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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17039/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. PICONE Natale ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza n. 101/2021 con la quale il Tribunale di Treviso, in data 21 luglio 2021, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso in data 19 giugno 2021 avente ad oggetto il telefono cellulare marca Iphone di proprietà del ricorrente, ritenuto cosa pertinente al reato di ricettazione contestato al ricorrente ed al di lui fratello PICONE Pasquale.

2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 606 lettera b) in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. affermando la contraddittorietà dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato quanto affermato dai giudici di merito in ordine all'esistenza di contatti telefonici tra il ricorrente e l'intermediario Shafan ASHGAR, contatti che sarebbero, invece, avvenuti tra quest'ultimo ed il fratello Pasquale PICONE, come desumibile dagli atti di indagine di altro procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Torino.

3. La seconda doglianza prospettata dal ricorrente ha ad oggetto la violazione di legge ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. conseguente al difetto di competenza territoriale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.

Secondo la Difesa, in considerazione della mancanza di elementi da cui dedurre il luogo di consumazione del reato di ricettazione, il Tribunale doveva applicare il criterio suppletivo previsto dall'art. 9 cod. proc. pen. (luogo di residenza dell'indagato con conseguente competenza territoriale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]).

Il ricorrente ritiene viziati il decreto di sequestro e l'ordinanza del Tribunale del Riesame in quanto privi di motivazione in ordine alle ragioni di urgenza che avrebbero reso legittima l'emissione del provvedimento ablatorio da parte della Procura della Repubblica territorialmente incompetente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresso in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Treviso.

2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro probatorio o preventivo il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo (art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi sentenza Sez.

Un. n. 5876 del 13.2.2004 Cc.

Rv. 226710- 01 e sentenza Sez.

Un. n. 25080 del 28.5.2003 Cc.

Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino.

3. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del Riesame.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale.

4. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 02).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso.

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta.

5. In applicazione di tali principi di diritto vanno dichiarati inammissibili i rilievi difensivi inerenti alla mancanza di indizi a carico del ricorrente, in quanto tesi ad una mera rivisitazione di elementi fattuali valutati in modo non manifestamente illogico dall'ordinanza impugnata ed ancor prima nel decreto di sequestro e quindi non censurabili in questa sede per quanto finora detto.

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto, con motivazione esaustiva e coerente alle emergenze logico-fattuali, la sussistenza di indizi relativi al reato di ricettazione desumibili dalla denuncia sporta dalla persona offesa, dalle dichiarazioni rese dall'intermediario Shafan ASGHAR in ordine ai contatti telefonici intercorsi con un soggetto (presentatosi come "Lino") interessato all'acquisto di magliette recanti il marchio [OSCURATO:PERSONA], dalle stampe di screen shot riportanti il nome "Lino NATALE" e dai tabulati telefonici attestanti la presenza di contatti telefonici tra il cliente che ha contattato Shafan ASGHAR ed i fratelli Pasquale e Natale PICONE.

6. In relazione alla seconda doglianza, il Tribunale del Riesame ha motivato adeguatamente in ordine alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria trevigiana, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte (cfr. Sez.

Un., sentenza n. 40537 del 16/07/2009 Cc.

Rv. 244330 - 01 nonché sentenza n. 35861 del 19/06/2019 Cc.

Rv. 276812 — 01 «La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen.»).

E' corretta, pertanto, la motivazione nella parte in cui afferma che, stante l'attuale impossibilità di accertare il luogo di consumazione del reato di ricettazione, la competenza debba radicarsi nel luogo di consumazione del meno grave reato di truffa (pacificamente consumatasi in Altivole -TV-) senza necessità di far ricorso al criterio suppletivo previsto dall'art. 9 cod. proc. pen. 7.

Devono pertanto essere dichiarati inammissibili, perché al tempo stessi generici e diversi da quelli consentiti, tutti i motivi di ricorso del PICONE che si sono limitati a riprodurre i motivi di riesame, con modifiche di stile ovvero con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si esauriscono in sintetiche locuzioni solo assertive e apod ittiche.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del PICONE al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. PICONE Natale ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza n. 101/2021 con la quale il Tribunale di Treviso, in data 21 luglio 2021, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso in data 19 giugno 2021 avente ad oggetto il telefono cellulare marca Iphone di proprietà del ricorrente, ritenuto cosa pertinente al reato di ricettazione contestato al ricorrente ed al di lui fratello PICONE Pasquale. 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 606 lettera b) in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. affermando la contraddittorietà dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato quanto affermato dai giudici di merito in ordine all'esistenza di contatti telefonici tra il ricorrente e l'intermediario Shafan ASHGAR, contatti che sarebbero, invece, avvenuti tra quest'ultimo ed il fratello Pasquale PICONE, come desumibile dagli atti di indagine di altro procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Torino. 3. La seconda doglianza prospettata dal ricorrente ha ad oggetto la violazione di legge ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. conseguente al difetto di competenza territoriale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Secondo la Difesa, in considerazione della mancanza di elementi da cui dedurre il luogo di consumazione del reato di ricettazione, il Tribunale doveva applicare il criterio suppletivo previsto dall'art. 9 cod. proc. pen. (luogo di residenza dell'indagato con conseguente competenza territoriale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorrente ritiene viziati il decreto di sequestro e l'ordinanza del Tribunale del Riesame in quanto privi di motivazione in ordine alle ragioni di urgenza che avrebbero reso legittima l'emissione del provvedimento ablatorio da parte della Procura della Repubblica territorialmente incompetente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresso in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Treviso. 2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro probatorio o preventivo il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo (art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi sentenza Sez. Un. n. 5876 del 13.2.2004 Cc. Rv. 226710- 01 e sentenza Sez. Un. n. 25080 del 28.5.2003 Cc. Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del Riesame. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale. 4. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 02). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. 5. In applicazione di tali principi di diritto vanno dichiarati inammissibili i rilievi difensivi inerenti alla mancanza di indizi a carico del ricorrente, in quanto tesi ad una mera rivisitazione di elementi fattuali valutati in modo non manifestamente illogico dall'ordinanza impugnata ed ancor prima nel decreto di sequestro e quindi non censurabili in questa sede per quanto finora detto. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto, con motivazione esaustiva e coerente alle emergenze logico-fattuali, la sussistenza di indizi relativi al reato di ricettazione desumibili dalla denuncia sporta dalla persona offesa, dalle dichiarazioni rese dall'intermediario Shafan ASGHAR in ordine ai contatti telefonici intercorsi con un soggetto (presentatosi come "Lino") interessato all'acquisto di magliette recanti il marchio [OSCURATO:PERSONA], dalle stampe di screen shot riportanti il nome "Lino NATALE" e dai tabulati telefonici attestanti la presenza di contatti telefonici tra il cliente che ha contattato Shafan ASGHAR ed i fratelli Pasquale e Natale PICONE. 6. In relazione alla seconda doglianza, il Tribunale del Riesame ha motivato adeguatamente in ordine alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria trevigiana, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte (cfr. Sez. Un., sentenza n. 40537 del 16/07/2009 Cc. Rv. 244330 - 01 nonché sentenza n. 35861 del 19/06/2019 Cc. Rv. 276812 — 01 «La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen.»). E' corretta, pertanto, la motivazione nella parte in cui afferma che, stante l'attuale impossibilità di accertare il luogo di consumazione del reato di ricettazione, la competenza debba radicarsi nel luogo di consumazione del meno grave reato di truffa (pacificamente consumatasi in Altivole -TV-) senza necessità di far ricorso al criterio suppletivo previsto dall'art. 9 cod. proc. pen. 7. Devono pertanto essere dichiarati inammissibili, perché al tempo stessi generici e diversi da quelli consentiti, tutti i motivi di ricorso del PICONE che si sono limitati a riprodurre i motivi di riesame, con modifiche di stile ovvero con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si esauriscono in sintetiche locuzioni solo assertive e apod ittiche. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del PICONE al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17039/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris