CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2026
Cassazione n. 21839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona gli ha revocato, con decorrenza ex tunc, l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso dallo stesso Tribunale il 25/6/2025 (con fine pena fissato al 18/3/2029), previa ratifica del provvedimento di sospensione provvisoria emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 17/1/2026, in conseguenza dell'arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio ex art. 73, comma 1, t.u.stup. avvenuto in data 16/1/2026, in esito a perquisizione personale e domiciliare; arresto cui seguita la convalida e l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari; Che il ricorso - col quale si deducono: 1) ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 71-ter ord. pen. 1in relazione alla revoca della concessa misura alternativa ed in riferimento all'omessa considerazione di prove decisiva (primo motivo); 2) ai sensi dell'art. 606, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. inosservanza delle norme penali, contraddittorietà ed omessa motivazione sulla scelta della data da cui far decorrere gli effetti della revoca (secondo motivo), ed al quale ha fatto seguito il deposito di memorie difensive (meramente reiterative) a mezzo pec del 14/5/2026 - è stato proposto per motivi manifestamente infondati perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei fatti posti alla base del provvedimento che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici specializzati, che hanno ritenuto - senza incorrere nelle lamentate manifeste illogicità motivazionali - che "la grave attività delittuosa posta in essere proprio nel corso della misura più ampia cui era stato concesso al condannato di accedere denota non solo il totale fallimento della prova, ma, a monte, la assoluta inidoneità della misura extramuraria a perseguire finalità di recupero e prima ancora di prevenzione" (pag. 3 ord. imp.); Che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto) e le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio (da ultimo, Sez. 1, n. 36884 del 15/10/2025, Ostuni, non mass.), avendo il Tribunale di sorveglianza solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 14744 del 10/04/2026, Servidio, non mass.; Sez. 1, n. 17076 del 17/11/2023, dep. 2024, M., in motiv.; Sez. 1, n. 27711 del 6/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479-01); Che le censure del ricorrente, laddove lamentano la mancata valutazione della condotta del ricorrente in un'ottica globale (pag. 3 ricorso) rispetto ai trascorsi familiari (pag. 4 ricorso), sono meramente confutative, contestative ed aspecifiche, anche nella parte in cui si dolgono dell'asserita omessa motivazione in punto di effetti retroattivi della revoca, avendo il Tribunale operato, anche a proposito della misura della semilibertà, una valutazione complessiva circa il grado di inaffidabilità dimostrato dal soggetto condannato, tenendo in debito conto il periodo di prova trascorso dallo stesso (Sez. 1, n. 7564 del 27/01/2026, Pantò, non mass.; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01; Sez. 1, n. 29314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01), motivando puntualmente circa il fatto che "la grave attività delittuosa posta in essere proprio nel corso della misura più ampia cui gli era stato concesso di accedere, denota non solo il totale fallimento della prova, ma, a monte, la assoluta inidoneità della misura extramuraria a perseguire finalità di recupero e prima ancora di prevenzione. Da ciò discende necessariamente un giudizio di incompatibilità con la prosecuzione della misura concessagli" (pag. 3 ord. imp.); Che tale motivazione assorbe anche il profilo della disposta revoca ex tunc, tenuto conto della portata generalizzante dei rilievi del Tribunale improntati sulla gravità della condotta e del fallimento della prova; Che esula dai poteri della Corte di cassazione - la quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito - una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.); Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara i P.Q.M