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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15698/2026

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rso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 novembre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Savona dichiarava inammissibile l'istanza di dissequestro avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la richiesta una riproposizione di una precedente e analoga istanza già rigettata dal Tribunale.

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. ligure, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., osservando che l'istanza dichiarata inammissibile si fonderebbe in realtà su un novum idoneo a mutare radicalmente il quadro indiziario e cautelare, ovvero i due estratti conto del padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

3. Ciò posto, ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada qualificata come appello cautelare reale ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.

Sul punto occorre infatti richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269764 e Sez. 6, n. 26232 del 11/06/2013, Rv. 256814), secondo cui avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen.

In tale situazione deve farsi rientrare anche la proposizione dell'impugnazione avverso la decisione del G.I.P. di dichiarare inammissibile l'istanza di dissequestro, non risultando decisiva la differente decisione sulla medesima richiesta difensiva.

A prescindere da ogni valutazione di merito, la cognizione del presente gravame deve ritenersi pertanto demandata al Tribunale del Riesame di Savona, previa qualificazione dell'odierno ricorso per cassazione come appello cautelare reale.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 novembre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Savona dichiarava inammissibile l'istanza di dissequestro avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la richiesta una riproposizione di una precedente e analoga istanza già rigettata dal Tribunale. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. ligure, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., osservando che l'istanza dichiarata inammissibile si fonderebbe in realtà su un novum idoneo a mutare radicalmente il quadro indiziario e cautelare, ovvero i due estratti conto del padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada qualificata come appello cautelare reale ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Savona. Sul punto occorre infatti richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269764 e Sez. 6, n. 26232 del 11/06/2013, Rv. 256814), secondo cui avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. In tale situazione deve farsi rientrare anche la proposizione dell'impugnazione avverso la decisione del G.I.P. di dichiarare inammissibile l'istanza di dissequestro, non risultando decisiva la differente decisione sulla medesima richiesta difensiva. A prescindere da ogni valutazione di merito, la cognizione del presente gravame deve ritenersi pertanto demandata al Tribunale del Riesame di Savona, previa qualificazione dell'odierno ricorso per cassazione come appello cautelare reale. P.Q.M. P.Q.M
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