CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 12770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] U.T.G. [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE-intimati-avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 5323/2021 depositata il25/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto delle difese richiamatedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presene, oltre che delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], pure presente.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione a ingiunzione di pagamentonotificatagli il 13.9.2018 per sanzioni amministrative correlate a violazioni delcodice della strada; il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l’opposizione,riconoscendo un importo minimo per le spese processuali.La pronuncia di primo grado era stata appellata per il solo profilo delle speseprocessuali, che si assumevano violative del DM n.55/2014; il Tribunale di RomaNumero registro generale 9918/2021Numero sezionale 1676/2025Numero di raccolta generale 12770/2026aveva accolto l’impugnazione portando da € 250,00 ad € 350,00 l’imDpaotrat pou bdbleicgalziio ne 05/05/2026onorari di difesa per il primo grado, ma era rimasto comunque al di sotto dei minimidi tariffa previsti dal DM citato, ritenendo di avere facoltà di derogare ad essi; ilcompenso per il grado d’appello era stato liquidato per un importo di € 550.00.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione formulando tre motivi di critica.Il PG ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso con rinvio alTribunale di Roma per una rivalutazione del profilo oggetto di controversia,richiamando le recenti pronunce di questa stessa sezione che hanno affrontatoapprofonditamente la questione della possibilità di liquidazione delle speseprocessuali al di sotto dei minimi tariffari previsti.Non vi è controricorso, essendo rimasti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e laPrefettura UTG di Roma intimati.La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 5.6.2025, sentita la relazione delConsigliere relatore, udite le difese del difensore del ricorrente, presente, e leconclusioni reiterate in udienza del PG.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta la “violazione e/ofalsa applicazione dell’art.4 co 1 DM (Ministero di Giustizia) n.55/2014, comemodificato e/o integrato dal DM (Ministero di Giustizia) n.37/2018, con riferimentoall’art.360 co 1 n.3 c.p.c.”Il Tribunale di Roma avrebbe violato il disposto dell’art.4 del DM n.55/2014, comemodificato dal DM n.37/2018, ritenendo di non essere vincolato da alcun minimotariffario e di poter conseguentemente procedere all’abbattimento dei valori meditabellari anche oltre l’indicazione emergente dalla norma e senza tenere conto delprincipio giurisprudenziale che vuole che il Giudice si astenga dal liquidare uncompenso meramente simbolico e lesivo del decoro professionale.2. Con un secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità dellasentenza di secondo grado per violazione dell’art.132 co 1 n.4 c.p.c., in relazioneall’art.360 co 1 n.4 c.p.c.Il Tribunale di Roma avrebbe liquidato il compenso per la fase d’appello al di sottodei minimi tariffari, senza offrire alcuna reale motivazione per la scelta operata, talinon potendosi considerare “l’estrema modestia” della controversia, il suo pretesocarattere “routinario” e l’assenza di problematiche “in punto di fatto e di diritto”.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta la “violazione e/ofalsa applicazione dell’art.4 co 1 DM n.55/2014 e dell’art.91 c.p.c., con riferimentoall’art.360 co 1 n.3 c.p.c.; violazione dell’art.132 co 2 n.4 c.p.c. con riferimentoall’art.360 co 1 n.4 c.p.c.”2 di 5Numero registro generale 9918/2021Numero sezionale 1676/2025Il Tribunale non avrebbe indicato il valore della causa né per iNlu mperriom doi r anccéo ltpa egre neilr ale 12770/2026secondo grado e comunque non avrebbe proceduto alla liquidazioneD atpa epru bbfliacsaiz,io ne 05/05/2026rendendo di conseguenza impossibile qualsivoglia verifica sulla liquidazione operata.La questione di fondo su cui vertono i tre motivi di ricorso proposti, da esaminarecongiuntamente, è se sia possibile al Giudice, dopo la modifica del DM n.55/2014intervenuta con DM n.37/2018 (e s.m.i.), liquidare compensi per le spese processualisostenute dalle parti per l’assistenza del difensore al di sotto dei minimi tariffariespressamente disciplinati, in particolare oltre i limiti di diminuzione indicatidall’art.4 DM cit. e s.m.i.In concreto, infatti, a fronte del valore della controversia identificabile -chiaramente,altrimenti non si comprende rispetto a quali valori di riferimento il ricorrente lamentila violazione dei minimi di tariffa all’esito della diminuzione di cui all’art.4 cit.- inprimo grado in € 1.144,05, corrispondente all’entità dell’importo di cui era statointimato il pagamento contestato, e tenuto conto del fatto che nel secondo grado digiudizio l’oggetto del contendere era costituito dalle sole spese processuali di primogrado, il Tribunale di Roma, pur riliquidando l’entità delle spese processuali di primogrado, le ha mantenute al di sotto dei minimi enucleabili sulla base dell’art.4 DM cit.,provvedendo poi alla liquidazione delle spese della fase di impugnazione -purecontestate in questa sede per gli stessi motivi-.La questione, rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutorian.10144/2022, è già stata trattata in relazione alla pendenza di altre due controversieche ponevano lo stesso problema di diritto: queste, dopo l’ordinanza di rimessionerichiamata, sono state già decise da questa Corte con le sentenze n.10438/2023 –“Aifini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nelrapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale),così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della partesoccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spesedello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun casodiminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”- en.24993/2023 –“In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n.55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modoinciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale inassenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti icommi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalitàdell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri egarantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti”; cfr ancheCass. n.11102/2024-, nel senso della non derogabilità dei minimi tariffari determinatiex art.4 DM cit. da parte del Giudice -si rimanda all’articolata ed esaustiva3 di 5Numero registro generale 9918/2021Numero sezionale 1676/2025Numero di raccolta generale 12770/2026motivazione delle sentenze richiamate che approfondiscono tutti i profiDlia trai pleubvbalincatiz,io ne 05/05/2026anche in relazione alla compatibilità della scelta interpretativa seguita con lagiurisprudenza CGUE-.Se si applicano i criteri emergenti dall’orientamento interpretativo di legittimitàrichiamato, pienamente condivisibili, si deve rilevare che il Tribunale di Romaavrebbe potuto legittimamente applicare i minimi di tariffa, individuati conriferimento al disposto dell’art.4 DM cit. e quindi considerando una diminuzione finoal 50% delle voci tariffarie medie previste per le fasi introduttiva, di studio edecisoria, e fino al 70% per la fase istruttoria, ma non avrebbe legittimamente potutodiminuire oltre le percentuali indicate.Tenuto conto che, contrariamente agli assunti del ricorrente sviluppati nel secondo enel terzo motivo di ricorso, il Tribunale di Roma ha motivato in modo sintetico maeffettivo, nell’esplicitazione di un potere di valutazione tipicamente meritale nonrivalutabile in sede di legittimità, in ordine alla ritenuta esistenza dei presupposti perla diminuzione dei valori medi applicati -estrema modestia della controversia, dicarattere routinario e priva di problematiche giuridiche sia in punto di fatto che indiritto: il fatto che il ricorrente non sia d’accordo rispetto a dette valutazione èirrilevante in sede di legittimità- e che i valori della controversia considerati dalTribunale per il primo e il secondo grado sono facilmente identificabile nei termini dicui sopra -il valore per il primo grado non è mai stato oggetto di contestazionementre il valore della controversia in sede di impugnazione è stato identificatonell’entità delle spese processuali effettivamente riconosciute: si ribadisce, inoltre,che se non fosse stato chiaro il valore da considerare per l’identificazione delloscaglione da applicare il primo motivo di ricorso sarebbe privo del necessariopresupposto di riferimento-, è possibile in concreto decidere nel merito operando inquesta sede la liquidazione consequenziale del dovuto -effettuabile sulla base di unsemplice calcolo con valori di riferimenti predefiniti- per la fase di merito di primogrado, per la quale non risultano effettivamente rispettati i minimi identificati ex art.4DM cit.I valori medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore tra € 1.101,00 ed €5.200,00, svolte avanti al Giudice di Pace, sono pari a € 913,00 complessivi per lefasi di studio, introduttiva e decisoria e ad € 352,00 per la fase istruttoria: il minimoda riconoscere sarebbe stato pertanto pari a complessivi € 562,10 (€ 456,50 per lefasi di studio, introduttiva e decisoria; € 105,60 per la fase istruttoria), e nonl’importo di € 350,00 infine liquidato dal Tribunale di Roma.Per l’impugnazione avanti al Tribunale di Roma, tenuto conto che il valore dellacontroversia era dato -pacificamente- dall’importo delle spese processuali di primogrado, i valori medi di scaglione -quello da prendere a riferimento è lo scaglione finoad € 1.100,00- sarebbero stati pari, tenuto conto di tutte le fasi processuali, da quella4 di 5Numero registro generale 9918/2021Numero sezionale 1676/2025Numero di raccolta generale 12770/2026di studio a quella decisoria, ad € 662,00 complessivi: ne consegue che perD ialt ag piuubdbliiczaizoio ne 05/05/2026di impugnazione i minimi previsti dall’art.4 DM cit. non sono stati violati dalGiudice d’appello, che ha liquidato € 550,00 (nemmeno alla luce dellarideterminazione del compenso defensionale per il primo grado operata in questasede).In conclusione, in accoglimento, per quanto di ragione del primo motivo di ricorso,rigettati il secondo e il terzo, si cassa la sentenza del Tribunale di Roma e, decidendonel merito si liquida per il giudizio di primo grado avanti al Giudice di Pace di Romal’importo di € 563,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge, in luogodell’importo di € 350,00 liquidato dal Tribunale di Roma; rimane ferma per ilsecondo grado di giudizio la liquidazione operata nella sentenza ricorsa.Le spese del grado di legittimità si pongono a carico degli intimati e si liquidanocome in dispositivo.La Corte Suprema di Cassazione accoglie per quanto di ragione il primo motivo diricorso, respinti il secondo e il terzo, cassa la sentenza del Tribunale di Romalimitatamente alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e,decidendo nel merito, condanna la [OSCURATO:PERSONA] di Roma e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a pagare a titolo di spese processuali per il giudizio avanti al Giudice diPace di Roma l’importo di € 563,00 invece dell’importo di € 350,00, oltre rimborsoforfetario al 15%, IVA e CPA come per legge; rimane ferma la liquidazione dellespese processuali di secondo grado operata dal Tribunale di Roma;condanna la [OSCURATO:PERSONA] di Roma e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 749,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 100,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il5.6.2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI5 di 5