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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08286/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 2739-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore pt.,. elettivamente nomiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, oresso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f.

CSSNCL32B101_2193, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso ddiiv,e(„Te \(( vr 'T a i, 'J C_Kev.

Controricorren,:e Avverso la sentenza n. 798/34/2014 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 12.06.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28.10.2021 dal Consigliere ciott. [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia celie Entrate ha proposto ricorso per la cassazione dea sentenza n. 798/34/2014, depositata il 12.06.2014 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamenco notificato a [OSCURATO:PERSONA] di Chiusano.

RGN 2739/2015 Consi e rei; =ederici Con l'atto impositivo l'Amministrazione finanziaria aveva rideterrmnato il reddito imponibile dell'anno 2006, richiedendo maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionali ed Iva, oltre che sanzioni.

Ciò sul presupposto che il contribuente, pur iscritto all'AIRE, dovesse considerarsi fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] riscontri riportati nell'atto impositivo.

Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino nella sentenza n. 106/08/12, che aveva rigettato le ragioni del Caissotti di Chiusano, accolte invece dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con la pronunzia ora al vaglio della Corte.

Il giudice d'appello ha ritenuto che !a certificazione e la complessiva documentazione allegata dal contribuente avesse inequivocamente dimostrato la sua residenza estera, superando le denunciate incongruenze derivanti dal riscontro di sovrapposizione e coesistenza di pluralità di residenze nel [OSCURATO:PERSONA] e a Montecarlo, da cui l'Agenzia delle entrate aveva tratto il convincimento che la residenza effettiva del contribuente fosse in Italia.

La ricorrente ha censurato la decisione con un unico motivo, cui resistito il Caíssotti di Chiusano, denunciandone l'inammissibilità e comunque nel merito al sua infondatezza, e a sua volta spiegando ricorso incidentale in relazione alla statuizione del giudice regionale sulle spese.

Nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021 la causa è stata trattata e decisa.

La difesa del contribuente ha anche depositato memoria ai sensi dell'ad, 380 bis.' cod. proc. civ.

Considerato che con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'art.43 cod. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., perché erroneamente il giudice regionale ha ritenuto che la documentazione e gli elementi prodotti dal contribuente dimostrassero la residenza estera del Caissotti di Chiusano.

La ricorrente dopo aver riportato il testo dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, e dell'art. 43 del cod. civ., che ai fini delle imposte attribuisce rilevanza alla residenza anagrafica, oppure al domicilio o alla residenza secondo la definizione resa nel codice civile, fa appello alla giurisprudenza euro-unitaria, che valorizza i legami personali e professionali, evincibili dalla presenza fisica del contribuente e dei suoi familiari in uno Stato, dalla disponibilità di una abitazione, dal luogo di esercizio delle atti Pia RGN 2739/2015 ConsigN e rei.

Federici professionali e comunque dagli interessi patrimoniali.

Ha evidenziato che, ove sussistenti indicazioni contrastanti, la medesima giurisprudenza ha avvertito la necessità di operare un giudizio di prevalenza, con preponderanza, in ultima analisi, dei legami personali su quelli professionali, privlegiando il criterio di effettività.

A tal fine ha invocato anche ia giurisprudenza della Corte di legittimità.

Ha quindi denunciato che il giudice regionale non ha fatto applicazione di tali principi.

Il motivo è fondato.

N- la sentenza impugnata il giudice d'appello, dopo aver rappresentato le rispettive posizioni, si è soffermato sulle emergenze processuali, e, con riguardo a quella del contribuente ha affermato che «...lo stesso non si è limitato a dedurre il fatto della propria residenza all'estero sulla base di certificazioni ufficiali e pubbliche (che pure sono state prodotte) ma ha fornito anche prove concrete e tangibili (attestati di iscrizioni e assidua frequenza a club socio-culturali e ricreativi) praticamente incompatibili con il mantenimento in Italia del centro dei propri interessi», Ha quindi esaminato la documentazione allegata dall'ufficio, sostenendo che l'attestazione delle autorità fiscali britanniche, secondo cui il Caissotti non era fiscalmente residente nel [OSCURATO:PERSONA], in realtà non risultava mai prodotta in giudizio ed era comunque contraddetta dalla produzione documentale dei contribuente.

Quanto agli altri elementi addotti dall'ufficio, ne ha considerato l'insufficienza.

Sennonché, così ragionando, ha del tutto ignorato le regole ed i principi applicabili al caso di specie e in particolare quanto chiarito dalia giurisprudenza di legittimità e da quella euro-unitaria.

In materia la Corte di legittimità ha evidenziato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art.43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte dei periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi (cfr. Cass., 16 gennaio 2015, n. 678, nella quale s riferimento alla collocazione della famiglia e dell'abitazione principale in Italia; 3 ottobre 2020, n. 21694).

Ciò che viene valorizzato è soprattutto la presenza di e ementi significativi, quali l'acquisto di beni immobili, RGN 2739/2015 [OSCURATO:PERSONA] r91. [OSCURATO:PERSONA] gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale trascorrere diversi periodi dell'anno, e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE (cfr. Cass., 19 maggio 2010, n. 12259; 29 dicembre 2011, n. 29576).

I requisiti sono stati ulteriormente .gerimetrati dalla giurisprudenza euro-unitaria.

La Corte di Giustizia ha più volte ribadito l'importanza della verifica dell'ubicazione del centro di interessi principali, quale luogo abituale della gestione degli interessi medesimi, che sia riconoscibile a terzi (cfr.

CGUE 12 luglio 2001, n. 262, nel procedimento C-262/99, [OSCURATO:PERSONA]; 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c.

Grecia).

Ebbene, nel caso di specie la sentenza rileva come l'Ufficio avesse allegato una serie di elementi presuntivi, quali la locazione di un immobile in Torino ad uso abitativo, indicato dal contribuente medesimo quale sede fiscale propria e della propria famiglia; il contratto di locazione, sempre in Torino, di due posti auto; le partecipazioni a vario titolo, quali socio rappresentante legale in alcune società aventi sede in Italia; i redditi conseguiti in Italia e risultanti dai modelli 770 dei sostituti d'imposta.

A fronte di tali elementi la sentenza sembra valorizzare invece gli elementi addotti dal contribuente, che però poi si riducono alla sola menzione degli «attestati di iscrizioni e assidua frequenza a club socio-culturali e ricreativi» all'estero.

Appare evidente che conclusioni che si fondano su riscontri comparativi del tutto eccentrici rispetto alle presunzioni, che invece la giurisprudenza richiede per identificare la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché anche dei rapporti affettivi del contribuente, non fanno applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di soggettività fiscale passiva del cittadino italiano, pur residente all'estero, così come della giurisprudenza unionale.

La sentenza va pertanto cassata.

Con il ricorso incidentale il contribuente ha censurato la pronuncia, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.„ in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per aver erroneamente compensato le spese processuali.

La cassazione della sentenza comporta l'inammissibilità del motivo per sopraggiunta carenza di interesse.

RGN 239/2O15 Consigl rel./Federici L •• Il processo va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che in altra composizione, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dovrà riesaminare la controversia tenendo conto dei principi di diritto qui enunciati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, cui demanda, in diversa composizion e, anche la liquidazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 2739-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore pt.,. elettivamente nomiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, oresso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. CSSNCL32B101_2193, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso ddiiv,e(„Te \(( vr 'T a i, 'J C_Kev. Controricorren,:e Avverso la sentenza n. 798/34/2014 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 12.06.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28.10.2021 dal Consigliere ciott. [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia celie Entrate ha proposto ricorso per la cassazione dea sentenza n. 798/34/2014, depositata il 12.06.2014 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamenco notificato a [OSCURATO:PERSONA] di Chiusano. RGN 2739/2015 Consi e rei; =ederici Con l'atto impositivo l'Amministrazione finanziaria aveva rideterrmnato il reddito imponibile dell'anno 2006, richiedendo maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionali ed Iva, oltre che sanzioni. Ciò sul presupposto che il contribuente, pur iscritto all'AIRE, dovesse considerarsi fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] riscontri riportati nell'atto impositivo. Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino nella sentenza n. 106/08/12, che aveva rigettato le ragioni del Caissotti di Chiusano, accolte invece dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con la pronunzia ora al vaglio della Corte. Il giudice d'appello ha ritenuto che !a certificazione e la complessiva documentazione allegata dal contribuente avesse inequivocamente dimostrato la sua residenza estera, superando le denunciate incongruenze derivanti dal riscontro di sovrapposizione e coesistenza di pluralità di residenze nel [OSCURATO:PERSONA] e a Montecarlo, da cui l'Agenzia delle entrate aveva tratto il convincimento che la residenza effettiva del contribuente fosse in Italia. La ricorrente ha censurato la decisione con un unico motivo, cui resistito il Caíssotti di Chiusano, denunciandone l'inammissibilità e comunque nel merito al sua infondatezza, e a sua volta spiegando ricorso incidentale in relazione alla statuizione del giudice regionale sulle spese. Nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021 la causa è stata trattata e decisa. La difesa del contribuente ha anche depositato memoria ai sensi dell'ad, 380 bis.' cod. proc. civ. Considerato che con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'art.43 cod. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., perché erroneamente il giudice regionale ha ritenuto che la documentazione e gli elementi prodotti dal contribuente dimostrassero la residenza estera del Caissotti di Chiusano. La ricorrente dopo aver riportato il testo dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, e dell'art. 43 del cod. civ., che ai fini delle imposte attribuisce rilevanza alla residenza anagrafica, oppure al domicilio o alla residenza secondo la definizione resa nel codice civile, fa appello alla giurisprudenza euro-unitaria, che valorizza i legami personali e professionali, evincibili dalla presenza fisica del contribuente e dei suoi familiari in uno Stato, dalla disponibilità di una abitazione, dal luogo di esercizio delle atti Pia RGN 2739/2015 ConsigN e rei. Federici professionali e comunque dagli interessi patrimoniali. Ha evidenziato che, ove sussistenti indicazioni contrastanti, la medesima giurisprudenza ha avvertito la necessità di operare un giudizio di prevalenza, con preponderanza, in ultima analisi, dei legami personali su quelli professionali, privlegiando il criterio di effettività. A tal fine ha invocato anche ia giurisprudenza della Corte di legittimità. Ha quindi denunciato che il giudice regionale non ha fatto applicazione di tali principi. Il motivo è fondato. N- la sentenza impugnata il giudice d'appello, dopo aver rappresentato le rispettive posizioni, si è soffermato sulle emergenze processuali, e, con riguardo a quella del contribuente ha affermato che «...lo stesso non si è limitato a dedurre il fatto della propria residenza all'estero sulla base di certificazioni ufficiali e pubbliche (che pure sono state prodotte) ma ha fornito anche prove concrete e tangibili (attestati di iscrizioni e assidua frequenza a club socio-culturali e ricreativi) praticamente incompatibili con il mantenimento in Italia del centro dei propri interessi», Ha quindi esaminato la documentazione allegata dall'ufficio, sostenendo che l'attestazione delle autorità fiscali britanniche, secondo cui il Caissotti non era fiscalmente residente nel [OSCURATO:PERSONA], in realtà non risultava mai prodotta in giudizio ed era comunque contraddetta dalla produzione documentale dei contribuente. Quanto agli altri elementi addotti dall'ufficio, ne ha considerato l'insufficienza. Sennonché, così ragionando, ha del tutto ignorato le regole ed i principi applicabili al caso di specie e in particolare quanto chiarito dalia giurisprudenza di legittimità e da quella euro-unitaria. In materia la Corte di legittimità ha evidenziato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art.43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte dei periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi (cfr. Cass., 16 gennaio 2015, n. 678, nella quale s riferimento alla collocazione della famiglia e dell'abitazione principale in Italia; 3 ottobre 2020, n. 21694). Ciò che viene valorizzato è soprattutto la presenza di e ementi significativi, quali l'acquisto di beni immobili, RGN 2739/2015 [OSCURATO:PERSONA] r91. [OSCURATO:PERSONA] gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale trascorrere diversi periodi dell'anno, e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE (cfr. Cass., 19 maggio 2010, n. 12259; 29 dicembre 2011, n. 29576). I requisiti sono stati ulteriormente .gerimetrati dalla giurisprudenza euro-unitaria. La Corte di Giustizia ha più volte ribadito l'importanza della verifica dell'ubicazione del centro di interessi principali, quale luogo abituale della gestione degli interessi medesimi, che sia riconoscibile a terzi (cfr. CGUE 12 luglio 2001, n. 262, nel procedimento C-262/99, [OSCURATO:PERSONA]; 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c. Grecia). Ebbene, nel caso di specie la sentenza rileva come l'Ufficio avesse allegato una serie di elementi presuntivi, quali la locazione di un immobile in Torino ad uso abitativo, indicato dal contribuente medesimo quale sede fiscale propria e della propria famiglia; il contratto di locazione, sempre in Torino, di due posti auto; le partecipazioni a vario titolo, quali socio rappresentante legale in alcune società aventi sede in Italia; i redditi conseguiti in Italia e risultanti dai modelli 770 dei sostituti d'imposta. A fronte di tali elementi la sentenza sembra valorizzare invece gli elementi addotti dal contribuente, che però poi si riducono alla sola menzione degli «attestati di iscrizioni e assidua frequenza a club socio-culturali e ricreativi» all'estero. Appare evidente che conclusioni che si fondano su riscontri comparativi del tutto eccentrici rispetto alle presunzioni, che invece la giurisprudenza richiede per identificare la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché anche dei rapporti affettivi del contribuente, non fanno applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di soggettività fiscale passiva del cittadino italiano, pur residente all'estero, così come della giurisprudenza unionale. La sentenza va pertanto cassata. Con il ricorso incidentale il contribuente ha censurato la pronuncia, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.„ in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per aver erroneamente compensato le spese processuali. La cassazione della sentenza comporta l'inammissibilità del motivo per sopraggiunta carenza di interesse. RGN 239/2O15 Consigl rel./Federici L •• Il processo va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che in altra composizione, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dovrà riesaminare la controversia tenendo conto dei principi di diritto qui enunciati. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, cui demanda, in diversa composizion e, anche la liquidazione delle spese