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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2021

Cassazione n. 42725/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 17/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento e l'avv. e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/5/2021, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di Baldassarre ("Dario") D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 7/4/2021, con il quale gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 112, primo comma, n. 4, 416-bis, commi secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo, cod. pen., per aver preso parte, insieme a numerosi altri soggetti, a una associazione di tipo camorristico denominata clan Strisciuglio, operante nei quartieri baresi di Libertà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Enziteto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei comuni di Palo del Colle e Conversano (capo 1), nonché in relazione al delitto previsto dagli artt. 81, 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 628, terzo comma, n. 3) e 416- bis.1 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, costringevano, di volta in volta, [OSCURATO:PERSONA], tale "Fornelli" (non meglio identificato), nonché un dipendente, non identificato, della sala scommesse Intralot di via Piccinni a Bari, a utilizzare slot machine e macchinette per scommesse fornite dallo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] (con le aggravanti di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., avendo i tre soggetti fatto riferimento alla necessità di pagare per la protezione e di rifornirsi di macchinette da D'[OSCURATO:PERSONA], loro amico, e implicitamente allo spessore criminale del gruppo di appartenenza e alle possibili ritorsioni negative in caso di mancata accettazione della richiesta, richiamando l'egemonia criminale del clan Strisciuglio nel quartiere Libertà e la loro necessità di «campare con quel danaro alcune persone in galera» e, infine, alla loro capacità di concedere, negare o revocare, con la forza, l'autorizzazione a continuare a esercitare l'attività commerciale della installazione e/o gestione di s/ot machine; e di avere commesso il fatto allo scopo di avvantaggiare il clan Strisciuglio nella sua egemonia nel quartiere Libertà, ai danni delle organizzazioni criminali rivali).

2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.649 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem.

La nuova imputazione per il reato associativo, infatti, sarebbe pienamente sovrapponibile a quella di cui al procedimento n. 7890/15 R.G.N.R. (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), nel quale D'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza di primo grado per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen.

La contestazione associativa, infatti, si fonderebbe sulla condotta di «imposizione dei propri videopoker a esercenti commerciali e circoli ricreativi di concerto con i dirigenti del clan Strisciuglio», monopolizzando, in taluni quartieri, il controllo completo delle scommesse e delle slot machine e consentendo all'associazione di fruire di buona parte dei proventi, confluenti nelle casse del sodalizio; mentre il delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. riguarderebbe l'accordo di D'[OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti apicali delle associazioni criminali egemoni nei quartieri di Bari e provincia per imporne la posizione dominante nel mercato dei cd. videopoker e di altri apparati di intrattenimento elettronici, attraverso la minaccia e l'assoggettamento omertoso promanante dalle associazioni criminali, che avrebbero indicato D'[OSCURATO:PERSONA] quale loro espressione, così compiendo atti di concorrenza sleale, con l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione delle varie associazioni mafiose, quali i clan Strisciuglio, Valentino, Capriati, Anemolo, del gruppo di Capodiferro, del clan Zanna/Cipriano.

Dunque, ricorrerebbe, nella specie, l'identità del fatto, sussistendo una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, indipendentemente dalla qualificazione giuridica accolta.

Invero, l'ordinanza genetica non avrebbe posto a supporto della contestazione ex art. 416-bis cod. pen. elementi ulteriori e diversi da tale pattuizione, sicché non sarebbero utilizzabili, nel caso di specie, i principi giurisprudenziali richiamati nell'ordinanza del Tribunale del riesame relativi alla possibilità di prendere in esame uno stesso fatto storico e valutario liberamente ai fini della prova di un reato diverso.

Né si sarebbe dinanzi al binomio reato associativo-delitto scopo, non essendo state contestate a D'[OSCURATO:PERSONA] condotte diverse dalla negoziazione illecita, attestanti l'adesione a un indeterminato programma criminoso.

2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., nonché la motivazione apparente e contraddittoria in relazione al diniego del motivo di doglianza afferente alla cd.

«contestazione a catena», prospettato dalla difesa con apposita memoria e respinto dal Tribunale sul rilievo della avvenuta contestazione di un reato permanente, la cui consumazione si sarebbe protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza, in quanto formulata in maniera «aperta», atteso che la partecipazione all'associazione sarebbe proseguita anche dopo la cessione, nel marzo 2016, dell'attività di noleggio, che avrebbe costituito soltanto una delle forme di manifestazione della partecipazione dell'indagato.

Tuttavia, nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe traccia di alcuna circostanza in grado di comprovare l'appartenenza all'associazione dopo il marzo 2016, non essendo indicate le ulteriori condotte de quibus.

Dunque, dal momento che l'ipotizzata condotta associativa di stampo mafidso sarebbe stata desumibile già dagli elementi indiziari posti a sostegno della precedente ordinanza (relativa alla cd. operazione [OSCURATO:PERSONA]), sussisterebbe il requisito della «desumibilità» necessario al fine della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., da intendersi «in concreto», cioè come presenza degli elementi conosciuti o conoscibili dall'autorità giudiziaria.

Elementi nella specie costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], poste a supporto tanto dell'imputazione ex art. 513- bis cod. pen., contestata con la prima ordinanza, quanto dell'imputazione ex art. 416-bis cod. pen. contestata con la seconda.

Infatti, dalle dichiarazioni rese da ulteriori collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non si trarrebbero elementi ulteriori e nuovi, raccolti successivamente al deposito della prima ordinanza.

Pertanto, stante la deducibilità degli indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. già nel 2019, il termine massimo di fase della custodia cautelare previsto per il delitto in parola (un anno), avrebbe dovuto essere retrodatato al momento dell'esecuzione della prima ordinanza cautelare ovvero al 9/12/2019, sicché esso sarebbe ampiamente decorso alla data di emissione dell'ordinanza in relazione alla quale era stata proposta istanza di riesame (risalente al 7/4/2021).

3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 3, 195, 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione dell'indagato a una associazione di stampo mafioso.

D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe entrato a far parte del sistema illecito messo in piedi dal clan Strisciuglio nel 2015 e ne sarebbe uscito nel marzo 2016, quando vendette la sua attività di noleggio.

In tale arco temporale, dalla lettura del capo d'imputazione, non sarebbe dato evincere il ruolo specifico, la mansione e i compiti che la consorteria clan Strisciuglio gli avrebbe attribuito, né di quale sarebbe stato il contributo all'interno dell'associazione, avendo intrattenuto rapporti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] (e gli adepti di quest'ultimo), non attinenti al programma criminoso del sodalizio.

D'[OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe inteso «monopolizzare», in taluni quartieri, la gestione delle slot machine, avvalendosi della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], realizzando il delitto di concorrenza illecita mediante violenza e minaccia, ma senza partecipare a una associazione mafiosa, come ammesso nel primo provvedimento, in cui D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indicato come finanziatore del clan per riconoscenza verso la rete protettiva assicuratagli.

Del resto, ove un soggetto si metta a disposizione di singoli associati, per quanto di livello verticistico, ciò non sarebbe sufficiente a integrare la condotta di «appartenenza», dovendo la predetta disponibilità essere incondizionatamente rivolta al sodalizio in quanto tale ed essere di natura e ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria a esso per i fini illeciti che lo caratterizzano.

E infatti l'indagato, contrariamente alle logiche mafiose, sarebbe stato libero di installare le proprie apparecchiature anche in quartieri non controllati dal suddetto sodalizio, fermo restando che egli era costretto a riconoscere cospicue somme di denaro al clan, come riconosciuto dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui «Dario pagava il pizzo»), [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui D'[OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di intermediare con [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di ottenere una riduzione della somma che mensilmente questi pretendeva da lui e si era lamentato di dover mantenere, nel disinteresse del clan, lo zio, tenuto in carcere e secondo cui egli pagava anche altri sodalizi, come il clan Parisi) ed emerso dalle conversazioni telefoniche e ambientali (cfr. il colloquio in data 20/6/2015 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferiva al secondo che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di adempiere ai suoi obblighi economici versando 126 euro, cifra ritenuta non congrua da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ammonito, posticipando la dazione a fine mese; nonché la conversazione di cui al progressivo n. 2312 RIT 1404/15 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferiva che D'[OSCURATO:PERSONA] era costretto a versare mensilmente 7.000 euro in favore di più militanti).

E anche le conversazioni acquisite all'altro procedimento in cui D'[OSCURATO:PERSONA] era indagato dimostrerebbero che egli era costretto a soddisfare le numerose pretese illecite da parte di più consorterie, che avrebbero determinato il declino della sua società di noleggio.

Inoltre, nessuno dei collaboratori di giustizia avrebbe attribuito a D'[OSCURATO:PERSONA] la qualità di affiliato; e mancherebbe anche il requisito dinamico consistente nel contributo stabile al mantenimento in vita dell'associazione.

E che egli non fosse intraneo sarebbe dimostrato anche dal fatto che il «gruppo Lorusso», riferibile al clan Strisciuglio, avesse mostrato di preferire i "Fornelli" a D'[OSCURATO:PERSONA], di tal che la vicinanza a Valentino si sarebbe spiegata in ragione di rapporti personali avulsi da interessi associativi.

La condotta di D'[OSCURATO:PERSONA], in definitiva, non si risolverebbe nell'assunzione di un ruolo all'interno del sodalizio, né manifesterebbe un impegno funzionalmente orientato alla vita dello stesso.

4. Con il quarto motivo, deduce la inosservanza o erronea applicazione dell'artt. 192, comma 3, 195, 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del concorso esterno nel sodalizio mafioso.

La partecipazione di D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe fondata sul rapporto familiare con lo zio Nicola, "fondatore" del clan Strisciuglio; rapporto che sarebbe alla base della scelta del clan di individuare l'indagato quale soggetto a cui affidare la gestione delle slot machines e della possibilità, per lui, di interfacciarsi con esponenti della criminalità locale non intranei a quel sodalizio, a condizioni di favore.

In realtà, D'[OSCURATO:PERSONA] subentrerebbe solo nel 2015 ad altro imprenditore, affiliato al clan Mercante, tale [OSCURATO:PERSONA] (fg. 34), a seguito di divergenze di quest'ultimo con la consorteria e non per favorire D'[OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, così come Snidar era estraneo al clan Strisciuglio, anche D'[OSCURATO:PERSONA] lo sarebbe stato.

Quanto, poi, alla ipotizzata gestione condivisa con lo zio, ciò sarebbe escluso dalle stesse risultanze investigative (v. conversazione del 29/2/2016, in cui il ricorrente intendeva cedere l'attività di noleggio manifestando il suo intento a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], così suscitando l'interesse di quest'ultimo di acquistare l'attività del nipote), fermo restando che lo zio non sarebbe indagato per associazione mafiosa.

Inoltre, se la gestione fosse stata condivisa, D'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato obbligato a versare ulteriori somme a Valentino e a Caldarola.

Quanto, infine, alla negoziazione con il clan della cessione dell'attività di noleggio, il Tribunale confonderebbe la vendita della società con quella dei posteggi, indicati dal clan, presso i quali D'[OSCURATO:PERSONA] aveva installato le slot machine.

In conclusione, la posizione dell'imputato dovrebbe essere inquadrata nella struttura dell'imprenditore «colluso», il quale, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri, con questo, un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità.

Non avendo, D'[OSCURATO:PERSONA], mai messo a disposizione del sodalizio nella sua interezza la propria struttura imprenditoriale, ma avendo, al limite, instaurato solo un rapporto di reciproco vantaggio economico, egli potrebbe essere chiamato a rispondere solo a titolo di «concorso esterno».

5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla insussistenza di esigenze cautelari, nonostante la prova offerta dell'effettivo allontanamento dell'indagato dal clan Strisciuglio sin dal marzo 2016.

Il Tribunale avrebbe ritenuto l'esistenza delle esigenze cautelari in ragione della attuale operatività del clan, mai messa in discussione, argomentando a partire dalla partecipazione, da anni, di D'[OSCURATO:PERSONA] all'associazione, pur avendo l'indagine dimostrato che egli «si sia affacciato all'interno del programma criminoso» solo nel 2015, per uscirne un anno dopo.

Illogica sarebbe, l'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe significativa l'assenza di segnalazioni relative alla commissione di nuovi reati durante l'esecuzione degli arresti domiciliari, attesa la brevità del lasso temporale trascorso.

Infatti, ove vi fossero state violazioni nell'arco di un anno se ne sarebbe avuta notizia.

L'ordinanza, inoltre, non si confronterebbe con la circostanza che D'[OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso agli arresti domiciliari dal Tribunale di Bari, anche sulla scorta di un parere favorevole della Procura, pur in presenza di una contestazione ex art. 513-bis cod. pen., aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pén., ritenendo valide le censure difensive e superando la presunzione posta dall'art. 275, comma 3; né si confronterebbe con il fatto che l'indagine avrebbe documentato che i rapporti tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano cessati al momento della vendita, nel marzo 2016, della società del primo, e che, da allora, non vi erano stati ulteriori contatti con soggetti legati ad ambienti delinquenziali.

Non essendo, poi, configurabile, in capo a D'[OSCURATO:PERSONA], la qualifica di partecipe alla associazione mafiosa, quanto quella di concorrente esterno, non potrebbe configurarsi alcuna rescissione del vincolo associativo, né opererebbe la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Fermo restando che essendo le condotte oggetto dell'odierno procedimento legate dalla continuazione a quelle per le quali egli è stato giudicato nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] (n. 7890/15 PM), avrebbe dovuto essere preso in considerazione il comportamento tenuto da D'[OSCURATO:PERSONA] in quel procedimento, attestato nel provvedimento di sostituzione di misura emesso dagli stessi Giudice del riesame in data 13/7/2020, tanto più che si tratterebbe di un soggetto incensurato.

Ancora, risalendo le condotte illecite contestate al 2016 e, dunque, intercorrendo un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, il Tribunale avrebbe dovuto motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, pur non risultando una dissociazione espressa dal sodalizio.

Peraltro, dopo aver beneficiato degli arresti domiciliari, D'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dato a stabile attività lavorativa presso il deposito della DHL Express sito in Bari, per questa via potendo ritenersi superata la doppia presunzione richiamata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal primo motivo, relativo alla supposta violazione del divieto di bis in idem, le censure difensive sono infondate.

Premesso che per idem factum deve intendersi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, a sua volta fondata sull'interpretazione dell'art. 649 cod. proc. pen. data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, la corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, osserva il Collegio che, nel caso di specie, detta condizione non è in alcun modo rinvenibile.

Infatti, non può ritenersi sussistente l'identità del fatto storico-naturalistico tra il caso di chi si accordi con un sodalizio mafioso per alterare i meccanismi della concorrenza economica in un determinato ambito territoriale rispetto a quello di chi, con detta condotta, prenda parte, funzionalmente, all'associazione mafiosa, rafforzandone la capacità di penetrazione criminale nel tessuto economico legale (la condotta, infatti, si inserisce nell'ambito di un fatto tipico più ampio); né rispetto al caso, riconducibile allo schema del cd. concorso esterno, di colui il quale, stando fuori dal sodalizio, ne agevoli l'operatività attraverso il contributo causale consistito nell'accordo avente ad oggetto l'alterazione dei meccanismi della concorrenza.

Ciò in quanto, stando alla relativa contestazione, l'evento tipico dei due fatti è totalmente diverso, essendo costituito, nell'un caso, dall'alterazione dei meccanismi della concorrenza e, nell'altro, dalla integrazione di una struttura associativa mediante condotta di stabile partecipazione ovvero con il contributo causale alla sua esistenza o al suo consolidamento, realizzato da un soggetto che si pone all'esterno di essa.

Pertanto, non ricorrono le condizioni per ritenere che tra tali fatti ultimi, oggetto dei due distinti procedimenti, possa ravvisarsi alcuna identità nei termini precisati, di tal che deve concludersi per l'infondatezza della presente censura.

3. Tanto premesso, è ora necessario prendere in considerazione il terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della evidente complementarietà delle questioni poste, atteso che, mentre con riferimento al primo di essi vengono sviluppate una serie di osservazioni critiche in ordine alla configurabilità del reato associativo, con l'altro la difesa argomenta diffusamente in ordine alla possibilità di ricondurre le condotte dell'indagato, al più, nello schema del concorso esterno nel reato associativo.

3.1. In proposito, giova ricordare, in premessa, che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo sostanziarsi «nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione», il quale «deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.

U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; in precedenza Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670-01).

Quanto all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, esso ricorre quando vi sia la consapevole volontà di far parte della compagine criminosa al fine di condividerne attività e obiettivi criminali.

Viceversa, il concorso «esterno» nel delitto di associazione mafiosa ricorre nel caso in cui il soggetto, senza entrare a far parte dell'organizzazione mafiosa, ma condividendone vita e obiettivi, apporti dall'esterno un contributo rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.

Dunque, attraverso lo strumento offerto dall'art. 110 cod. pen., viene operata una estensione delle condotte di rilevanza penale oltre il modello della partecipazione al reato associativo, il quale già prevede la necessaria adesione di una pluralità di individui (almeno tre), in tal modo ricomprendendo anche comportamenti di concorso, appunto, «esterno» al sodalizio in concreto funzionali alla consumazione dello stesso reato associativo (e che in questo si distinguono, perciò, anche dal mero favoreggiamento a vantaggio personale di uno o più dei singoli associati).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone che l'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendo privo dell'affectio societatis (cd. presupposti negativi del concorso esterno), tuttavia fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, il quale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenza causale sulla conservazione, agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671-01 e, successivamente, Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/6/2014, Marcello, Rv. 260178-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/1/2014, Imbalzano, Rv. 258807-01; Sez. 6, n. 16958 del 8/1/2014, Costantino, Rv. 261475; Sez. 6, n. 49820 del 5/12/2013, Billizzi, Rv. 258137; Sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013, Malaspina, Rv. 258028-01; 81 Sez. 6, n. 29458 del 26/6/2009, Anzelmo, Rv. 244471-01; Sez. 6, n. 542 del 10/5/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242-01).

Un risultato che può prodursi anche quando non si tratti di un'attività continuativa o, comunque, ripetuta nel tempo, ma si ponga come effetto di un intervento isolato e occasionale (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671; Sez. 2, n. 35051 del 11/6/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241813), purché comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima associazione (cd. presupposti positivi del concorso esterno).

Sul piano della condotta concorsuale, dunque, restano pacificamente escluse le semplici manifestazioni di compiacenza, contiguità e vicinanza all'organizzazione che non producono in concreto il risultato di conservarne l'esistenza o comunque di rafforzarne l'operatività, mentre, come detto, è indifferente, sotto il profilo oggettivo, il carattere continuativo o meno della condotta, salvo che la sua occasionalità e modestia fungano da indizio della assenza dell'elemento psicologico del concorso.

Quanto, invece, all'elemento soggettivo, l'atteggiamento psicologico del concorrente esterno è caratterizzato dalla rappresentazione dell'esistenza del sodalizio, dalla consapevolezza dei fini e dei metodi del medesimo e dalla volontà di portare un contributo alla realizzazione dell'evento tipico del delitto associativo, costituito dall'esistenza e operatività del sodalizio; contributo che, attraverso l'interazione sinergica con le condotte degli altri associati, realizzi la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231672).

Un dolo, quello del concorrente, che necessariamente deve presentarsi nella forma «diretta» e non come meramente eventuale, nel senso che l'evento del contributo causale del concorrente, pur potendo non aver rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta dell'imputato, deve essere da questi previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta (Sez. 2, n. 18132 del 13/4/2016, Trematerra, Rv. 266907-01; Sez. 5, n. 15727 del 9/3/2012, Dell'Utri ed altri, Rv. 252330-01).

Pertanto, il dolo del partecipe si distingue da quello del concorrente in quanto il primo vuole fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione, mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effetto del citato art. 110 cod. pen., intende prestarlo senza far parte della compagine sociale (Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270465-01; Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992-01).

Sul piano della pratica giudiziaria, il concorrente esterno si configura, spesso, come un soggetto che svolge attività economiche o istituzionali di cui l'associazione mafiosa intende prendere il controllo e che, all'un tempo, con quest'ultima instaura un rapporto che deve configurarsi come sinallagmatico e che deve consentire alle parti dell'accordo (l'associazione e il concorrente esterno) di conseguire reciproci vantaggi.

3.2. Nel caso di specie, l'ordinanza ha evidenziato, quali elementi indicativi di una condotta di partecipazione, il fatto che D'[OSCURATO:PERSONA] avesse stipulato accordi con vari sodalizi, anche diversi dal clan Strisciuglio, ottenendo il monopolio nelle zone dagli stessi controllate, dietro il pagamento di somme variabili e grazie al prestigio criminale dello zio detenuto, che l'indagato, in tesi, avrebbe mantenuto economicamente; e che egli fosse stato a disposizione degli uomini del clan, con la sua attività di impresa, per offrire scontrini di vincite alle scommesse al fine di consentire, ad alcuni sodali, di giustificare il possesso di denaro di provenienza illecita.

E, ancora, che, in una intercettazione del 2016, D'[OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al suo interlocutore che colui al quale intendeva vendere la sua attività commerciale gli avrebbe garantito una percentuale sui guadagni che ne avrebbe tratto e che l'indagato avrebbe versato, in parte, al sodalizio.

3.3. Osserva, nondimeno, il Collegio che l'ordinanza impugnata non sembra essersi adeguatamente confrontata con le argomentazioni difensive che hanno ipotizzato la riconducibilità delle condotte ascritte all'indagato allo schema del concorso esterno.

Già in passato, invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che integrasse un'ipotesi di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di un imprenditore che si era accordato con i vertici di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, nelle attività di gestione dei videopoker e degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del versamento di corrispettivi fissi o a percentuale sulle entrate, sul presupposto che il soggetto, senza essere inserito nella struttura del sodalizio criminale, avesse instaurato con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 5, n. 30133 del 5/6/2018, Bacchi, Rv. 273683-01).Ora, nel caso esaminato, l'ordinanza non si è adeguatamente confrontata con il dato di un apparente rapporto sinallagmatico, nel quale D'[OSCURATO:PERSONA] stipulava accordi con vari sodalizi criminali, anche diversi dal clan Strisciuglio, dai quali otteneva il monopolio nelle zone dagli stessi controllate, dietro il pagamento di somme di variabile ammontare, che venivano versate dall'indagato in maniera non volontaria.

Infatti, i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito, rispettivamente, che «Dario pagava il pizzo» e che [OSCURATO:PERSONA], uno dei maggiorenti del clan Strisciuglio, pretendeva, mensilmente, il pagamento di una somma assai elevata da D'[OSCURATO:PERSONA], il quale si era rivolto allo stesso Amore affinché mediasse con [OSCURATO:PERSONA], figlio di Lorenzo, per indurlo a ridurre l'ammontare della somma dovuta.

Tali dichiarazioni che, stando a quanto riportato nell'ordinanza, sembrano riscontrate da alcune conversazioni telefoniche e ambientali, come il colloquio, avvenuto, in data 20/6/2015 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferiva al secondo che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di adempiere ai suoi obblighi economici versando 126 euro, cifra ritenuta non congrua da [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva ammonito a provvedere al pagamento di quanto dovuto, posticipando la dazione a fine mese (v. pag. 18 dell'ordinanza impugnata); nonché la conversazione di cui al progressivo n. 2312 RIT 1404/15 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo sembrerebbe riferire che D'[OSCURATO:PERSONA] versava mensilmente circa 6-7.000 euro in favore degli affiliati della cosca (v. pag. 18 dell'ordinanza impugnata).

E benché gli accordi con i clan mafiosi fossero resi possibili, pacificamente, grazie al prestigio criminale dello zio Nicola, che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] manteneva, non è stato preso in considerazione, e messo in relazione agli elementi favorevoli all'ipotesi di accusa, che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non i 7' partecipava direttamente della gestione societaria, come dimostrato dalla decisione di rilevare l'attività del nipote qualora egli avesse inteso dismetterla, che non è contestata la attuale partecipazione al sodalizio dello zio, né sembra esservi prova che le somme corrisposte a quest'ultimo, fossero una forma di indiretto finanziamento del clan o per conto di esso (tanto che l'indagato si sarebbe lamentato che il mantenimento dello zio avvenisse nel disinteresse del clan).

Quanto, poi, al fatto che, nella citata intercettazione del 2016, l'indagato avesse fatto riferimento al fatto che l'accordo per la cessione dell'attività prevedesse che l'acquirente gli avrebbe garantito una percentuale sui guadagni, che lo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato, in parte, al sodalizio, anche in questo caso l'ordinanza non spiega per quale motivo, una volta che talune fonti hanno riferito che la possibilità di lavorare nelle zone di influenza dei vari clan era condizionata al pagamento di un contributo, il versamento da parte di D'[OSCURATO:PERSONA] di una parte dei futuri introiti anche dopo la cessione della sua attività conseguisse alla sua stabile partecipazione al clan e non fosse il corrispettivo per il monopolio che il sodalizio mafioso garantiva a chi tale obolo versava.

Ancora: si è detto che la giurisprudenza di legittimità individua il requisito della stabilità come elemento essenziale della condotta di partecipazione, in specie laddove essa ha ricondotto a tale ambito il caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, condividendone metodi e obiettivi, e al fine di rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/3/2019, Putrino, Rv. 276474-01).

Una stabilità che, ovviamente, sarebbe ravvisabile ove si dimostrasse che D'[OSCURATO:PERSONA], con la sua attività di impresa, fosse a disposizione degli uomini del clan; ciò che l'ordinanza ipotizza in relazione al rilascio di scontrini di vincite alle scommesse che egli avrebbe offerto ad alcuni sodali al fine di consentire loro di giustificare il possesso di denaro di provenienza illecita.

E tuttavia, anche in questo caso, l'ordinanza non ha spiegato per quale ragione potesse ritenersi che tale offerta non fosse stata frutto di una determinazione estemporanea, tanto più che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito della non affiliazione di D'[OSCURATO:PERSONA].

Tali lacune del percorso motivazionale del provvedimento rendono necessario un nuovo pronunciamento da parte del Collegio del riesame, volto a evidenziare, con maggiore chiarezza, le ragioni per le quali le condotte ascritte all'odierno indagato debbano essere ricondotte alla partecipazione all'associazione mafiosa e non possano, invece, essere sussunte nello schema del concorso esterno.

3.4. Dall'accoglimento del terzo e del quarto motivo consegue che devono ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi, sia il secondo motivo di doglianza (atteso che ove si ritenga corretta la qualificazione della condotta ascritta all'indagato come ipotesi di concorso esterno, essendo il contributo collocabile prima del 2019 e non emergendo dal provvedimento alcun elemento in relazione alla possibile destinazione in favore del clan dei proventi prodotti dall'attività di noleggio ceduta al terzo); sia il quinto, posto che, una volta esclusa la fondatezza della contestazione associativa in favore del concorso esterno, la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dopo la sentenza della Corte cost. n. 48 del 26/3/2015, non sarebbe applicabile e il fatto che le condotte siano, comunque, risalenti, non emergendo nitidamente dal provvedimento la sussistenza di comportamenti di rilievo indiziante in epoca recente, renderebbe necessario un nuovo apprezzamento anche in punto di attualità delle esigenze cautelari.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e alla sussistenza delle esigenze cautelari, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, al Tribunale del riesame di Bari.

Nel resto il ricorso deve essere, invece, rigettato.4.1.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] C9 C•1 N CI Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione di cui all'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 17/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento e l'avv. e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/5/2021, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di Baldassarre ("Dario") D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 7/4/2021, con il quale gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 112, primo comma, n. 4, 416-bis, commi secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo, cod. pen., per aver preso parte, insieme a numerosi altri soggetti, a una associazione di tipo camorristico denominata clan Strisciuglio, operante nei quartieri baresi di Libertà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Enziteto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei comuni di Palo del Colle e Conversano (capo 1), nonché in relazione al delitto previsto dagli artt. 81, 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 628, terzo comma, n. 3) e 416- bis.1 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, costringevano, di volta in volta, [OSCURATO:PERSONA], tale "Fornelli" (non meglio identificato), nonché un dipendente, non identificato, della sala scommesse Intralot di via Piccinni a Bari, a utilizzare slot machine e macchinette per scommesse fornite dallo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] (con le aggravanti di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., avendo i tre soggetti fatto riferimento alla necessità di pagare per la protezione e di rifornirsi di macchinette da D'[OSCURATO:PERSONA], loro amico, e implicitamente allo spessore criminale del gruppo di appartenenza e alle possibili ritorsioni negative in caso di mancata accettazione della richiesta, richiamando l'egemonia criminale del clan Strisciuglio nel quartiere Libertà e la loro necessità di «campare con quel danaro alcune persone in galera» e, infine, alla loro capacità di concedere, negare o revocare, con la forza, l'autorizzazione a continuare a esercitare l'attività commerciale della installazione e/o gestione di s/ot machine; e di avere commesso il fatto allo scopo di avvantaggiare il clan Strisciuglio nella sua egemonia nel quartiere Libertà, ai danni delle organizzazioni criminali rivali). 2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.649 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem. La nuova imputazione per il reato associativo, infatti, sarebbe pienamente sovrapponibile a quella di cui al procedimento n. 7890/15 R.G.N.R. (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), nel quale D'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza di primo grado per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. La contestazione associativa, infatti, si fonderebbe sulla condotta di «imposizione dei propri videopoker a esercenti commerciali e circoli ricreativi di concerto con i dirigenti del clan Strisciuglio», monopolizzando, in taluni quartieri, il controllo completo delle scommesse e delle slot machine e consentendo all'associazione di fruire di buona parte dei proventi, confluenti nelle casse del sodalizio; mentre il delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. riguarderebbe l'accordo di D'[OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti apicali delle associazioni criminali egemoni nei quartieri di Bari e provincia per imporne la posizione dominante nel mercato dei cd. videopoker e di altri apparati di intrattenimento elettronici, attraverso la minaccia e l'assoggettamento omertoso promanante dalle associazioni criminali, che avrebbero indicato D'[OSCURATO:PERSONA] quale loro espressione, così compiendo atti di concorrenza sleale, con l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione delle varie associazioni mafiose, quali i clan Strisciuglio, Valentino, Capriati, Anemolo, del gruppo di Capodiferro, del clan Zanna/Cipriano. Dunque, ricorrerebbe, nella specie, l'identità del fatto, sussistendo una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, indipendentemente dalla qualificazione giuridica accolta. Invero, l'ordinanza genetica non avrebbe posto a supporto della contestazione ex art. 416-bis cod. pen. elementi ulteriori e diversi da tale pattuizione, sicché non sarebbero utilizzabili, nel caso di specie, i principi giurisprudenziali richiamati nell'ordinanza del Tribunale del riesame relativi alla possibilità di prendere in esame uno stesso fatto storico e valutario liberamente ai fini della prova di un reato diverso. Né si sarebbe dinanzi al binomio reato associativo-delitto scopo, non essendo state contestate a D'[OSCURATO:PERSONA] condotte diverse dalla negoziazione illecita, attestanti l'adesione a un indeterminato programma criminoso. 2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., nonché la motivazione apparente e contraddittoria in relazione al diniego del motivo di doglianza afferente alla cd. «contestazione a catena», prospettato dalla difesa con apposita memoria e respinto dal Tribunale sul rilievo della avvenuta contestazione di un reato permanente, la cui consumazione si sarebbe protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza, in quanto formulata in maniera «aperta», atteso che la partecipazione all'associazione sarebbe proseguita anche dopo la cessione, nel marzo 2016, dell'attività di noleggio, che avrebbe costituito soltanto una delle forme di manifestazione della partecipazione dell'indagato. Tuttavia, nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe traccia di alcuna circostanza in grado di comprovare l'appartenenza all'associazione dopo il marzo 2016, non essendo indicate le ulteriori condotte de quibus. Dunque, dal momento che l'ipotizzata condotta associativa di stampo mafidso sarebbe stata desumibile già dagli elementi indiziari posti a sostegno della precedente ordinanza (relativa alla cd. operazione [OSCURATO:PERSONA]), sussisterebbe il requisito della «desumibilità» necessario al fine della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., da intendersi «in concreto», cioè come presenza degli elementi conosciuti o conoscibili dall'autorità giudiziaria. Elementi nella specie costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], poste a supporto tanto dell'imputazione ex art. 513- bis cod. pen., contestata con la prima ordinanza, quanto dell'imputazione ex art. 416-bis cod. pen. contestata con la seconda. Infatti, dalle dichiarazioni rese da ulteriori collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non si trarrebbero elementi ulteriori e nuovi, raccolti successivamente al deposito della prima ordinanza. Pertanto, stante la deducibilità degli indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. già nel 2019, il termine massimo di fase della custodia cautelare previsto per il delitto in parola (un anno), avrebbe dovuto essere retrodatato al momento dell'esecuzione della prima ordinanza cautelare ovvero al 9/12/2019, sicché esso sarebbe ampiamente decorso alla data di emissione dell'ordinanza in relazione alla quale era stata proposta istanza di riesame (risalente al 7/4/2021). 3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 3, 195, 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione dell'indagato a una associazione di stampo mafioso. D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe entrato a far parte del sistema illecito messo in piedi dal clan Strisciuglio nel 2015 e ne sarebbe uscito nel marzo 2016, quando vendette la sua attività di noleggio. In tale arco temporale, dalla lettura del capo d'imputazione, non sarebbe dato evincere il ruolo specifico, la mansione e i compiti che la consorteria clan Strisciuglio gli avrebbe attribuito, né di quale sarebbe stato il contributo all'interno dell'associazione, avendo intrattenuto rapporti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] (e gli adepti di quest'ultimo), non attinenti al programma criminoso del sodalizio. D'[OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe inteso «monopolizzare», in taluni quartieri, la gestione delle slot machine, avvalendosi della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], realizzando il delitto di concorrenza illecita mediante violenza e minaccia, ma senza partecipare a una associazione mafiosa, come ammesso nel primo provvedimento, in cui D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indicato come finanziatore del clan per riconoscenza verso la rete protettiva assicuratagli. Del resto, ove un soggetto si metta a disposizione di singoli associati, per quanto di livello verticistico, ciò non sarebbe sufficiente a integrare la condotta di «appartenenza», dovendo la predetta disponibilità essere incondizionatamente rivolta al sodalizio in quanto tale ed essere di natura e ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria a esso per i fini illeciti che lo caratterizzano. E infatti l'indagato, contrariamente alle logiche mafiose, sarebbe stato libero di installare le proprie apparecchiature anche in quartieri non controllati dal suddetto sodalizio, fermo restando che egli era costretto a riconoscere cospicue somme di denaro al clan, come riconosciuto dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui «Dario pagava il pizzo»), [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui D'[OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di intermediare con [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di ottenere una riduzione della somma che mensilmente questi pretendeva da lui e si era lamentato di dover mantenere, nel disinteresse del clan, lo zio, tenuto in carcere e secondo cui egli pagava anche altri sodalizi, come il clan Parisi) ed emerso dalle conversazioni telefoniche e ambientali (cfr. il colloquio in data 20/6/2015 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferiva al secondo che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di adempiere ai suoi obblighi economici versando 126 euro, cifra ritenuta non congrua da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ammonito, posticipando la dazione a fine mese; nonché la conversazione di cui al progressivo n. 2312 RIT 1404/15 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferiva che D'[OSCURATO:PERSONA] era costretto a versare mensilmente 7.000 euro in favore di più militanti). E anche le conversazioni acquisite all'altro procedimento in cui D'[OSCURATO:PERSONA] era indagato dimostrerebbero che egli era costretto a soddisfare le numerose pretese illecite da parte di più consorterie, che avrebbero determinato il declino della sua società di noleggio. Inoltre, nessuno dei collaboratori di giustizia avrebbe attribuito a D'[OSCURATO:PERSONA] la qualità di affiliato; e mancherebbe anche il requisito dinamico consistente nel contributo stabile al mantenimento in vita dell'associazione. E che egli non fosse intraneo sarebbe dimostrato anche dal fatto che il «gruppo Lorusso», riferibile al clan Strisciuglio, avesse mostrato di preferire i "Fornelli" a D'[OSCURATO:PERSONA], di tal che la vicinanza a Valentino si sarebbe spiegata in ragione di rapporti personali avulsi da interessi associativi. La condotta di D'[OSCURATO:PERSONA], in definitiva, non si risolverebbe nell'assunzione di un ruolo all'interno del sodalizio, né manifesterebbe un impegno funzionalmente orientato alla vita dello stesso. 4. Con il quarto motivo, deduce la inosservanza o erronea applicazione dell'artt. 192, comma 3, 195, 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del concorso esterno nel sodalizio mafioso. La partecipazione di D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe fondata sul rapporto familiare con lo zio Nicola, "fondatore" del clan Strisciuglio; rapporto che sarebbe alla base della scelta del clan di individuare l'indagato quale soggetto a cui affidare la gestione delle slot machines e della possibilità, per lui, di interfacciarsi con esponenti della criminalità locale non intranei a quel sodalizio, a condizioni di favore. In realtà, D'[OSCURATO:PERSONA] subentrerebbe solo nel 2015 ad altro imprenditore, affiliato al clan Mercante, tale [OSCURATO:PERSONA] (fg. 34), a seguito di divergenze di quest'ultimo con la consorteria e non per favorire D'[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, così come Snidar era estraneo al clan Strisciuglio, anche D'[OSCURATO:PERSONA] lo sarebbe stato. Quanto, poi, alla ipotizzata gestione condivisa con lo zio, ciò sarebbe escluso dalle stesse risultanze investigative (v. conversazione del 29/2/2016, in cui il ricorrente intendeva cedere l'attività di noleggio manifestando il suo intento a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], così suscitando l'interesse di quest'ultimo di acquistare l'attività del nipote), fermo restando che lo zio non sarebbe indagato per associazione mafiosa. Inoltre, se la gestione fosse stata condivisa, D'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato obbligato a versare ulteriori somme a Valentino e a Caldarola. Quanto, infine, alla negoziazione con il clan della cessione dell'attività di noleggio, il Tribunale confonderebbe la vendita della società con quella dei posteggi, indicati dal clan, presso i quali D'[OSCURATO:PERSONA] aveva installato le slot machine. In conclusione, la posizione dell'imputato dovrebbe essere inquadrata nella struttura dell'imprenditore «colluso», il quale, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri, con questo, un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità. Non avendo, D'[OSCURATO:PERSONA], mai messo a disposizione del sodalizio nella sua interezza la propria struttura imprenditoriale, ma avendo, al limite, instaurato solo un rapporto di reciproco vantaggio economico, egli potrebbe essere chiamato a rispondere solo a titolo di «concorso esterno». 5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla insussistenza di esigenze cautelari, nonostante la prova offerta dell'effettivo allontanamento dell'indagato dal clan Strisciuglio sin dal marzo 2016. Il Tribunale avrebbe ritenuto l'esistenza delle esigenze cautelari in ragione della attuale operatività del clan, mai messa in discussione, argomentando a partire dalla partecipazione, da anni, di D'[OSCURATO:PERSONA] all'associazione, pur avendo l'indagine dimostrato che egli «si sia affacciato all'interno del programma criminoso» solo nel 2015, per uscirne un anno dopo. Illogica sarebbe, l'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe significativa l'assenza di segnalazioni relative alla commissione di nuovi reati durante l'esecuzione degli arresti domiciliari, attesa la brevità del lasso temporale trascorso. Infatti, ove vi fossero state violazioni nell'arco di un anno se ne sarebbe avuta notizia. L'ordinanza, inoltre, non si confronterebbe con la circostanza che D'[OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso agli arresti domiciliari dal Tribunale di Bari, anche sulla scorta di un parere favorevole della Procura, pur in presenza di una contestazione ex art. 513-bis cod. pen., aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pén., ritenendo valide le censure difensive e superando la presunzione posta dall'art. 275, comma 3; né si confronterebbe con il fatto che l'indagine avrebbe documentato che i rapporti tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano cessati al momento della vendita, nel marzo 2016, della società del primo, e che, da allora, non vi erano stati ulteriori contatti con soggetti legati ad ambienti delinquenziali. Non essendo, poi, configurabile, in capo a D'[OSCURATO:PERSONA], la qualifica di partecipe alla associazione mafiosa, quanto quella di concorrente esterno, non potrebbe configurarsi alcuna rescissione del vincolo associativo, né opererebbe la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Fermo restando che essendo le condotte oggetto dell'odierno procedimento legate dalla continuazione a quelle per le quali egli è stato giudicato nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] (n. 7890/15 PM), avrebbe dovuto essere preso in considerazione il comportamento tenuto da D'[OSCURATO:PERSONA] in quel procedimento, attestato nel provvedimento di sostituzione di misura emesso dagli stessi Giudice del riesame in data 13/7/2020, tanto più che si tratterebbe di un soggetto incensurato. Ancora, risalendo le condotte illecite contestate al 2016 e, dunque, intercorrendo un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, il Tribunale avrebbe dovuto motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, pur non risultando una dissociazione espressa dal sodalizio. Peraltro, dopo aver beneficiato degli arresti domiciliari, D'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dato a stabile attività lavorativa presso il deposito della DHL Express sito in Bari, per questa via potendo ritenersi superata la doppia presunzione richiamata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal primo motivo, relativo alla supposta violazione del divieto di bis in idem, le censure difensive sono infondate. Premesso che per idem factum deve intendersi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, a sua volta fondata sull'interpretazione dell'art. 649 cod. proc. pen. data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, la corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, osserva il Collegio che, nel caso di specie, detta condizione non è in alcun modo rinvenibile. Infatti, non può ritenersi sussistente l'identità del fatto storico-naturalistico tra il caso di chi si accordi con un sodalizio mafioso per alterare i meccanismi della concorrenza economica in un determinato ambito territoriale rispetto a quello di chi, con detta condotta, prenda parte, funzionalmente, all'associazione mafiosa, rafforzandone la capacità di penetrazione criminale nel tessuto economico legale (la condotta, infatti, si inserisce nell'ambito di un fatto tipico più ampio); né rispetto al caso, riconducibile allo schema del cd. concorso esterno, di colui il quale, stando fuori dal sodalizio, ne agevoli l'operatività attraverso il contributo causale consistito nell'accordo avente ad oggetto l'alterazione dei meccanismi della concorrenza. Ciò in quanto, stando alla relativa contestazione, l'evento tipico dei due fatti è totalmente diverso, essendo costituito, nell'un caso, dall'alterazione dei meccanismi della concorrenza e, nell'altro, dalla integrazione di una struttura associativa mediante condotta di stabile partecipazione ovvero con il contributo causale alla sua esistenza o al suo consolidamento, realizzato da un soggetto che si pone all'esterno di essa. Pertanto, non ricorrono le condizioni per ritenere che tra tali fatti ultimi, oggetto dei due distinti procedimenti, possa ravvisarsi alcuna identità nei termini precisati, di tal che deve concludersi per l'infondatezza della presente censura. 3. Tanto premesso, è ora necessario prendere in considerazione il terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della evidente complementarietà delle questioni poste, atteso che, mentre con riferimento al primo di essi vengono sviluppate una serie di osservazioni critiche in ordine alla configurabilità del reato associativo, con l'altro la difesa argomenta diffusamente in ordine alla possibilità di ricondurre le condotte dell'indagato, al più, nello schema del concorso esterno nel reato associativo. 3.1. In proposito, giova ricordare, in premessa, che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo sostanziarsi «nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione», il quale «deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; in precedenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670-01). Quanto all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, esso ricorre quando vi sia la consapevole volontà di far parte della compagine criminosa al fine di condividerne attività e obiettivi criminali. Viceversa, il concorso «esterno» nel delitto di associazione mafiosa ricorre nel caso in cui il soggetto, senza entrare a far parte dell'organizzazione mafiosa, ma condividendone vita e obiettivi, apporti dall'esterno un contributo rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio. Dunque, attraverso lo strumento offerto dall'art. 110 cod. pen., viene operata una estensione delle condotte di rilevanza penale oltre il modello della partecipazione al reato associativo, il quale già prevede la necessaria adesione di una pluralità di individui (almeno tre), in tal modo ricomprendendo anche comportamenti di concorso, appunto, «esterno» al sodalizio in concreto funzionali alla consumazione dello stesso reato associativo (e che in questo si distinguono, perciò, anche dal mero favoreggiamento a vantaggio personale di uno o più dei singoli associati). Secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone che l'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendo privo dell'affectio societatis (cd. presupposti negativi del concorso esterno), tuttavia fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, il quale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenza causale sulla conservazione, agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671-01 e, successivamente, Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/6/2014, Marcello, Rv. 260178-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/1/2014, Imbalzano, Rv. 258807-01; Sez. 6, n. 16958 del 8/1/2014, Costantino, Rv. 261475; Sez. 6, n. 49820 del 5/12/2013, Billizzi, Rv. 258137; Sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013, Malaspina, Rv. 258028-01; 81 Sez. 6, n. 29458 del 26/6/2009, Anzelmo, Rv. 244471-01; Sez. 6, n. 542 del 10/5/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242-01). Un risultato che può prodursi anche quando non si tratti di un'attività continuativa o, comunque, ripetuta nel tempo, ma si ponga come effetto di un intervento isolato e occasionale (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671; Sez. 2, n. 35051 del 11/6/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241813), purché comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima associazione (cd. presupposti positivi del concorso esterno). Sul piano della condotta concorsuale, dunque, restano pacificamente escluse le semplici manifestazioni di compiacenza, contiguità e vicinanza all'organizzazione che non producono in concreto il risultato di conservarne l'esistenza o comunque di rafforzarne l'operatività, mentre, come detto, è indifferente, sotto il profilo oggettivo, il carattere continuativo o meno della condotta, salvo che la sua occasionalità e modestia fungano da indizio della assenza dell'elemento psicologico del concorso. Quanto, invece, all'elemento soggettivo, l'atteggiamento psicologico del concorrente esterno è caratterizzato dalla rappresentazione dell'esistenza del sodalizio, dalla consapevolezza dei fini e dei metodi del medesimo e dalla volontà di portare un contributo alla realizzazione dell'evento tipico del delitto associativo, costituito dall'esistenza e operatività del sodalizio; contributo che, attraverso l'interazione sinergica con le condotte degli altri associati, realizzi la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231672). Un dolo, quello del concorrente, che necessariamente deve presentarsi nella forma «diretta» e non come meramente eventuale, nel senso che l'evento del contributo causale del concorrente, pur potendo non aver rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta dell'imputato, deve essere da questi previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta (Sez. 2, n. 18132 del 13/4/2016, Trematerra, Rv. 266907-01; Sez. 5, n. 15727 del 9/3/2012, Dell'Utri ed altri, Rv. 252330-01). Pertanto, il dolo del partecipe si distingue da quello del concorrente in quanto il primo vuole fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione, mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effetto del citato art. 110 cod. pen., intende prestarlo senza far parte della compagine sociale (Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270465-01; Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992-01). Sul piano della pratica giudiziaria, il concorrente esterno si configura, spesso, come un soggetto che svolge attività economiche o istituzionali di cui l'associazione mafiosa intende prendere il controllo e che, all'un tempo, con quest'ultima instaura un rapporto che deve configurarsi come sinallagmatico e che deve consentire alle parti dell'accordo (l'associazione e il concorrente esterno) di conseguire reciproci vantaggi. 3.2. Nel caso di specie, l'ordinanza ha evidenziato, quali elementi indicativi di una condotta di partecipazione, il fatto che D'[OSCURATO:PERSONA] avesse stipulato accordi con vari sodalizi, anche diversi dal clan Strisciuglio, ottenendo il monopolio nelle zone dagli stessi controllate, dietro il pagamento di somme variabili e grazie al prestigio criminale dello zio detenuto, che l'indagato, in tesi, avrebbe mantenuto economicamente; e che egli fosse stato a disposizione degli uomini del clan, con la sua attività di impresa, per offrire scontrini di vincite alle scommesse al fine di consentire, ad alcuni sodali, di giustificare il possesso di denaro di provenienza illecita. E, ancora, che, in una intercettazione del 2016, D'[OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al suo interlocutore che colui al quale intendeva vendere la sua attività commerciale gli avrebbe garantito una percentuale sui guadagni che ne avrebbe tratto e che l'indagato avrebbe versato, in parte, al sodalizio. 3.3. Osserva, nondimeno, il Collegio che l'ordinanza impugnata non sembra essersi adeguatamente confrontata con le argomentazioni difensive che hanno ipotizzato la riconducibilità delle condotte ascritte all'indagato allo schema del concorso esterno. Già in passato, invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che integrasse un'ipotesi di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di un imprenditore che si era accordato con i vertici di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, nelle attività di gestione dei videopoker e degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del versamento di corrispettivi fissi o a percentuale sulle entrate, sul presupposto che il soggetto, senza essere inserito nella struttura del sodalizio criminale, avesse instaurato con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 5, n. 30133 del 5/6/2018, Bacchi, Rv. 273683-01).Ora, nel caso esaminato, l'ordinanza non si è adeguatamente confrontata con il dato di un apparente rapporto sinallagmatico, nel quale D'[OSCURATO:PERSONA] stipulava accordi con vari sodalizi criminali, anche diversi dal clan Strisciuglio, dai quali otteneva il monopolio nelle zone dagli stessi controllate, dietro il pagamento di somme di variabile ammontare, che venivano versate dall'indagato in maniera non volontaria. Infatti, i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito, rispettivamente, che «Dario pagava il pizzo» e che [OSCURATO:PERSONA], uno dei maggiorenti del clan Strisciuglio, pretendeva, mensilmente, il pagamento di una somma assai elevata da D'[OSCURATO:PERSONA], il quale si era rivolto allo stesso Amore affinché mediasse con [OSCURATO:PERSONA], figlio di Lorenzo, per indurlo a ridurre l'ammontare della somma dovuta. Tali dichiarazioni che, stando a quanto riportato nell'ordinanza, sembrano riscontrate da alcune conversazioni telefoniche e ambientali, come il colloquio, avvenuto, in data 20/6/2015 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferiva al secondo che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di adempiere ai suoi obblighi economici versando 126 euro, cifra ritenuta non congrua da [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva ammonito a provvedere al pagamento di quanto dovuto, posticipando la dazione a fine mese (v. pag. 18 dell'ordinanza impugnata); nonché la conversazione di cui al progressivo n. 2312 RIT 1404/15 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo sembrerebbe riferire che D'[OSCURATO:PERSONA] versava mensilmente circa 6-7.000 euro in favore degli affiliati della cosca (v. pag. 18 dell'ordinanza impugnata). E benché gli accordi con i clan mafiosi fossero resi possibili, pacificamente, grazie al prestigio criminale dello zio Nicola, che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] manteneva, non è stato preso in considerazione, e messo in relazione agli elementi favorevoli all'ipotesi di accusa, che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non i 7' partecipava direttamente della gestione societaria, come dimostrato dalla decisione di rilevare l'attività del nipote qualora egli avesse inteso dismetterla, che non è contestata la attuale partecipazione al sodalizio dello zio, né sembra esservi prova che le somme corrisposte a quest'ultimo, fossero una forma di indiretto finanziamento del clan o per conto di esso (tanto che l'indagato si sarebbe lamentato che il mantenimento dello zio avvenisse nel disinteresse del clan). Quanto, poi, al fatto che, nella citata intercettazione del 2016, l'indagato avesse fatto riferimento al fatto che l'accordo per la cessione dell'attività prevedesse che l'acquirente gli avrebbe garantito una percentuale sui guadagni, che lo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato, in parte, al sodalizio, anche in questo caso l'ordinanza non spiega per quale motivo, una volta che talune fonti hanno riferito che la possibilità di lavorare nelle zone di influenza dei vari clan era condizionata al pagamento di un contributo, il versamento da parte di D'[OSCURATO:PERSONA] di una parte dei futuri introiti anche dopo la cessione della sua attività conseguisse alla sua stabile partecipazione al clan e non fosse il corrispettivo per il monopolio che il sodalizio mafioso garantiva a chi tale obolo versava. Ancora: si è detto che la giurisprudenza di legittimità individua il requisito della stabilità come elemento essenziale della condotta di partecipazione, in specie laddove essa ha ricondotto a tale ambito il caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, condividendone metodi e obiettivi, e al fine di rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/3/2019, Putrino, Rv. 276474-01). Una stabilità che, ovviamente, sarebbe ravvisabile ove si dimostrasse che D'[OSCURATO:PERSONA], con la sua attività di impresa, fosse a disposizione degli uomini del clan; ciò che l'ordinanza ipotizza in relazione al rilascio di scontrini di vincite alle scommesse che egli avrebbe offerto ad alcuni sodali al fine di consentire loro di giustificare il possesso di denaro di provenienza illecita. E tuttavia, anche in questo caso, l'ordinanza non ha spiegato per quale ragione potesse ritenersi che tale offerta non fosse stata frutto di una determinazione estemporanea, tanto più che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito della non affiliazione di D'[OSCURATO:PERSONA]. Tali lacune del percorso motivazionale del provvedimento rendono necessario un nuovo pronunciamento da parte del Collegio del riesame, volto a evidenziare, con maggiore chiarezza, le ragioni per le quali le condotte ascritte all'odierno indagato debbano essere ricondotte alla partecipazione all'associazione mafiosa e non possano, invece, essere sussunte nello schema del concorso esterno. 3.4. Dall'accoglimento del terzo e del quarto motivo consegue che devono ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi, sia il secondo motivo di doglianza (atteso che ove si ritenga corretta la qualificazione della condotta ascritta all'indagato come ipotesi di concorso esterno, essendo il contributo collocabile prima del 2019 e non emergendo dal provvedimento alcun elemento in relazione alla possibile destinazione in favore del clan dei proventi prodotti dall'attività di noleggio ceduta al terzo); sia il quinto, posto che, una volta esclusa la fondatezza della contestazione associativa in favore del concorso esterno, la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dopo la sentenza della Corte cost. n. 48 del 26/3/2015, non sarebbe applicabile e il fatto che le condotte siano, comunque, risalenti, non emergendo nitidamente dal provvedimento la sussistenza di comportamenti di rilievo indiziante in epoca recente, renderebbe necessario un nuovo apprezzamento anche in punto di attualità delle esigenze cautelari. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e alla sussistenza delle esigenze cautelari, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, al Tribunale del riesame di Bari. Nel resto il ricorso deve essere, invece, rigettato.4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] C9 C•1 N CI Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione di cui all'ar
Sentenza Cassazione n. 42725/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris