettera 3), della legge 23 dicembre 2021, n. 238 — la questione oggetto del presente ricorso risultata dotata di rilievo nomofilattico, donde l'opportunità di rinviare la trattazione dello stesso in pubblica udienza. PQM La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, per trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 2