CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva respinto un reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in materia disciplinare. La relativa sanzione (un'ammonizione) era stata inflitta per l'allontanamento non autorizzato del detenuto, nel corso di un'udienza cui partecipava dall'istituto penitenziario mediante collegamento a distanza, dalla relativa sala di videoconferenza. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, articolando quattro motivi, nei quali si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Nel primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha ritenuto inammissibili talune doglianze, in quanto giudicate meramente reiterative di quelle già respinte dal primo giudice. La reiterazione mera sarebbe infatti sempre ammessa in materia di reclami penitenziari. Nel secondo motivo il ricorrente contesta la rilevanza disciplinare della condotta addebitatagli, ribadita dal provvedimento impugnato. Nel terzo motivo il ricorrente eccepisce la sua mancata rituale convocazione dinanzi al Consiglio di disciplina. Nel quarto motivo il ricorrente contesta la legittimità dell'atto sanzionatorio e della relativa comunicazione, in quanto privi dell'enunciazione chiara e precisa del fatto e dell'indicazione delle norme violate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I reclami al tribunale di sorveglianza, proposti avverso le decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza nei casi ammessi dall'ordinamento penitenziario, hanno la natura di vero e proprio mezzo d'impugnazione, non assoggettato a particolari formalità, ma necessariamente accompagnato da specifici motivi, rivolti a confutare le argomentazioni del provvedimento gravato (Sez. 1, n. 6528 del 2022, [OSCURATO:PERSONA]). I motivi di reclamo, dunque, seppur possano risolversi nella riproposizione della medesima questione interpretativa, già oggetto del primo giudizio, debbono essere correlati ai contenuti della decisione impugnata e, sulla base di un pertinente ragionamento critico, debbono mirare ad una rivalutazione della questione stessa da parte del giudice di grado superiore (Sez. 1, n. 20272 del 16/06/2020, Bellocco, Rv. 279369-01). L'ordinanza impugnata, mancando in parte il reclamo di tali caratteristiche, lo ha ineccepibilmente, nella stessa parte, dichiarato inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso replica un motivo di reclamo, già correttamente dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. Esso risulta, comunque, manifestamente infondato, perché l'allontanamento non autorizzato del detenuto dalla sala della videoconferenza appare palesemente riconducibile alla fattispecie delineata dall'art. 77, primo comma, n. 16, reg. es . Ord. pen. (inosservanza di ordini o prescrizioni). 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per il suo carattere di novità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). La questione della mancata rituale convocazione davanti al Consiglio di disciplina è stata per la prima volta sollevata dinanzi a questa Corte. L'ordinanza impugnata afferma peraltro, incidentalmente, che una siffatta convocazione intervenne. 4. Il quarto motivo di ricorso replica un motivo di reclamo, già correttamente dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. Esso risulta, comunque, manifestamente infondato, perché, in tutta evidenza, è l'atto di incolpazione che deve contenere l'enunciazione chiara e precisa del fatto, e l'indicazione delle norme violate, onde consentire l'esplicazione di compiute difese, e non già l'atto sanzionatorio notificato, che semmai deve spiegare le ragioni del mancato accoglimento di queste ultime (art. 38, secondo comma, Ord. pen.) 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d