CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2021
Cassazione n. 36360/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novara, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 ottobre 2020 il Giudice dell'esecuzione di Novara ha rigettato l'istanza di restituzione dei beni proposta nell'interesse di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato la confisca dei beni in sequestro fino al valore di euro 615.554,72. 2. I ricorrenti lamentano il vizio di motivazione perché il Giudice dell'esecuzione di Novara aveva disposto la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 della somma di euro 615.544,72 siccome il Giudice del patteggiannento nulla aveva statuito al riguardo. La quantificazione dell'importo era errata per eccesso, perché già il Tribunale del riesame di Novara aveva indicato come importo la somma di euro 377.130,92. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono fondati. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in sede di esecuzione, è consentito, in virtù dell'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato, qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass., Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464 — 01, resa nel caso del reato dell'art. 640-bis cod. pen.). Tuttavia, è necessario che vi sia una motivazione adeguata, mentre nel caso in esame, non solo il Giudice non ha spiegato le ragioni per le quali l'importo indicato costituisse il valore corrispondente al profitto del reato, ma ha anche ritenuto confiscabile un importo diverso da quello riportato nell'ordinanza del Tribunale del riesame. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Novara per nuovo giudizio Così deciso, il 12 maggio 2021 Il Consigliere esten