CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42586/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità in ragione della mera qualifica di amministratore della società titolare dei locali a cui era stata erogata l'energia sottratta. 3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura, evidenziando tra l'altro come la [OSCURATO:PERSONA] fosse la detentrice della chiave dello sportello del contatore - la ricorrente non si è sostanzialmente confrontata. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom10/2